Con la conversione del DL PNRR, l'impresa mandataria di RTI potrà centralizzare la fatturazione, con l'emissione di un solo documento cumulativo: meno burocrazia e rendicontazione più veloce verso il 30 giugno
L’imminente scadenza del 30 giugno per la rendicontazione dei progetti finanziati nell’ambito del PNRR modifica anche le regole in materia di fatturazione.
L’articolo 8, commi 3-bis e 3-ter del DL PNRR, convertito in legge dopo il via libera definitivo della Camera del 9 aprile, estende l’ambito d’applicazione della fattura differita, guardando in particolare al settore degli appalti pubblici.
Per le operazioni effettuate dalle singole imprese facenti parti di raggruppamenti temporanei (RTI) sarà possibile emettere una sola fattura per il tramite della mandataria entro il giorno 15 del mese successivo.
Fatturazione differita, cosa cambia la conversione del DL PNRR
L’obiettivo è semplificare la gestione degli adempimenti burocratici per la rendicontazione finale dei progetti inclusi nel PNRR e la modifica alle regole di gestione della fatturazione nell’ambito degli appalti è uno dei tasselli inseriti in tal senso.
Nel corso dei lavori che, lo scorso 9 aprile, hanno portato alla conversione in legge del DL PNRR n. 19/2026, è stato approvato un emendamento che interessa in particolare l’ambito applicativo della fatturazione differita.
L’emissione della fattura entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione, in deroga rispetto al termine ordinario di 12 giorni, è estesa ai raggruppamenti temporanei di imprese (RTI), unificando la gestione degli adempimenti IVA da parte delle singole imprese in gruppo.
Le RTI sono una forma di aggregazione flessibile che permette a più aziende di unirsi per partecipare insieme a una gara d’appalto che, singolarmente, non riuscirebbero ad affrontare.
Le imprese “si alleano” per la durata di uno specifico progetto, mettendo a fattor comune requisiti tecnici e capacità economica, pur rimanendo entità legalmente separate.
Il raggruppamento si basa su un mandato collettivo speciale con rappresentanza. Le imprese (mandanti) nominano un’impresa capogruppo (mandataria), che agisce in nome e per conto delle altre nei rapporti con la Stazione Appaltante (lo Stato o l’ente pubblico).
Si tratta di una strategia adottata nell’ambito dei bandi che richiedono condizioni d’accesso elevate, consentendo di cumulare le peculiarità di ciascuna impresa ai fini di raggiungere le soglie richieste per aggiudicarsi l’appalto.
Grazie alle novità introdotte dal DL PNRR, l’impresa mandataria dei raggruppamenti temporanei, in qualità di rappresentanza del gruppo, potrà quindi gestire la fatturazione per tutte le imprese collegate, emettendo una sola fattura differita (per conto delle mandanti).
Più precisamente, intervenendo sull’articolo 21 del DPR IVA, e sull’articolo 72 del nuovo Testo Unico di cui al decreto legislativo n. 10/2026 in vigore dal 2027, si riconosce la possibilità per l’impresa mandataria di emettere una sola fattura, recante il dettaglio delle operazioni, entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazioni delle medesime (c.d. “fattura differita”) anche per le cessioni di beni e prestazioni di servizi oggetto di fatturazione in nome e per conto delle singole imprese del raggruppamento temporaneo.
Fattura differita con il dettaglio delle operazioni delle singole imprese in gruppo
L’introduzione di questa novità nel DL PNRR non è casuale, ma risponde alla necessità di eliminare i colli di bottiglia amministrativi che rallentano la rendicontazione dei progetti entro la scadenza del 30 giugno 2026.
La fatturazione frammentata tra diverse imprese appartenenti a RTI aumenta il rischio di errori formali, ritardi nei pagamenti della Pubblica Amministrazione e, di conseguenza, rallentamenti nei flussi di cassa verso i fornitori.
Ecco quindi che, grazie alle modifiche introdotte nel corso della conversione del DL n. 19/2026, viene consentito in caso di un contratto tra diverse imprese in raggruppamento, la possibilità per la mandataria di emettere una sola fattura, in nome e per conto, delle altre imprese entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazioni delle operazioni, agevolando la gestione fiscale e documentale delle imprese che operano insieme su progetti comuni.
La fattura dovrà contenere il dettaglio delle prestazioni rese dalle singole imprese del raggruppamento. Inoltre, è bene specificarlo, ogni impresa resta in ogni caso autonoma ai fini fiscali, previdenziali e degli oneri sociali.
La RTI non è un nuovo soggetto giuridico (non ha una sua partita IVA propria, a differenza di un consorzio stabile), ma un raggruppamento a tempo che fa propria la responsabilità dell’opera nel suo complesso.
La norma introdotta nell’ambito del DL PNRR si inserisce quindi proprio nelle peculiarità dei raggruppamenti di imprese nell’ambito dei contratti pubblici, consentendo la gestione unitaria dei pagamenti.
L’obiettivo è chiaro: spostare l’attenzione dagli adempimenti burocratici alla chiusura dei cantieri entro i termini stabiliti per non perdere i finanziamenti europei.
Articolo originale pubblicato su Informazione Fiscale qui: La fattura differita si estende e si adatta all’ultima chiamata del PNRR