Fattura elettronica o ricevuta per il parcheggio? Nuovo obbligo, stesse regole

Fattura elettronica o ricevuta per il parcheggio? L'introduzione del nuovo obbligo, dal 1° gennaio, non ha cambiato le regole per la cessione dei titoli di sosta. A chiarirlo è l'Agenzia delle Entrate con la risposta all'interpello numero 135 del 2019.

Fattura elettronica o ricevuta per il parcheggio? Nuovo obbligo, stesse regole

Fattura elettronica o ricevuta per il parcheggio? Con l’introduzione del nuovo obbligo di emissione del documento fiscale in versione elettronica, dal 1° gennaio 2019, le regole per la cessione dei titoli di sosta non cambiano. Lo chiarisce l’Agenzia delle Entrate con la risposta all’interpello numero 135 del 9 maggio 2019.

Si distinguono due tipologie di cessioni titoli, entrambe da certificare tramite ricevuta:

  • quelli di gestori istituzionali e che sono operazioni fuori campo IVA;
  • quelli di gestori privati, che rientrano nel regime monofase, per cui l’IVA viene assolta una sola volta alla fonte dal gestore, e a tutti i successivi passaggi non si applica l’imposta.
Agenzia delle Entrate - risposta all’interpello numero 135 del 9 maggio 2019
Interpello articolo 11, comma 1, lett. a), legge 27 luglio 2000, n.212 - certificazione dei corrispettivi per la vendita dei titoli di sosta.

Fattura elettronica o ricevuta per il parcheggio? Il nuovo obbligo non cambia le regole

Quale è il corretto trattamento Iva per le attività di acquisto di titoli di sosta dai gestori di autoparcheggio e di vendita agli utenti finali? Il nuovo obbligo di fatturazione elettronica ha cambiato le modalità di certificazione dei corrispettivi che derivano da questa tipologia di attività?

Questi sono i questi sottoposti all’Agenzia delle Entrate, che ha sciolto ogni dubbio con la risposta all’interpello numero 135 del 9 maggio 2019.

Nel documento si chiarisce che non sono cambiate le regole per documentare questo tipo di operazioni e si ribadiscono le modalità da seguire:

  • le cessioni di titoli di sosta di gestori istituzionali, che sono operazioni fuori campo IVA ai sensi dell’articolo 4, quarto comma, del D.P.R. n. 633 del 1972, vanno certificate con una ricevuta emessa in nome proprio dalla società che li ha acquistati;
  • le cessioni di titoli di sosta di gestori privati, che rientrano nel regime monofase sono certificate con una ricevuta emessa in nome proprio dalla società che li ha acquistati senza indicazione separata dell’imposta e con la specificazione che si tratta di un’operazione non soggetta ex articolo 74 del D.P.R. n. 633 del 1972.

Fattura elettronica o ricevuta per il parcheggio? I chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate

Si specifica, poi, che se l’utilizzatore finale, soggetto passivo IVA, lo richiede, la cessione dei titoli di sosta in regime monofase va documentata con la fattura.

In questo caso il documento fiscale deve essere in linea con l’obbligo in vigore con il 2019, e quindi emesso in versione elettronica.

Come sottolinea l’Agenzia delle Entrate, l’introduzione della fattura elettronica ha portato con sé delle novità che riguardano le procedure di emissione e il formato della fattura ma non ha cambiato le regole che determinano l’obbligo, o meno, di emetterla:

Nel testo si legge:

“La disciplina in materia di fattura elettronica non ha creato una categoria sostanziale nuova o diversa dalla fattura ’ordinaria’, con la conseguenza che, pur nel limite della compatibilità con gli elementi che le caratterizzano, continuano a trovare applicazione tutti i chiarimenti già in precedenza emanati con riferimento generale alla fatturazione, nonché le deroghe previste da specifiche disposizioni normative di settore”.

Nel caso in cui l’utilizzatore finale, soggetto passivo IVA, richieda la fattura, la
società avrà l’obbligo di emetterla in formato elettronico entro 90 giorni dal ricevimento della richiesta.

La società provvede alla fattura elettronica, in nome e per conto del gestore privato del parcheggio, indicandolo nel campo SOGGETTO EMITTENTE, esponendo l’importo dell’IVA e inserendo nel campo ALTRI DATI GESTIONALI la dicitura “Trattasi di operazione assoggettata al regime monofase di cui all’art. 74 del DPR633/72”.

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