Ecobonus 110% sul singolo appartamento se il condominio non approva i lavori

Ecobonus 110% anche per i lavori effettuati sul singolo appartamento, nel caso di mancata approvazione da parte dell'assemblea di condominio dell'intervento sull'intero edificio. Il cappotto termico, intervento trainante, potrà essere installato sulle superfici di propria pertinenza, a patto di rispettare i requisiti previsti dal decreto Rilancio. Le istruzioni nella risposta all'interpello n. 408/2020 dell'Agenzia delle Entrate.

Ecobonus 110% sul singolo appartamento se il condominio non approva i lavori

Ecobonus del 110%, spazio agli interventi sul singolo appartamento se l’assemblea di condominio non approva la riqualificazione dell’intero edificio.

A fornire indicazioni è l’Agenzia delle Entrate, con la risposta all’interpello n. 408 del 24 settembre 2020. Il singolo condomino potrà scegliere di installare il cappotto termico sulle superfici perimetrali di propria pertinenza.

L’accesso all’ecobonus del 110% resta tuttavia subordinato al rispetto dei requisiti generali previsti dal decreto Rilancio: l’intervento deve riguardare almeno il 25% della superficie disperdente lorda del condominio e bisognerà conseguire il miglioramento di almeno due classi energetiche.

Strada sbarrata, invece, al cappotto termico sulle pareti interne, che potrà rientrare nell’ecobonus del 110% esclusivamente come lavoro trainato.

Ecobonus 110% sul singolo appartamento se il condominio non approva i lavori

A chiedere chiarimenti all’Agenzia delle Entrate è un contribuente proprietario di un appartamento in condominio, che intende beneficiare dell’ecobonus del 110% previsto dal decreto Rilancio per lavori di riqualificazione energetica.

L’assemblea di condominio non ha approvato i lavori per la posa in opera del cappotto termico sull’intero edificio, concedendo però ai singoli condomini di realizzare l’intervento sull’involucro del perimetro di propria pertinenza.

Il contribuente chiede quindi se anche in tal caso potrà accedere all’ecobonus del 110% e se, in caso di mancato ottenimento del nulla osta per il cappotto termico “parziale” in condominio, potrà eseguire il lavoro sulle pareti interne del proprio appartamento.

Nella risposta all’interpello n. 408, l’Agenzia delle Entrate specifica che anche il singolo condomino, nel caso di lavori sulle pareti esterne del condominio di propria pertinenza, può accedere all’ecobonus del 110%, a patto di rispettare i requisiti generali previsti dalla norma ed in caso di lavori autorizzati dall’assemblea condominiale.

Per quanto concerne i requisiti, resta l’obbligo che gli interventi sull’involucro dell’edificio interessino almeno il 25% della superficie disperdente lorda. Sarà altresì necessario conseguire il miglioramento di almeno 2 classi energetiche dell’edificio condominiale, e non solo del singolo appartamento.

Agenzia delle Entrate - risposta interpello n. 408 del 24 settembre 2020
Articolo 119 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 (decreto Rilancio)

Ecobonus al 110% per il cappotto termico interno solo se eseguito con lavori trainanti

Per quanto riguarda invece i lavori di isolamento termico sulle pareti interne dell’appartamento in condominio, l’Agenzia delle Entrate specifica che l’accesso all’ecobonus del 110% sarà riconosciuto solo se il lavoro è eseguito congiuntamente ad un intervento trainante.

Il cappotto termico interno non rientra tra i lavori indicati nei commi da 1 a 8 del citato articolo 119 del decreto Rilancio, quelli per i quali è previsto l’innalzamento dell’aliquota di detrazione al 110%.

Si tratta di un possibile lavoro trainato, ammesso al maxi-sconto fiscale esclusivamente se abbinato ad un intervento trainante.

Pertanto, nel caso di impossibilità di installare il cappotto termico esterno sulle pareti di propria pertinenza, o se dalla valutazione tecnica preliminare dovesse emergere l’impossibilità a rispettare i requisiti per l’accesso alla detrazione del 110%, per gli interventi di isolamento termico interno resta la possibilità di beneficiare dell’ecobonus ordinario, con aliquota al 65% e con possibilità di accedere alla cessione del credito o allo sconto in fattura.

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