Non solo TFR. dal 1° luglio entrano in vigore una serie di novità per la previdenza complementare
La Legge di Bilancio 2026 ha previsto una vera e propria mini riforma del sistema dei fondi di previdenza complementare.
Non solo il nuovo silenzio-assenso per la destinazione del TFR e l’obbligo di versamento al Fondo di Tesoreria INPS da parte delle aziende con almeno 60 dipendenti: dal 1° luglio sono in vigore tutta una serie di novità in materia di previdenza complementare.
Le nuove disposizioni, si legge sul nuovo portale del Ministero del Lavoro dedicato, puntano a valorizzare i percorsi previdenziali integrativi dei lavoratori, semplificare l’erogazione delle prestazioni e rafforzare il meccanismo di adesione automatica, introducendo contestualmente significativi vantaggi fiscali.
Vediamo in dettaglio le novità che entreranno in vigore dalla prossima settimana.
Flessibilità sulla prestazione finale e nuove forme di rendita
In primo luogo, la Manovra 2026 ha introdotto importanti novità per quel che riguarda la liquidazione del montante accumulato nei fondi pensione al momento del pensionamento.
Nello specifico, è stato innalzato il limite massimo del capitale prelevabile.
La quota massima del montante accumulato che può essere erogato sotto forma di capitale sale dal 50 per cento al 60 per cento del totale. Resta ferma la clausola di salvaguardia, per cui se il 70 per cento del montante finale genera una rendita annua inferiore al 50 per cento dell’assegno sociale INPS, la posizione può essere interamente liquidata sotto forma di capitale.
Non solo. La Legge di Bilancio ha previsto, in aggiunta alle formule tradizionali, tre nuove tipologie di prestazione.
Lavoratori e lavoratrici, infatti, potranno scegliere anche tra:
- la rendita a durata definita: calcolata per un numero di anni pari alla vita attesa residua dell’aderente. La rata annuale sarà determinata rapportando il montante accumulato alla data di erogazione al numero di anni residui stimati.
- i prelievi liberamente determinabili: nei limiti fissati dalla legge.
- l’erogazione frazionata: erogazione periodica del montante per una durata non inferiore a 5 anni.
Riduzione della tassazione e incentivi alla permanenza nei fondi
Le nuove disposizioni mirano ad incentivare la permanenza di lungo periodo nelle forme pensionistiche complementari.
Per farlo, è stato previsto un regime fiscale agevolato per le prestazioni frazionate, per cui le prestazioni erogate in forma frazionata sono imponibili sul loro ammontare complessivo, al netto dei redditi già assoggettati ad imposta (rendimenti finanziari già tassati in fase di accumulo).
Sulla parte imponibile viene quindi applicata una ritenuta a titolo d’imposta con un’aliquota base del 20 per cento.
Tale aliquota si riduce di 0,25 punti percentuali per ogni anno oltre il quindicesimo anno di partecipazione a forme pensionistiche complementari, fino a un limite massimo di riduzione di 5 punti percentuali. In termini pratici, dopo 35 anni di iscrizione si può arrivare ad un’aliquota minima del 15 per cento.
Cosa cambia per la destinazione del TFR
Dal 1° luglio scatta il nuovo periodo di silenzio-assenso, che prevede la destinazione automatica del TFR ai fondi di previdenza complementare se i neo assunti non scelgono, entro 60 giorni, cosa fare del loro trattamento di fine rapporto.
In pratica, i neo assunti da luglio dovranno decidere obbligatoriamente se:
- lasciare il TFR in azienda (o al Fondo Tesoreria INPS per aziende che superano la soglia dimensionale prevista dalla legge, come vedremo più avanti), dove continua a maturare secondo le regole ordinarie;
- destinare il TFR a un fondo pensione (quello previsto dal CCNL o un altro), che investirà le somme per generare rendimenti nel tempo.
Il datore di lavoro deve fare una apposita comunicazione ai dipendenti, fornendo l’apposita informativa (chiara e completa) e il modulo per la scelta, il modello TFR2, anche se su questo si attende ancora il decreto ministeriale che metterà a disposizione la versione aggiornata. Nel mentre, ha chiarito il Ministero del lavoro, è possibile produrre una dichiarazione scritta in forma libera.
Per chi non effettua la scelta nei tempi, il TFR maturando viene automaticamente trasferito al fondo pensione di riferimento previsto dall’accordo sindacale aziendale o, in mancanza di questo, dal contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) o, in presenza di più fondi collettivi di riferimento, in quello a cui è iscritto il maggior numero di dipendenti in azienda.
Se non è previsto un fondo pensione di riferimento il TFR viene versato al fondo residuale individuato dalla normativa, ovvero il fondo “Cometa”.
Per chi dovesse cambiare idea, la scelta di mantenere il TFR in azienda non è irreversibile e il dipendente potrà successivamente revocare la rinuncia e decidere di conferire il TFR futuro alla forma pensionistica complementare che preferisce.
Chi ha scelto di aderire alla previdenza complementare versando i contributi al fondo collettivo aziendale può decidere, decorso un tempo minimo di permanenza nel fondo scelto, di trasferire la posizione maturata in un fondo a sua scelta mantenendo il diritto a percepire il contributo datoriale.
In linea generale, per la destinazione automatica del TFR e dei contributi previdenziali in assenza di esplicita dichiarazione del lavoratore, le somme confluiscono nella forma pensionistica collettiva prevista dagli accordi o contratti collettivi (anche territoriali o aziendali) applicati in azienda. Se sono presenti più forme pensionistiche contrattuali, il TFR è devoluto a quella che conta il maggior numero di lavoratori iscritti all’interno dell’azienda, salvo diversi accordi aziendali specifici. In totale assenza di accordi o contratti collettivi, la destinazione dell’adesione automatica è rappresentata dalla forma pensionistica residuale individuata dal regolamento ministeriale (Decreto n. 85/2020), a cui viene conferito l’intero importo del TFR.
Il Ministero ricorda che la contribuzione a carico del lavoratore non è obbligatoria nel caso in cui la sua retribuzione annuale lorda (RAL) sia inferiore al valore dell’assegno sociale INPS.
Articolo originale pubblicato su Informazione Fiscale qui: Previdenza complementare: cosa cambia per i fondi dal 1° luglio