Fattura elettronica a clienti stranieri senza codice fiscale: le istruzioni delle Entrate

Fattura elettronica a clienti stranieri senza codice fiscale italiano, le istruzioni dell'Agenzia delle Entrate: basta indicare lo stesso valore identificativo inserito nel campo IdCodice. Nuove indicazioni per operatori e consumatori finali nell'aggiornamento delle FAQ, risposte a domande frequenti, pubblicate il 12 febbraio 2021.

Fattura elettronica a clienti stranieri senza codice fiscale: le istruzioni delle Entrate

Come predisporre una fattura elettronica nei confronti di clienti stranieri che non hanno il codice fiscale italiano? Basta indicare lo stesso valore del campo “IdCodice” che riporta il valore identificativo della controparte composto da un massimo di 28 caratteri.

Le istruzioni da seguire arrivano direttamente dall’Agenzia delle Entrate che il 12 febbraio 2021 ha pubblicato le FAQ aggiornate, risposte a domande frequenti, sulle e-fatture.

Periodicamente l’Amministrazione finanziaria aggiunge nuove indicazioni da seguire in casi specifici. La formula del botta e risposta permette, infatti, di individuare come procedere in maniera chiara e semplice nelle ipotesi affrontate nelle 55 pagine di chiarimenti.

Fattura elettronica a clienti stranieri senza codice fiscale: le istruzioni delle Entrate

Tra i nuovi aspetti su cui si sofferma il documento e gli aggiornamenti di indicazioni già fornite, di particolare interesse è il caso della fattura elettronica da emettere nei confronti di operatori/consumatori finali stranieri privi di codice fiscale italiano.

La necessità di fare luce su questo punto deriva dal fatto che sia la procedura del portale Fatture e Corrispettivi che quella del software stand alone richiede obbligatoriamente l’inserimento del codice fiscale o della partita Iva.

Come si legge nelle FAQ pubblicate il 12 febbraio 2021, non c’è nessun ostacolo all’emissione di una fattura elettronica da parte di un operatore italiano IVA nei confronti di un cliente estero, anche in assenza del dato.

Che il destinatario sia comunitario o extracomunitario, che sia un consumatore finale o un soggetto business, è possibile procedere indicando lo stesso valore del codice identificativo nel campo dedicato al codice fiscale.

In tabella le istruzioni dell’Agenzia delle Entrate per la compilazione.

Campo Valore
Codice destinatario XXXXXXX
Sezione IdFiscaleIVA del blocco 1.4 Cessionario/Committente
1.4.1.1.1 “IdPaese” Codice Paese estero espresso secondo lo standard ISO 3166-1 alpha-2 code, deve essere diverso da IT
1.4.1.1.2 “IdCodice” un valore alfanumerico identificativo dell’operatore o del consumatore finale estero, fino ad un massimo di 28 caratteri alfanumerici su cui il SdI non effettua controlli di validità
campo 1.4.1.2 “CodiceFiscale” stesso valore indicato nel campo “IdCodice”

L’Agenzia delle Entrate, inoltre, specifica:

“Infine, per indicare in fattura l’indirizzo estero del cliente bisognerà selezionare la nazione di appartenenza (e così non sarà necessario compilare la Provincia) e il campo CAP andrà compilato con il valore generico 00000. Si potrà utilizzare l’indirizzo per indicare il CAP straniero”.

Sul tema, poi, è necessaria un’altra precisazione: l’emissione della fattura elettronica nei confronti di un soggetto estero permette all’operatore IVA italiano di non inviare i dati contenuti tramite esterometro, adempimento che in ogni caso andrà in soffitta a partire dal 2022 come previsto dall’ultima Legge di Bilancio.

Fattura elettronica a clienti stranieri, adesione al servizio di consultazione e altri chiarimenti nelle FAQ delle Entrate

Ma non riguardano solo questo aspetto gli aggiornamenti che arrivano dall’Agenzia delle Entrate sulle regole della fattura elettronica.

Le FAQ rispondono a dubbi pratici non solo degli operatori, ma anche dei singoli consumatori, che riguardano ad esempio la necessità di avere una PEC per poter chiedere fattura all’esercente o al professionista che vende un prodotto o offre un servizio.

Si chiarisce che non è necessario avere un indirizzo di posta elettronica certificata dal momento che l’esercente o il professionista è obbligato ad emetterla elettronicamente verso il Sistema di Interscambio, con la possibilità di visualizzarle sul portale Fatture e Corrispettivi da parte del consumatore. Allo stesso tempo l’operatore è tenuto a fornirne, su richiesta, copia cartacea al cliente.

Diverse risposte, poi, riguardano proprio l’adesione al servizio di consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche o dei loro duplicati informatici, in scadenza il 28 febbraio 2021.

Dopo ben 8 riscritture della tabella di marcia e quasi due anni di ritardo sulla fine del periodo transitorio prevista in principio, si avvicina, infatti, la data ultima per attivare il servizio utile a recuperare i dati dei documenti ricevuti ed emessi da gennaio 2019, data di debutto della nuova modalità di fatturazione.

Tutti i chiarimenti nel documento integrale delle FAQ, risposte a domande frequenti, pubblicate il 12 febbraio 2021 dall’Agenzia delle Entrate.

Agenzia delle Entrate - Faq sulla fattura elettronica aggiornate al 12 febbraio 2021
Fattura elettronica: aggiornamento FAQ.

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