Documentazione modello 730: va ripresentata nel caso di detrazioni in più anni?

Alessio Mauro - Modello 730

Nel caso di detrazioni in più anni la documentazione va ripresentata al CAF se è già stata verificata per una rata precedente?

Documentazione modello 730: va ripresentata nel caso di detrazioni in più anni?

Il Commercialista o il CAF possono chiedere la documentazione delle spese sostenute in anni passati nel caso di detrazioni in più anni?

In linea generale, i centri di assistenza fiscale e i professionisti abilitati hanno l’obbligo di controllare la documentazione per il riconoscimento di agevolazioni con la dichiarazione dei redditi, al di là che si tratti di modello 730 o dichiarazione dei redditi.

Tuttavia, nel caso in cui la stessa sia già stata verificata, per una rata precedente di una spesa detraibile in più anni, può non essere richiesta.

Il CAF o professionista abilitato ne deve aver conservato una copia.

Documentazione dichiarazione dei redditi: va ripresentata al CAF nel caso di detrazioni in più anni?

La campagna dei dichiarativi fiscali è ormai terminata e i professionisti del fisco sono impegnati perlopiù sul calcolo del secondo acconto delle imposte, in scadenza a fine novembre, e sull’IMU, in scadenza a metà dicembre.

Per il prossimo anno le attività sono concentrate più che altro sulla programmazione e sul controllo delle spese da fare da qui a fine anno per non perdere delle agevolazioni.

Nel caso di invio tramite intermediari, i contribuenti devono presentare ai soggetti l’opportuna documentazione per il riconoscimento delle agevolazioni.

Le detrazioni più frequenti sono quelle legate alle spese mediche e sanitarie ma sono previste agevolazioni anche, ad esempio, per occhiali da vista, per spese di assistenza ad anziani e disabili o spese funebri.

Tra le altre agevolazioni ci sono anche quelle legate ai bonus edilizi, dal bonus ristrutturazione al superbonus, passando per il vecchio e tanto criticato bonus facciate.

Nel caso di spese detraibili in più anni, ad esempio quelle legate agli interventi di ristrutturazione, la documentazione deve essere presentata al CAF anche per ottenere le rate successive alla prima?

Documentazione dichiarazione dei redditi: i chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate nel caso di spese detraibili in più anni

Nel caso di bonus edilizi con detrazione “spalmata” in 10 anni, il contribuente deve presentare la documentazione al CAF anche per il riconoscimento di rate successive alla prima?

In linea generale, CAF e professionisti abilitati hanno l’obbligo di controllo della documentazione per il riconoscimento delle agevolazioni.

In sostanza, quindi, la verifica deve essere prevista per ciascuna rata, come precisato nella datata ma sempre attuale circolare numero 12 del 2005.

Innanzitutto l’Amministrazione finanziaria ha spiegato che:

“L’esigenza di sottoporre a verifica la documentazione in discorso per tutti gli anni corrispondenti alla rateazione del beneficio si connette alle strategie di controllo specificamente riferite alle dichiarazioni presentate con l’assistenza dei CAF, incentrate sull’affidamento agli intermediari di verifiche finalizzate all’apposizione del visto di conformità, idoneo ad attestare la presumibile correttezza dell’adempimento dichiarativo.”

Il controllo documentale è requisito preliminare per permettere al titolare della detrazione di poterne beneficiale. La verifica, il cui esito positivo è attestato dal visto di conformità, permette di acquisire lo “stato di particolare affidabilità”.

In alcuni casi, tuttavia, può non essere necessaria una nuova presentazione della documentazione, nell’ipotesi in cui il CAF o l’intermediario abilitato abbia già provveduto alla verifica per una delle annualità precedenti e abbia conservato una copia della documentazione.

Nel documento di prassi citato in precedenza l’Agenzia delle Entrate sottolinea infatti quanto di seguito riportato:

“Ciò premesso, va comunque precisato, ad integrazione e miglior chiarimento dell’istruzione contenuta nella richiamata circolare n. 12, che il CAF potrà, qualora abbia già verificato la documentazione in relazione ad una precedente rata e ne abbia eventualmente conservato copia, non richiederne di nuovo al contribuente l’esibizione.”

In alcuni casi specifici, quindi, la documentazione può non essere ripresentata una seconda volta.

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