Tutti i danni del finto “boom” estivo di avvisi bonari e cartelle esattoriali

Francesco Oliva - Dichiarazioni e adempimenti

Avvisi bonari, lettere di compliance e cartelle esattoriali: è vero che i contribuenti titolari di partita IVA sono sotto assedio del fisco in questi giorni?

Tutti i danni del finto “boom” estivo di avvisi bonari e cartelle esattoriali

A leggere i titoli dei giornali generalisti in queste caldissime settimane di luglio sembrerebbe in atto una sorta di assedio fiscale senza precedenti da parte dell’Agenzia delle Entrate e dell’Agenzia delle Entrate Riscossione ai contribuenti, in particolare ai titolari di partita IVA.

Abbiamo letto di tempesta perfetta, di boom di cartelle esattoriali e di un’amministrazione finanziaria sostanzialmente pronta a bloccare l’estate di professionisti, imprenditori e contribuenti in generale.

A volte, a chi vive lo studio ogni giorno, sorgono davvero dubbi esistenziali: durante l’ultimo fine settimana credo di aver letto almeno 5 post di altrettanti autorevoli colleghi che evidenziano proprio questo aspetto.

La realtà è molto diversa: il clamore mediatico spesso tende (purtroppo e sbagliando) ad alterare le varie vicende, ma le norme sono chiare e non lasciano spazio a interpretazioni in questi casi.

Se si riceve un avviso bonario o una lettera di compliance durante il mese di luglio ciò non crea alcuna urgenza o, addirittura - ho letto anche questo - nessuna necessità di modificare il piano ferie dello studio o dell’imprenditore che dovrebbe occuparsene per forza nell’immediato, come se la scadenza fosse di poche settimane.

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Avvisi bonari: cosa sono ed entro quando rispondere

L’art. 36 bis del D.P.R. n. 600/1973 prevede che gli Uffici dell’Agenzia delle Entrate, sulla base dei dati e degli elementi direttamente desumibili dalle dichiarazioni, possano procedere entro l’inizio del periodo di presentazione delle dichiarazioni relative all’anno successivo ad effettuare una serie di operazioni.

Operazioni eseguibili in fase di liquidazione ex articolo 36-bis del D.P.R. n. 600/1973:

  • correggere gli errori materiali e di calcolo commessi dai contribuenti nella determinazione degli imponibili, delle imposte, dei contributi e dei premi;
  • correggere gli errori materiali commessi dai contribuenti nel riporto delle eccedenze delle imposte, contributi, e dei premi risultanti dalle precedenti dichiarazioni;
  • ridurre le detrazioni d’imposta indicate in misura superiore a quella prevista dalla legge ovvero non spettanti sulla base dei dati risultanti dalle dichiarazioni;
  • ridurre le deduzioni dal reddito esposte in misura superiore a quella prevista dalla legge;
  • ridurre i crediti d’imposta esposti in misura superiore a quella prevista dalla legge ovvero non spettanti sulla base dei dati risultanti dalle dichiarazioni;
  • controllare la rispondenza con la dichiarazione e la tempestività dei versamenti delle imposte, dei contributi e dei premi dovuti a titolo di acconto e di saldo e delle ritenute alla fonte operate in qualità di sostituto d’imposta.

Parimenti, l’art. 54-bis del D.P.R.n.633/1972 prevede che, avvalendosi di procedure automatizzate, l’Agenzia delle Entrate possa procedere, entro l’inizio del periodo di presentazione delle dichiarazioni relative all’anno successivo, alla liquidazione dell’imposta dovuta in base alle dichiarazioni presentate dai contribuenti.

Sulla base dei dati e degli elementi direttamente desumibili dalle dichiarazioni presentate e di quelli in possesso dell’anagrafe tributaria, l’Amministrazione finanziaria provvede ad effettuare le seguenti operazioni:

  • correggere gli errori materiali e di calcolo commessi dai contribuenti nella determinazione del volume d’affari e delle imposte
  • correggere gli errori materiali commessi dai contribuenti nel riporto delle eccedenze di imposta risultanti dalle precedenti dichiarazioni
  • controllare la rispondenza con la dichiarazione e la tempestività dei versamenti dell’imposta risultante dalla dichiarazione annuale a titolo di acconto e di conguaglio nonché dalle liquidazioni periodiche di cui agli artt. 27, 33, comma 1, lettera a), e 74, quarto comma.

Ma entro quando occorre rispondere?

Il legislatore - art. 2-bis, del DL. n. 203/2005, nell’ottica di una maggiore snellezza nella gestione delle comunicazioni, ha previsto che l’invito di cui all’art. 6, comma 5, della L. n. 212/2000, possa essere effettuato con mezzi telematici ai soggetti indicati nell’art.3, comma 3, del D.P.R. n. 322/1998 (gli intermediari fiscali), che, se indicato nell’incarico di trasmissione, portano a conoscenza dei contribuenti interessati, tempestivamente, gli esiti della liquidazione delle dichiarazioni contenuti nell’invito.

In questa ipotesi, in forza di quanto disposto dal comma 3, dell’art.2-bis, del DL. n. 203/2005, conv. in L. n. 248/2005, il termine per il pagamento decorre dal 90° giorno successivo a quello di trasmissione telematica dell’invito.

La sospensione feriale dei termini aumenta i giorni da 90 a 125

Ai 90 giorni previsti dalla norma di cui sopra si deve aggiungere la sospensione feriale dei termini.

Il riferimento normativo in questo caso è l’articolo 7-quater, comma 17, del Decreto Legge 193/2016 (convertito poi nella Legge n. 225/2016).

