Esonero lavoratori agricoli febbraio 2021, le istruzioni INPS sulla misura del decreto Sostegni bis

Tommaso Gavi - Leggi e prassi

Esonero lavoratori agricoli febbraio 2021, con la circolare numero 156 del 21 ottobre 2021 l'INPS fornisce le istruzioni sull'agevolazione prevista dal decreto Sostegni bis. Per presentare domanda le attività ricomprese nei codici ATECO indicati dovranno seguire le indicazioni dell'Istituto di previdenza. Il modulo sarà fornito dopo la pubblicazione di un successivo messaggio INPS.

Esonero lavoratori agricoli febbraio 2021, le istruzioni INPS sulla misura del decreto Sostegni bis

Esonero lavoratori agricoli febbraio 2021, dall’INPS arrivano le istruzioni sull’agevolazione prevista dalla legge di conversione del decreto Sostegni bis.

I chiarimenti sui requisiti e sulla procedura per presentare la domanda sono contenuti nella circolare numero 156 del 21 ottobre 2021.

Nel documento di prassi pubblicato dall’Istituto previdenziale sono riportati i soggetti beneficiari della misura, i contributi interessati dall’esonero, i limiti della normativa sugli aiuti di Stato e le modalità per accedere all’agevolazione.

I benefici riguardano l’esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore delle imprese agricole, comprese le aziende che producono vino e birra.

Esonero lavoratori agricoli febbraio 2021, le istruzioni INPS sull’agevolazione del decreto Sostegni bis

L’INPS pubblica le istruzioni per l’accesso all’esonero dei contributi previdenziali e assistenziali dei lavoratori agricoli, previsto dal decreto Sostegni bis per la mensilità di febbraio 2021.

Nello specifico, a prevedere l’agevolazione è l’articolo 70, comma 1, del decreto-legge n.73/2021.

A fornire le indicazioni sui beneficiari dell’agevolazione e sulle modalità di accesso è la circolare numero 156 del 21 ottobre 2021.

INPS - Circolare numero 156 del 21 ottobre 2021
Imprese delle filiere agricole appartenenti ai settori agrituristico e vitivinicolo, ivi incluse le aziende produttrici di vino e birra. Esonero ai sensi dell’articolo 70 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, a favore dei datori di lavoro, dal versamento dei contributi previdenziali per la mensilità di febbraio 2021 e, a favore dei lavoratori autonomi agricoli, dal versamento della contribuzione di competenza del mese di febbraio 2021.

Per il modulo e per la presentazione delle domande si deve aspettare la pubblicazione di un successivo messaggio INPS.

Nel testo l’Istituto sottolinea, infatti, quanto segue:

“La disponibilità del modulo per la presentazione delle istanze sarà resa nota con apposito messaggio, nel quale saranno fornite anche che le indicazioni operative, le istruzioni contabili e le indicazioni relative alla variazione al piano dei conti. L’istanza dovrà essere presentata entro trenta giorni dalla data di pubblicazione di tale messaggio.”

In attesa del messaggio l’Istituto fa il punto sull’esonero previsto per i lavoratori agricoli del settore dell’agriturismo e vitivinicolo, comprese le aziende che producono vino e birra.

Le attività devono essere ricomprese tra i codici ATECO indicati dal decreto Sostegni bis e riportati nell’allegato 1 alla circolare dell’INPS.

Nello specifico, nel rispetto dei requisiti richiesti, possono beneficiare dell’agevolazione le attività i cui codici ATECO sono riportati nella tabella riassuntiva.

Codice ATECO Attività
01.21.00 Coltivazione di uva
11.02.10 Produzione di vini da tavola e v.q.p.r.d.
11.02.20 Produzione di vino spumante e altri vini speciali
11.05 Produzione di birra
55.20.52 Attività di alloggio connesse alle aziende agricole
56.10.12 Attività di ristorazione connesse alle aziende agricole

L’esonero è previsto sia per la contribuzione dei datori di lavoro, sia per i lavoratori autonomi, quali imprenditori agricoli professionali, coltivatori diretti, mezzadri e coloni.

