Le trattative in buona fede tra composizione negoziata e concordato semplificato

Per sostenere le imprese in difficoltà è stata introdotta la composizione negoziata della crisi d’impresa (CNC). Soltanto se le trattative falliscono, e si sono svolte rispettando il principio della buona fede, è possibile accedere al concordato semplificato

Le trattative in buona fede tra composizione negoziata e concordato semplificato

Di fronte all’aumento delle imprese in difficoltà, il legislatore ha introdotto uno specifico strumento per prevenire ed affrontare situazioni di crisi: la composizione negoziata della crisi d’impresa (CNC).

Tale istituto permette il risanamento delle imprese in condizioni di squilibrio patrimoniale o economico-finanziario, che, tuttavia, hanno ancora le potenzialità necessarie per restare sul mercato, con concrete prospettive di risanamento.

Se infine non si riesce a trovare un accordo con i creditori per risanare l’impresa è possibile ricorrere (se vi sono le condizioni) a uno degli strumenti previsti dalla legge fallimentare (concordato preventivo, accordi di ristrutturazione), o accedere al concordato semplificato.

Concordato semplificato: accessibile se la composizione negoziata risulta fallimentare

Questa tipologia di concordato presenta caratteristiche peculiari, tra cui il fatto che:

  • non è prevista la fase di ammissione;
  • è esclusa la figura del commissario giudiziale (sostituita da quella dell’ausiliario);
  • non è riconosciuto il diritto di voto ai creditori;
  • non è richiesto al debitore di garantire una percentuale minima di soddisfacimento ai chirografari.

Non si tratta comunque di una procedura concorsuale autonoma. E infatti l’imprenditore in stato di crisi o insolvenza non potrà depositare direttamente la domanda di omologazione del concordato semplificato, in quanto il deposito della domanda è subordinato al previo esperimento della composizione negoziata.

Per considerare verificata la condizione di accesso al concordato semplificato non è anzi sufficiente neppure il mero accesso alla CNC.

È infatti, altresì, necessario che l’esperto abbia ravvisato inizialmente concrete prospettive di risanamento, che la composizione negoziata sia stata effettivamente avviata e che ciononostante le possibili soluzioni (negoziali e non) si siano rivelate concretamente impraticabili.

Concordato semplificato: fondamentale il requisito della buona fede

L’esperto deve poi dichiarare che le trattative si sono svolte secondo correttezza e buona fede.

L’esigenza di regolarità e correttezza delle trattative è peraltro correlata all’assenza nella procedura di concordato semplificato della fase della votazione dei creditori, laddove il legislatore ha infatti ritenuto giustificata tale semplificazione procedurale proprio in considerazione della precedente partecipazione dei medesimi creditori alle trattative, condotte secondo correttezza e buona fede.

Il debitore, del resto, ha sempre l’obbligo di comportarsi con lealtà e trasparenza nei confronti dei propri creditori e ciò significa anche fornire agli stessi creditori un quadro informativo completo.

Delineando il significato da attribuire al requisito della buona fede bisogna pertanto, tra le altre, sempre accertarsi che vi sia stata una effettiva e completa interlocuzione con i creditori interessati dal piano di risanamento, che i creditori abbiano ricevuto complete e aggiornate informazioni sulle misure proposte per il risanamento e che abbiano potuto esprimersi su di esse con cognizione di causa.

Condizioni che difficilmente potranno ritenersi sussistenti laddove le trattative si siano svolte solo con alcuni creditori (di solito, quelli appartenenti al ceto bancario), “saltando”, per esempio, il Fisco, neppure magari interpellato.

Il fatto dunque che, quanto al debito verso l’Erario, nell’ambito della composizione negoziata non ci siano stati incontri né trattative con l’Agenzia delle Entrate potrebbe avere effetti negativi sull’intera procedura.

Anche la bozza di Circolare in tema di CCII del 15 aprile 2026 (in consultazione fino al 20 maggio 2026) segue tale linea, laddove (richiamando alcuni passaggi della stessa) afferma che:

“la proposta di concordato semplificato può essere presentata a condizione che: a) le trattative si sono svolte secondo correttezza e buona fede; Detto requisito, di non facile declinazione, costituisce il fulcro del giudizio di valutazione ai fini dell’ammissibilità della domanda di omologazione della proposta liquidatoria e si appalesa fondamentale per contrastare il rischio di abuso dell’istituto”

“Indispensabile ai fini della prova del corretto comportamento del debitore è che la relazione dell’esperto dia conto della reale formalizzazione, ai creditori interessati, di proposte satisfattive concrete e dell’effettiva instaurazione di un contraddittorio sul contenuto delle medesime.”

