Partita IVA chiusa e crediti ereditari: chi deve emettere fattura?

Tommaso Gavi - IVA

Partita IVA chiusa, nel caso di crediti ereditari chi deve emettere la fattura? Al quesito di un contribuente l'Agenzia delle Entrate fornisce chiarimenti con la risposta all'interpello numero 52 del 12 febbraio 2020: il credito rientra nel campo di applicazione IVA e l'obbligo di fatturazione deve essere assolto dal committente ovvero il curatore fallimentare.

Partita IVA chiusa e crediti ereditari: chi deve emettere fattura?

Partita IVA chiusa, le domande per l’Agenzia delle Entrate riguardano l’emissione della fattura per crediti ereditari.

Il caso concreto prende in esame una situazione in cui il de cuius ha chiuso la partita IVA mentre era in vita.

Nello specifico all’amministrazione finanziaria si richiedono delucidazioni sulla corretta tassazione delle somme e sul rispetto dell’obbligo di fatturazione, a chi spetta?

La risposta all’interpello numero 52 del 12 febbraio 2020 chiarisce che i crediti rientrano nel campo di applicazione IVA e che le fatture devono essere emesse dal committente ovvero il curatore fallimentare.

Partita IVA chiusa e crediti ereditari: chi deve emettere fattura? La risposta dell’Agenzia delle Entrate

La risposta all’interpello numero 52 del 12 febbraio 2020 chiarisce la situazione dei crediti ereditari nel caso in cui la partita IVA del de cuius sia stata chiusa.

Agenzia delle Entrate - Risposta all’interpello numero 52 del 12 febbraio 2020
Crediti ereditari- partita iva chiusa.

Il contribuente, erede del de cuius, chiede delucidazioni sulla corretta tassazione da applicare ai crediti e sull’assolvimento dell’obbligo di fatturazione.

Nello specifico le richieste sono le seguenti:

  • se sussistono obblighi IVA al momento della percezione dei compensi;
  • qual è la corretta tassazione del credito;
  • se gli importi devono essere assoggettati alla cassa di previdenza.

L’Agenzia delle Entrate, citando l’articolo 6 comma 3 del D.P.R. numero 633 del 1972, chiarisce che:

“le prestazioni di servizi si considerano effettuate all’atto del pagamento del corrispettivo.”

Il documento di prassi riporta anche un passaggio della sentenza della Suprema Corte che n. 8059 del 21 aprile 2016 che specifica quanto segue:

“il compenso di prestazione professionale è imponibile ai fini IVA, anche se percepito successivamente alla cessazione dell’attività, nel cui ambito la prestazione è stata effettuata, ed alla relativa formalizzazione.”

Poste queste premesse l’Agenzia delle Entrate sottolinea che la prestazione di servizi professionali che dà origine al credito rientra nel campo di applicazione IVA anche se il de cuius ha chiuso la partita IVA in un periodo precedente.

Poiché però gli eredi sono impossibilitati a riaprire tale partita IVA, l’Agenzia delle Entrate spiega che l’obbligo di fatturazione rientra tra i compiti del committente, ovvero il curatore fallimentare, in base a quanto previsto dall’articolo 6, comma 8, del d.lgs n. 471 del 1997.

Partita IVA chiusa e crediti ereditari: in che modo vengono considerate le somme?

Sui crediti dell’eredità nel caso di chiusura precedente della partita IVA il documento di prassi aggiunge alcune precisazioni.

In merito alle prestazioni effettuate dal de cuius e percepiti dagli eredi l’Agenzia dell’Entrate è in linea con la soluzione del contribuente: le somme vengono considerate redditi di lavoro autonomo, secondo quanto previsto dall’articolo 7, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 22 dicembre 1986, ovvero il TUIR, Testo unico delle imposte sui redditi.

I compensi da liquidare, come specifica l’amministrazione finanziaria, conservano la loro natura e devono essere tassati secondo le modalità da applicare nel caso in cui fossero percepiti dal de cuius: tassazione separata, salvo il caso in cui rientrino nei criteri della tassazione ordinaria.

L’Agenzia delle Entrate evidenzia inoltre che:

“Su tali compensi i sostituti d’imposta dovranno effettuare la ritenuta d’acconto ai sensi dell’articolo 25 del d.P.R n. 600 del 1973.”

Il documento di prassi non si esprime invece sul quesito relativo all’assoggettabilità della cassa di previdenza poiché un parere sul tema non riguarda l’applicazione di norme tributarie.

Questo sito contribuisce all'audience di Logo Evolution adv Network