L’agevolazione non si applica ai lavoratori delle pubbliche amministrazioni.

L’esonero riguarda la contribuzione dovuta, al netto di altre agevolazioni o riduzioni relative alla previdenza obbligatoria.

Sono escluse:

  • ritenute previdenziali e assistenziali operate dal datore di lavoro sulla retribuzione del lavoratore;
  • il contributo per il “Fondo per l’erogazione ai lavoratori dipendenti del settore privato dei trattamenti di fine rapporto di cui all’articolo 2120 del codice civile”;
  • il contributo ai Fondi di cui agli articoli 26, 27, 28 e 29 del D.lgs 14 settembre 2015, n. 148;
  • il contributo previsto dall’articolo 25, comma 4, della legge 21 dicembre 1978, n. 845, in misura pari allo 0,30 per cento della retribuzione imponibile, destinato, o comunque destinabile, al finanziamento dei Fondi interprofessionali per la formazione continua istituiti dall’articolo 118 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.

Per avere accesso all’agevolazione è necessario rispettare le condizioni previste dall’articolo 1, comma 1175, della legge n. 296/2006:

  • regolarità degli obblighi di contribuzione previdenziale ai sensi della normativa in materia di documento unico di regolarità contributiva (DURC);
  • assenza di violazioni delle norme fondamentali a tutela delle condizioni di lavoro e rispetto degli altri obblighi di legge;
  • rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali, nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali, sottoscritti dalle Organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.

Per i lavoratori autonomi agricoli, ovvero coltivatori diretti, imprenditori agricoli professionali, coloni e mezzadri, l’esonero riguarda mese di febbraio 2021 e corrisponde a un dodicesimo dei contributi dovuti per il 2021.

Sono esclusi i premi e i contributi dovuti all’INAIL. L’esonero spetta al netto di altre agevolazioni o riduzioni di aliquote.

Esonero lavoratori agricoli febbraio 2021: come accedere all’agevolazione

L’esonero deve rispettare i limiti previsti per gli aiuti di Stato, regolati dalla decisione C (2020) 4977 final del 15 luglio 2020.

Nella circolare si legge infatti quanto segue:

“L’esonero è riconosciuto nel rispetto della disciplina dell’Unione europea in materia di aiuti di Stato, in particolare ai sensi delle sezioni 3.1 e 3.12 della Comunicazione della Commissione europea recante un «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19» e nei limiti ed alle condizioni di cui alla medesima Comunicazione”.

Nello specifico, l’importo complessivo non può superare la somma di 1.800.000 euro per impresa (al lordo di qualsiasi imposta o altro onere).

Per i settori interessati i limiti sono i seguenti:

  • 225.000 euro per le imprese del settore della produzione primaria di prodotti agricoli;
  • 270.000 euro per le imprese del settore della pesca e dell’acquacoltura.

Gli aiuti devono essere concessi entro il termine del 31 dicembre 2021 e non spettano a imprese già in difficoltà alla data del 31 dicembre 2019.

A riguardo un’eccezione è rappresentata dalle micro o piccole imprese.

Deve inoltre essere dimostrato un calo del fatturato di almeno il 30 per cento nel confronto tra la mensilità di febbraio 2021 e quella dello stesso periodo del 2019.

Per accedere al beneficio i datori di lavoro devono presentare la domanda attraverso lo specifico modulo telematico “Esonero Art. 70 D.L. n. 73/2021”.

Tale modulo sarà reso disponibile dall’Istituto nel “Portale delle Agevolazioni”.

Per i lavoratori autonomi iscritti alla “Gestione dei contributi e delle prestazioni previdenziali dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni”, il modulo “Esonero Art. 70 D.L. n. 73/2021” sarà reso disponibile nel “Cassetto previdenziale Autonomi in agricoltura”.

I soggetti in questione dovranno fare riferimento alla sezione “Comunicazione bidirezionale” e seguire il percorso “Invio comunicazione”.

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