Nello stesso senso il Tribunale di Milano, 29 settembre 2025, secondo il quale

“Non solo quindi è imprescindibile, per l’accesso allo strumento, che nella composizione negoziata siano state esplicitate e poste in campo le concrete prospettive di risanamento, ma altresì che le stesse siano state discusse in buona fede con i creditori senza esito positivo. (…). La trattativa non è un adempimento formale, ma il cuore del procedimento: essa presuppone confronto, apertura, disponibilità alla riformulazione. L’assenza di interlocuzioni sostanziali, la mancata effettività di riscontro e risposta alle sollecitazioni dei creditori e l’inerzia informativa del proponente denotano una gestione statica e autoreferenziale, incompatibile con la funzione dialogica e cooperativa che il legislatore ha inteso attribuire alla composizione negoziata. Ne deriva che il concordato semplificato, fondato su tale percorso, non può che risultare viziato ab origine.”

Vero è che, in ordine al coinvolgimento dei creditori, vi è concordanza nel ritenere non necessario interloquire con la totalità di essi ma soltanto con coloro che subirebbero una falcidia o comunque effetti pregiudizievoli dal piano di risanamento, non rappresentando dunque questa eventualità violazione di correttezza e buona fede nella conduzione delle trattative (cfr., Corte di Appello di Venezia, decreto 28 marzo 2024).

Ma se anche una falcidia minima dovesse essere prevista l’assenza di incontri e trattative potrebbe poi essere di ostacolo all’ammissibilità dello strumento “liquidatorio”.

Concordato semplificato: premio riservato a chi ha tentato seriamente il risanamento

Il “fulcro” della CNC resta dunque quello delle trattative secondo buona fede, requisito che mancherà se, ad esempio:

  • siano stati coinvolti solo alcuni creditori;
  • non sia stata sottoposta alcuna specifica soluzione ai creditori;
  • non sia stata ipotizzata alcuna comparazione con i risultati di una liquidazione giudiziale.

Il concetto alla fine è molto semplice: se le trattative sono mancate le stesse non possono neppure essere state in buona fede, a meno anche appunto il pagamento del debito con il creditore “saltato” sia previsto come integrale.

In conclusione la mancata convocazione o il mancato coinvolgimento di un creditore fondamentale come il fisco rappresenta una criticità significativa che può compromettere l’accesso al concordato semplificato.

Se il creditore (spesso peraltro quello principale) non è stato nemmeno interpellato, sostenere la correttezza del percorso diventa molto difficile, avendo la giurisprudenza chiarito che il concordato semplificato non è uno sbocco automatico della composizione negoziata, ma un premio riservato a chi ha tentato seriamente il risanamento.

Se il fisco rappresenta una parte rilevante del debito la sua esclusione dalle trattative può dunque essere interpretata come una “simulazione” della procedura al solo scopo di accedere al concordato semplificato (che non prevede il voto dei creditori).

E per superare tale sospetto o comunque l’assenza delle trattative neppure sarà ex se sufficiente la dichiarazione dell’esperto, che deve dichiarare nella relazione finale che le trattative sono state condotte correttamente.

Se l’esperto attesta la buona fede nonostante il mancato coinvolgimento del fisco, il Tribunale può infatti comunque dichiarare inammissibile la domanda se ritiene che l’attestazione sia priva di fondamento o che il tentativo di negoziazione sia stato solo di facciata.

Per sostenere la buona fede pur non avendo “sentito” il fisco bisognerebbe del resto quanto meno dimostrare che:

  • il debito fiscale era marginale rispetto al passivo totale o veniva comunque integralmente pagato;
  • sono state inviate comunicazioni e proposte formali a cui l’ente impositore non ha mai risposto (inerzia del creditore), nonostante i solleciti dell’esperto.

Fuori da questi casi limite, in assenza di interlocuzioni, come detto, sarà a rischio anche il successivo tentativo di accesso al concordato semplificato.