Pensioni, istruzioni INPS sulla neutralizzazione dei contributi per disoccupazione

Edoardo Lisi - Pensioni

Pensioni, il lavoratore può richiedere la neutralizzazione dei periodi di contribuzione derivanti da disoccupazione relativi ai 5 anni precedenti alla decorrenza del pensionamento. L'importo dell'assegno non sarà così soggetto a riduzione. A ribadirlo è il messaggio dell'INPS n. 883 del 23 febbraio 2022.

Pensioni, istruzioni INPS sulla neutralizzazione dei contributi per disoccupazione

Pensioni, il lavoratore che ha maturato i requisiti assicurativi e contributivi minimi può richiedere la neutralizzazione dei periodi di contribuzione derivanti da disoccupazione relativi ai 5 anni precedenti alla decorrenza del pensionamento.

Difatti, con la sentenza n. 82 del 2017 della Corte Costituzionale ha stabilito che in questi casi la disoccupazione non può determinare una riduzione dell’importo dell’assegno pensionistico.

Il messaggio dell’INPS n. 883 del 23 febbraio 2022 ribadisce questo principio, illustrando i criteri applicativi della neutralizzazione dei periodi di contribuzione per disoccupazione.

L’INPS precisa che, esclusi questi periodi contributivi, la retribuzione pensionabile di ciascuna quota retributiva sarà comunque calcolata sulla base del numero di settimane richieste dalla legge.

Pensioni, neutralizzazione dei contributi per disoccupazione per evitare la riduzione degli importi

Il messaggio dell’INPS n. 883 del 23 febbraio recepisce la sentenza della Corte Costituzionale n. 82 del 2017, che ha sancito l’illegittimità costituzionale dell’articolo 3, ottavo comma, della legge n. 297 del 29 maggio 1982.

messaggio numero_883 del 23-02-2022
Sentenza della Corte Costituzionale n. 82 del 2017. Calcolo della retribuzione pensionabile e criteri per la neutralizzazione dei periodi contributivi per disoccupazione riferiti alle ultime 260 settimane di contribuzione antecedenti la decorrenza della pensione

L’articolo in questione disciplina il trattamento di fine rapporto e le norme in materia pensionistica per le pensioni a partire dal 30 giugno 1982 con il sistema di calcolo retributivo e calcolo misto.

In particolare, la norma dispone che la retribuzione annua pensionabile per le pensioni dell’assicurazione generale obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti dei lavoratori dipendenti sia costituita

“dalla quinta parte della somma delle retribuzioni percepite in costanza di rapporto di lavoro, o corrispondenti a periodi riconosciuti figurativamente, ovvero ad eventuale contribuzione volontaria, risultante dalle ultime 260 settimane di contribuzione antecedenti la decorrenza della pensione”.

La sentenza della Corte Costituzionale, ha decretato l’incostituzionalità della norma, stabilendo che:

quando il diritto alla pensione sia già sorto in conseguenza dei contributi in precedenza versati, la contribuzione successiva non può compromettere la misura della prestazione potenzialmente maturata, soprattutto quando sia più esigua per fattori indipendenti dalle scelte del lavoratore.

Ne consegue che il lavoratore può richiedere l’esclusione dei periodi di contribuzione per disoccupazione relativi agli ultimi 5 anni dal calcolo della retribuzione pensionabile, in quanto non necessari ai fini del conseguimento dell’anzianità contributiva minima.

Il messaggio dell’Istituto dà applicazione a questo principio, precisando inoltre che il periodo di contribuzione per disoccupazione dovrà essere escluso per intero dal ricalcolo del proprio trattamento pensionistico, in quanto non è consentito neutralizzare singoli periodi all’interno del periodo massimo di 5 anni.

Nel caso in cui il periodo contributivo di disoccupazione sia necessario solo in parte a maturare la pensione, sarà invece possibile escludere dal computo della retribuzione pensionabile le settimane successive al raggiungimento del requisito contributivo minimo per il diritto a pensione.

A chi si applica la neutralizzazione delle pensioni

L’INPS precisa che i periodi di contribuzione per disoccupazione contemplati dalla misura riguardano l’erogazione dei seguenti trattamenti:

  • Indennità di disoccupazione ordinaria con requisiti normali;
  • Indennità di disoccupazione ordinaria con requisiti ridotti;
  • Assicurazione Sociale per l’Impiego (ASpI);
  • mini-ASpI;
  • Nuova Assicurazione Sociale per l’Impiego (NASpI);
  • indennità di disoccupazione ai lavoratori rimpatriati;
  • indennità di disoccupazione agricola con requisiti normali e con requisiti ridotti.

Le pensioni interessate dalla rideterminazione della retribuzione pensionabile sono le pensioni di vecchiaia e di anzianità liquidate con il sistema di calcolo retributivo, nonché le pensioni di vecchiaia e di anzianità liquidate con il sistema di calcolo misto.

Il messaggio dell’INPS sottolinea che, in osservanza della sentenza della Corte Costituzionale già citata, non sarà possibile procedere alla neutralizzazione dei periodi contributivi che superano i 5 anni precedenti alla decorrenza del trattamento pensionistico.

L’Istituto pone inoltre l’accento sul fatto che, per beneficiare della misura, l’interessato deve aver già maturato il diritto al trattamento pensionistico.

È possibile escludere parzialmente il periodo solo nel caso in cui ci sia una parte non necessaria al perfezionamento del diritto alla pensione.

Neutralizzazione pensioni, modalità di ricalcolo

Il messaggio dell’INPS n. 883 del 23 febbraio 2022 sottolinea che il principio di neutralizzazione si applica a:

  • pensioni di vecchiaia a carico dell’assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti che decorrono dal mese successivo a quello di compimento dell’età pensionabile. La misura riguarda gli iscritti al Fondo pensione lavoratori dipendenti e alle gestioni previdenziali INPS dei lavoratori autonomi, liquidate o riliquidate in forma retributiva con il cumulo della contribuzione versata nell’assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti;
  • pensioni di anzianità e pensioni anticipate di cui all’articolo 24, comma 10, del decreto-legge n. 201/2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214/2011, a carico della assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti o a carico delle gestioni previdenziali INPS dei lavoratori autonomi, liquidate o riliquidate in forma retributiva con il cumulo della contribuzione versata nell’assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti, ai fini del calcolo di quest’ultima, indipendentemente dal compimento dell’età pensionabile da parte degli interessati;
  • pensioni di reversibilità provenienti da pensione di vecchiaia con decorrenza dal mese successivo a quello di compimento dell’età pensionabile o da pensione di anzianità o da trattamento di prepensionamento il cui titolare sia deceduto dopo avere compiuto l’età per il pensionamento di vecchiaia, in presenza delle condizioni per l’applicazione della sentenza.

Se ricade in queste casistiche, il lavoratore ha diritto al ricalcolo del proprio trattamento pensionistico senza la valutazione dell’eventuale periodo di disoccupazione che si è concretizzato negli ultimi 5 anni.

L’Istituto sottolinea inoltre che non è possibile beneficiare due volte della neutralizzazione sul medesimo trattamento pensionistico.

Infine, per quanto riguarda per le pensioni calcolate con il sistema misto, la neutralizzazione non è applicabile alle quote calcolate con il sistema contributivo a causa del maggiore apporto contributivo dovuto all’incremento del montante.

La pensione, determinata con la neutralizzazione dei contributi per disoccupazione, sarà corrisposta soltanto nel caso in cui questa risulti, il giorno successivo al compimento dell’età pensionabile, di importo superiore rispetto a quello calcolato con tutta la contribuzione.

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