È proprio questa disposizione specifica del 2016 che ha stabilito la tregua estiva dedicata al mondo fiscale, prevedendo che dal 1° agosto al 4 settembre siano sospesi i termini per il pagamento delle somme dovute a seguito di controlli automatizzati (36-bis), controlli formali (36-ter) e della liquidazione delle imposte sui redditi a tassazione separata.

Si tratta quindi di 35 giorni di tregua assoluta.

Facendo un calcolo matematico elementare: 90 giorni ordinari più 35 giorni di sospensione feriale fanno 125 giorni totali.

Se un avviso bonario viene ricevuto, per esempio, oggi 20 luglio, la scadenza reale slitterà al prossimo 22 novembre 2026.

Lettere di compliance: l’inerzia tollerata

Lo stesso discorso vale per le cd lettere di compliance, gli inviti all’adempimento spontaneo.

Anche in questo caso i media generalisti hanno spesso evocato ed evocano lo spauracchio di sanzioni immediate.

In realtà, l’inerzia temporanea del contribuente di fronte a una lettera di compliance non produce alcun effetto catastrofico immediato.

Anzi, la compliance è un invito a regolarizzare; se il contribuente decide di non rispondere subito, l’Agenzia delle Entrate non emette una cartella il giorno dopo.

L’amministrazione finanziaria impiega mesi — e talvolta fino a due anni — prima di tradurre quella compliance in un avviso di accertamento vero e proprio.

C’è tutto il tempo per analizzare la posizione con il proprio consulente e valutare il ravvedimento operoso con calma, ben oltre la pausa estiva.

La differenza importante tra la sospensione dei termini e la sospensione del decorso dei termini

Per essere precisi è necessario comprendere la distinzione tecnica tra due concetti importanti: la sospensione dei termini e la sospensione del decorso dei termini.

La sospensione dei termini comporta che durante un determinato periodo (es. dal 1° agosto al 4 settembre) l’orologio del Fisco si ferma provvisoriamente.

Se un termine di 90 giorni ha iniziato a decorrere il 15 luglio, l’orologio conterà i primi 16 giorni di luglio, si bloccherà totalmente per i 35 giorni di agosto e settembre e riprenderà a calcolare i restanti 74 giorni a partire dal successivo 5 settembre.

La sospensione del decorso dei termini, invece, riguarda specificamente l’attività di invio e notifica degli atti da parte dell’Amministrazione finanziaria.

Per legge, l’Agenzia delle Entrate e l’Agenzia delle Entrate Riscossione non possono inviare determinate tipologie di atti o richieste di documenti nel periodo feriale.

Non è solo il contribuente a non dover correre, è l’Ente impositore che ha il divieto di notificare.

La norma rimane il faro per tutti, sia contribuente che professionisti e imprese

I dati reali, diffusi dall’Agenzia delle Entrate con il comunicato stampa ufficiale dello scorso 17 luglio 2026, hanno smentito la narrazione dei media generalisti e di qualche fuffa guru dei social interessato alle views e basta.

Non solo non si sta verificando alcuna concentrazione anomala di atti, ma i numeri evidenziano un trend opposto: una forte riduzione degli invii rispetto allo scorso anno.

Le due Agenzie sono riuscite a pianificare le proprie attività nell’arco dei dodici mesi, evitando qualsiasi “effetto imbuto” nei periodi precedenti o successivi ai blocchi operativi previsti dalla legge (agosto e dicembre). A dimostrarlo sono le percentuali reali dei flussi.

Per quel che riguarda le lettere di compliance, quelle calendarizzate per il mese di luglio rappresentano appena il 9 per cento del totale annuale. Una quota di invii è rappresentata dagli inviti all’adempimento spontaneo relativi alle anomalie ISA nelle dichiarazioni dei redditi 2025, in partenza proprio negli ultimi giorni.

Per quel che riguarda invece le comunicazioni di irregolarità, i flussi inviati a luglio sono diminuiti di oltre il 40 per cento rispetto allo stesso periodo del 2025, pesando solo per il 7,6 per cento sul totale dell’anno.

La produzione di AdER di cartelle esattoriali nel primo semestre del 2026 è scesa del 9 per cento rispetto al primo semestre del 2025.

Questi i dati in base ai quali le due Agenzia specificano che

“appare evidente che non si sta verificando alcuna concentrazione anomala e che non si riscontra alcuna forzatura, né anomala concentrazione in specifici periodi dell’anno”

Inoltre, AdER sospenderà l’attività di notifica per tutto il mese di agosto, salvo che per gli atti urgenti e inderogabili.

Agenzia delle Entrate e AdER - comunicato stampa del 17 luglio 2026
Lettere di compliance, avvisi bonari e cartelle esattoriali: nessun boom di invii a luglio 2026. La nota congiunta AdE-AdER

È evidente che i giornali abbiano bisogno di creare rumore, ma il sensazionalismo estivo sul Fisco fa male a tutti: genera ansia ingiustificata nei contribuenti e sovraccarica di telefonate inutili gli studi professionali che si occupano di adempimenti fiscali.

Agli adempimenti e alle notifiche di luglio si può rispondere senza problemi a partire da settembre.

Le regole in vigore tutelano ampiamente il diritto di difesa del contribuente e, se vogliamo definirlo così, il diritto al riposo estivo dei professionisti. Le regole rimangono sempre il faro che deve guidare contribuenti, professionisti e imprese.

Tutto il resto è solo rumore di fondo.

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