Ecobonus 110 in rampa di lancio, ma manca il provvedimento dell’Agenzia delle Entrate

Ecobonus 110 per cento al via dal 1° luglio 2020 ma ad oggi mancano ancora i provvedimenti attuativi: dall'Agenzia delle Entrate si attendono le istruzioni per il funzionamento dello sconto in fattura e della cessione del credito.

Ecobonus 110 in rampa di lancio, ma manca il provvedimento dell'Agenzia delle Entrate

Ecobonus 110 per cento, il 1° luglio 2020 si parte: manca una settimana esatta dall’avvio del superbonus, ma siamo ancora in attesa del provvedimento dell’Agenzia delle Entrate.

Sono sconto in fattura e cessione del credito le due misure da attuare mediante provvedimento e sono questi i due aspetti innovativi della super detrazione per i lavori di risparmio energetico e per quelli di riduzione del rischio sismico.

Stando alle tempistiche indicate nel decreto Rilancio e nello specifico all’articolo 121, il provvedimento dell’Agenzia delle Entrate sarebbe dovuto arrivare entro il 20 giugno 2020. Da definire le modalità di cessione del credito e le regole per l’applicazione dello sconto in fattura.

Più controverso è invece il tema dei requisiti tecnici dei lavori: servirà un’apposita asseverazione da parte di tecnici abilitati, da trasmettere all’ENEA. Modalità di trasmissione e regole attuative saranno emanate dal MISE, ma il decreto attuativo arriverà soltanto dopo la conversione in legge del decreto Rilancio e, nello specifico, entro il termine di 30 giorni.

L’avvio dell’ecobonus del 110 per cento, previsto dal 1° luglio 2020, si presenta particolarmente complicato.

Ecobonus 110 per cento, lavori al via dal 1° luglio 2020. Su cessione e sconto in fattura si attende l’Agenzia delle Entrate

Non è solo la percentuale della detrazione fiscale riconosciuta, ma anche e soprattutto il meccanismo di fruizione a far crescere l’interesse sull’ecobonus del 110 per cento.

Anche chi non ha disponibilità finanziarie adeguate per pagare i lavori di riqualificazione della propria abitazione potrà - previo assenso da parte dell’impresa - migliorare le proprie condizioni abitative “a costo zero”.

È questa la ratio dello sconto in fattura per l’ecobonus del 110 per cento, al quale si affianca la possibilità per l’impresa di optare per la cessione del credito (anche alle banche) al fine di recuperare in modalità rapida l’importo dei lavori eseguiti.

Sconto in fattura e cessione del credito per l’ecobonus del 110 per cento restano però ancora da definire, almeno per quel che riguarda le modalità operative di esercizio dell’opzione.

Così come previsto già attualmente, bisognerà comunicare all’Agenzia delle Entrate di aver concordato la particolare modalità di fruizione della detrazione fiscale. Come ed in quali tempi ancora non è noto. A stabilirlo doveva essere un apposito provvedimento, da emanarsi entro il 20 giugno 2020, secondo quanto previsto dal decreto Rilancio.

Ad ormai pochissimi giorni dal debutto dell’ecobunus del 110 per cento, in avvio dal 1° luglio 2020, restano ancora diversi dubbi da chiarire. Da capire, inoltre, il ruolo effettivo di banche ed intermediari finanziari: non è detto che sia così semplice cedere il credito maturato, con il rischio flop del superbonus.

Ecobonus 110 per cento dal 1° luglio 2020: Agenzia delle Entrate in ritardo. Più tempo al MISE

Alla luce di quanto sopra, appare quindi evidente che l’ecobonus del 110 per cento è attualmente un meccanismo che funziona bene solo su carta. Sono diversi i dubbi da sciogliere, ed è necessario fare in fretta per evitare che la super detrazione fiscale si riveli un fallimento.

Non si attendono solo le istruzioni operative per la cessione del credito e lo sconto in fattura, ma anche un decreto del MISE per quel che riguarda le asseverazioni che dovranno rilasciare i tecnici abilitati.

Il decreto Rilancio prevede infatti che ai fini dell’opzione per cessione del credito e sconto in fattura, e per i lavori relativi alla riqualificazione energetica, i tecnici abilitati debbano asseverare il rispetto dei requisiti tecnici di cui al comma 3-ter dell’articolo 14 del decreto legge n. 63/2013.

Sarà il MISE a dover definire le modalità di comunicazione e le disposizioni attuative: la trasmissione andrà in ogni caso effettuata all’ENEA, ente che già ad oggi raccoglie la documentazione dei lavori che comportano anche un risparmio energetico. In questo caso però bisognerà attendere: il decreto attuativo arriverà entro 30 giorni dalla data di conversione in legge del decreto Rilancio.

Non c’è solo la comunicazione sui requisiti tecnici: il tecnico dovrà asseverare la congruità delle spese sostenute in relazione all’intervento effettuato. Secondo quali parametri il professionista dovrà accertare che le spese rientranti nell’ecobonus del 110 per cento sono congrue e non eccessivamente alte? Quali sono gli importi base da considerare?

Domande che per il momento restano senza risposta, ma che necessitano di chiarimenti urgenti. Ai soggetti che rilasciano attestazioni e asseverazioni infedeli si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.000 a euro 15.000 per ciascuna attestazione o asseverazione infedele resa.

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