Esonero contributi agricoli: le somme in eccesso vanno versate entro il 20 luglio 2022

Giuseppe Guarasci - Incentivi alle imprese

L'INPS con il messaggio n. 2581 del 27 giugno 2022 comunica che i datori di lavoro e gli autonomi, beneficiari dell'esonero dai contributi agricoli per la mensilità di febbraio 2021, devono provvedere a versare le somme in eccesso entro il 20 luglio 2022.

Esonero contributi agricoli: le somme in eccesso vanno versate entro il 20 luglio 2022

Esonero contributi agricoli, le somme che non rientrano nell’agevolazione vanno versate entro il 20 luglio 2022.

I datori di lavoro e gli autonomi del settore agricolo hanno ricevuto, lo scorso 20 giugno 2022, la comunicazione con l’importo dell’esonero autorizzato. Nel caso in cui questo non copra tutta la contribuzione dovuta sarà necessario procedere al pagamento delle somme rimanenti.

Lo comunica l’INPS nel messaggio n. 2581 del 27 giugno 2022.

I contributi possono essere pagati in un’unica soluzione oppure a rate. Per le somme versate oltre la scadenza del 20 luglio saranno applicate le sanzioni previste.

Per il recupero dell’esonero si dovrà valorizzare l’apposito codice causale nella prima denuncia UNIEMENS utile entro quella di agosto 2022.

Esonero contributi agricoli: le somme in eccesso vanno versate entro il 20 luglio 2022

L’INPS tramite il messaggio n. 2581 del 27 giugno 2022 ha fornito le istruzioni per procedere al pagamento degli importi che non rientrano nell’esonero dei contributi agricoli.

I datori di lavoro e gli autonomi delle filiere agricole dei settori dell’agriturismo e vitivinicolo, comprese le aziende produttrici di vino e birra, dovranno versare le somme dovute entro il 20 luglio 2022.

L’esonero dal pagamento dei contributi previdenziali e dal versamento della contribuzione di competenza relativi a febbraio 2021 è stata introdotta dall’art. 70 del Decreto Sostegni bis, n. 73/2021 ed è dedicata ai datori di lavoro e alle imprese che svolgono attività identificate con i codici ATECO riportati nella tabella.

Codice ATECOAttività
01.21.00 Coltivazione di uva
11.02.10 Produzione di vini da tavola e v.q.p.r.d.
11.02.20 Produzione di vino spumante e altri vini speciali
11.05 Produzione di birra
55.20.52 Attività di alloggio connesse alle aziende agricole
56.10.12 Attività di ristorazione connesse alle aziende agricole

La procedura di domanda per l’accesso al beneficio si è conclusa lo scorso 4 maggio 2022.

In caso di esito positivo, l’Istituto ha fornito i dati relativi all’importo utilizzato in via definitiva per l’esonero attraverso PEC per i datori di lavoro e cassetto previdenziale nel caso degli autonomi. Le comunicazioni sono state inviate il 20 giugno 2022.

I beneficiari devono provvedere al versamento delle somme non comprese nello sgravio entro 30 giorni dalla data di comunicazione dell’importo. Pertanto la scadenza da rispettare per l’adempimento è il 20 luglio 2022.

L’importo definitivo autorizzato è calcolato in base alle somme richieste nella domanda, alla dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà e ai limiti del massimale individuale.

Il pagamento dei contributi esclusi dall’esonero può essere effettuato in un’unica soluzione oppure a rate. In quest’ultimo caso, se pagate tutte entro il 20 luglio saranno applicati solamente gli interessi di dilazione.

Per i versamenti effettuati oltre la data di scadenza saranno applicate le sanzioni civili previste.

Contributi agricoli: modalità di recupero dell’esonero e istanze di riesame

Le aziende con dipendenti possono recuperare l’esonero esponendo nel flusso UNIEMENS il beneficio spettante relativo alla mensilità di febbraio 2021. I datori di lavoro dovranno inserire l’apposito codice causale “L556” e indicare il relativo importo.

Il codice potrà essere valorizzato nella prima denuncia UNIEMENS utile entro quella del mese di agosto 2022.

I datori di lavoro che hanno sospeso o cessato l’attività, ma hanno diritto al beneficio, dovranno utilizzare la procedura delle regolarizzazioni UNIEMENS/VIG.

Eventuali istanze per il riesame della domanda dovranno essere presentate alle strutture territoriali competenti tramite PEC ed entro 30 giorni dalla data di pubblicazione del messaggio n. 2581 (27 giugno 2022).

Le mail certificate devono avere come oggetto:

“Istanza di riesame domanda esonero contributivo articolo 70 del DL 73/2021 – C.F._____________ - matricola/cida/progressivo azienda ____________”

I datori di lavoro e gli autonomi del settore agricolo, dunque, avranno tempo fino alla scadenza del 20 luglio 2022 per versare i contributi relativi a febbraio 2021 che non rientrano nell’esonero previsto dal Decreto Sostegni bis.

INPS - Messaggio n. 2581 del 27 giugno 2022
Comunicazione dell’importo definitivo dell’esonero autorizzato ai sensi dell’articolo 70 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106

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