Fondi pensione: le istruzioni Covip sulla rendita

Francesco Rodorigo - Pensioni

Dalla Covip arrivano le prime istruzioni operative alla luce delle nuove regole per l’adesione alla previdenza complementare introdotte dalla Legge di Bilancio 2026

Fondi pensione: le istruzioni Covip sulla rendita

Dal 1° luglio entrano in vigore le modifiche introdotte dalla Manovra 2026 per i fondi pensione.

Non solo destinazione del TFR e silenzio-assenso, l’intervento interessa anche le modalità di investimento e introduce tre nuove tipologie di prestazioni pensionistiche alternative alla rendita vitalizia e che possono essere erogate direttamente dalle forme pensionistiche complementari:

  • rendita a durata definita;
  • prelievi liberamente determinabili;
  • erogazione frazionata.

Alla Covip, la Commissione di vigilanza sui fondi pensione, è stato affidato il compito di definire le regole operative. Il documento pubblicato sul sito, in pubblica consultazione fino al 29 maggio, illustra le nuove regole. Nelle istruzioni ancora provvisorie la Covip ricorda anche che da quest’anno (dal 1° luglio) il capitale richiedibile sale al 60 per cento del montante accumulato.

In ogni caso, è bene precisare che le nuove tipologie di prestazioni pensionistiche possono essere richieste al posto della rendita vitalizia e non si possono cumulare tra loro. Inoltre, la persona che le richiede non può revocare la sua scelta, mentre è sempre possibile convertire il montante residuo in una rendita vitalizia immediata o differita, al fine della copertura del rischio di longevità.

I beneficiari, inoltre, non potranno versare ulteriore contributi e vengono meno alcune delle prerogative tipiche della fase di accumulo, come la possibilità di versare ulteriore contribuzione, di richiedere il trasferimento, le anticipazioni e il riscatto.

Le nuove prestazioni sono erogate direttamente dalle forme pensionistiche e il montante residuo è mantenuto in gestione fino al completamento della fase di erogazione.

In caso di morte del beneficiario, il montante residuo di tali rendite viene riscattato dai soggetti indicati al momento della scelta.

Vediamo più in dettaglio le singole nuove prestazioni.

Fondi pensione: le istruzioni Covip sulla rendita a durata definita

La rendita a durata definita è una prestazione pensionistica che viene erogata per un periodo predeterminato, sulla base della vita attesa residua del beneficiario secondo i valori determinati dall’Istat.

L’importo della rata varia in relazione ai risultati finanziari della gestione e viene calcolato, con riferimento alla data di liquidazione di ciascuna rata, dividendo il montante disponibile a tale data per il numero di rate ancora da erogare. L’importo della rata di rendita varia in funzione del valore della quota alla data di erogazione della stessa.

Come funzionano i prelievi liberamente determinabili

I prelievi liberamente determinabili sono erogati a valere sul montante in gestione, con facoltà dell’aderente di sceglierne l’importo e la tempistica. Al fine di evitare richieste per un ammontare esiguo, le forme pensionistiche possono definire l’importo minimo erogabile.

I prelievi possono essere, tempo per tempo, richiesti nei limiti della somma delle rate, maturate e non riscosse, della rendita a durata definita.

Si assume, quindi, come importo massimo prelevabile in ogni momento la differenza tra l’ammontare delle rate di rendita teorica maturate e l’ammontare dei prelievi già effettuati. A partire dalla decorrenza dell’ultimo anno di durata della rendita teorica l’importo massimo prelevabile è pari al montante residuo.

Le istruzioni per l’erogazione frazionata

L’erogazione frazionata, infine, non è collegata alla vita attesa residua del beneficiario ma consiste in una rateizzazione del montante per un periodo non inferiore a 5 anni.

La periodicità del frazionamento è definita dalle diverse forme pensionistiche, anche attraverso l’eventuale indicazione di più opzioni alternative che possano rispondere alle diverse esigenze degli aderenti, fermo restando che non è possibile prevedere una cadenza della rateazione inferiore al mese né superiore all’anno. Le stesse possono anche limitare la possibilità di optare per una cadenza della rateazione eccessivamente ravvicinata, qualora l’importo delle singole rate risulti esiguo.

Al momento dell’esercizio dell’opzione l’aderente deve indicare il numero di anni di durata dell’erogazione e la periodicità dell’erogazione e l’importo della rata varia in relazione ai risultati finanziari della gestione.

Covip - Schema di istruzioni
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