Fattura elettronica differita, scelta libera sulla data da indicare

Fattura elettronica differita, ancora chiarimenti sulla data da indicare nel documento da tramettere al SdI: l'Agenzia delle Entrate torna sul tema con la risposta all'interpello n. 437 del 28 ottobre 2019.

Fattura elettronica differita, scelta libera sulla data da indicare

Fattura elettronica differita, ancora dubbi sulla data da indicare. Lo si evince dalla nuova risposta ad interpello, la n. 437, pubblicata dall’Agenzia delle Entrate il 28 ottobre 2019.

A sollevare perplessità da parte dei contribuenti è quanto riportato nella circolare n. 14/E del 2019 che ha riepilogato le novità sulla fattura elettronica operative dal 1° luglio scorso.

Tra i vari chiarimenti, la circolare di cui sopra afferma che le fatture differite dovrebbero recare come data esclusivamente il giorno in cui è stata effettuata l’ultima operazione. Tale orientamento è stato successivamente smentito dalla stessa Agenzia delle Entrate: nel campo data della fattura elettronica differita è possibile indicare anche un giorno diverso.

L’avvio dell’obbligo di fatturazione elettronica non ha modificato le regole previste dal DPR IVA, ribadisce ancora una volta l’Agenzia delle Entrate. Resta possibile quindi indicare nelle fatture differite anche la data di fine mese.

Fattura elettronica differita, scelta libera sulla data da indicare

L’indicazione nella fattura elettronica differita della data relativa all’ultima operazione effettuata è da leggersi come una possibilità e non un obbligo.

Nella risposta all’interpello n. 437 del 28 ottobre 2019, viene ribadito che all’interno della fattura elettronica differita sarà il contribuente a scegliere quale data indicare. Il chiarimento è importante, e si inserisce nella gestione operativa dell’obbligo di fatturazione elettronica.

Capita spesso (come nel caso prospettato dall’interpello n. 437), che un contribuente emetta due fatture differite nei confronti del medesimo soggetto per questioni organizzative e di controllo di forniture e pagamenti.

Nel caso specifico, il titolare di partita IVA emette nei confronti del cliente una prima fattura differita il giorno 15 del mese, in cui espone tutte le consegne e spedizioni effettuate nei primi quindici giorni del mese.

In chiusura del mese viene invece emessa una seconda fattura differita con data dell’ultimo giorno del mese, indipendentemente da quando ha avuto luogo l’ultima cessione di beni.

L’Agenzia delle Entrate non contesta tale gestione operativa, ed è quindi il titolare di partita IVA a scegliere quale data indicare nel documento da trasmettere al SdI.

È libera anche la scelta organizzativa adottata dal contribuente che sceglie di emettere nei confronti dello stesso soggetto una o più fatture differite che riepiloghino le cessioni effettuate nel mese di riferimento.

L’unico obbligo da tenere a mente riguarda il termine di trasmissione della fattura elettronica differita al SdI, fissato al giorno 15 del mese successivo.

Agenzia delle Entrate - risposta interpello n. 437 del 28 ottobre 2019
Interpello - Articolo 11, comma 1, lett. a), legge 27 luglio 2000, n. 212 - chiarimenti in merito alla data della fattura elettronica differita.

La data della fattura elettronica differita ed i dubbi creati dall’Agenzia delle Entrate

L’Agenzia delle Entrate con la risposta all’interpello di cui sopra torna su un tema di cui si è ampiamente discusso negli ultimi mesi, anche in virtù delle interpretazioni controverse relative a quanto indicato nella circolare n. 14/E del 17 giugno 2019.

Il documento di prassi di cui sopra partiva specificando che le regole sulla fattura differita non sono mutate con l’avvento dell’obbligo di emissione in formato elettronico al SdI.

Il riferimento normativo resta quindi quanto previsto dalle lettere da a) a d), dell’articolo 21, comma 4, del decreto IVA.

Ciò significa, continua l’Agenzia delle Entrate, che sono rimasti inalterati i casi ed i termini per l’emissione delle fatture elettroniche differite. Inoltre, se la norma già contempla l’obbligo di un riferimento certo al momento di effettuazione dell’operazione, è:

“possibile indicare una sola data, ossia, per le fatture elettroniche via SdI, quella dell’ultima operazione.”

È questa la frase che ha causato prima i dubbi, e poi le smentite da parte dell’Agenzia delle Entrate, contenute tra l’altro nella risposta n. 389 pubblicata il 24 settembre 2019. Ad onor del vero, e per giustificare i diversi dubbi sollevati negli ultimi mesi, c’è da dire che è tutt’altro che chiaro che quella riportata sopra sia una possibilità e non un obbligo.

È quindi lecito chiedersi quale sia la data corretta da indicare in una fattura elettronica differita, tema sul quale l’Agenzia delle Entrate, almeno prima dei nuovi chiarimenti contenuti nella risposta del 28 ottobre, è stata tutt’altro che chiara.

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