Il pagamento tracciabile è condizione per poter ottenere i bonus sulle spese sostenute nel modello 730/2026. La prova è nello scontrino o nelle ricevute POS, ma in alternativa è possibile utilizzare l'estratto conto della banca
La stagione del modello 730 si avvicina: dal 30 aprile 2026 sarà disponibile la dichiarazione precompilata ed è quindi tempo di prepararsi.
Sia per chi sceglie di fare da sé, che per chi deciderà di presentare il 730 tramite il proprio CAF o commercialista, la raccolta dei documenti è il primo “ostacolo”. Fatture e scontrini relativi alle spese sostenute, ammesse in detrazione fiscale, dovranno essere esibiti e conservati, unitamente alla prova del pagamento tracciabile.
Lo scontrino specifico rilasciato dal POS però non è sempre necessario: anche l’estratto conto della banca permette di dimostrare l’utilizzo di metodi di pagamento che legittimano la fruizione delle detrazioni fiscali nel 730.
Scontrini POS persi, modello 730 in salvo con l’estratto conto della banca
È il quinto anno nel quale l’accesso alle detrazioni fiscali con il modello 730/2026 è vincolato all’utilizzo di mezzi di pagamento tracciabili.
Chi intende beneficiare degli sconti sull’IRPEF deve innanzitutto accertarsi che la spesa sia stata sostenuta con metodi diversi dal contante, come ad esempio carte, bancomat ma anche App di pagamento elettronico.
Questa regola si applica alla generalità delle spese detraibili al 19 per cento in dichiarazione dei redditi, con la sola eccezione di quelle sostenute per l’acquisto di medicinali e di dispositivi medici e per le prestazioni sanitarie rese dalle strutture pubbliche o da strutture private accreditate al Servizio sanitario nazionale.
Nonostante si tratti di una regola ormai vecchia, in vista dell’avvio del modello 730 precompilato 2026 è utile tornare sul tema, guardando in particolare a quelli che sono i documenti che il contribuente dovrà conservare e consegnare al CAF.
Di base, è fondamentale munirsi di ricevuta rilasciata dal bancomat, copia del bollettino postale o del MAV e dei pagamenti con PagoPA.
Come indicato nelle istruzioni dell’Agenzia delle Entrate, la ricevuta del POS rilasciata insieme allo scontrino è però solo uno dei documenti validi a dimostrare l’utilizzo del mezzo di pagamento tracciabile.
In alternativa - venendo in soccorso di chi ad esempio ha perso lo scontrino cartaceo - sarà possibile munirsi dell’estratto conto rilasciato dalla propria banca, contenente i dettagli dell’operazione e del destinatario del pagamento.
Senza scontrino o estratto conto, valida anche l’annotazione in fattura
Chiarito quindi che la ricerca delle ricevute POS delle singole spese detraibili può essere superata, è bene specificare che la “prova” del pagamento tracciabile potrà avvenire anche con l’annotazione in fattura, nella ricevuta fiscale o nello scontrino, da parte dell’esercente o del professionista che ha ceduto il bene o effettuato la prestazione di servizio.
Chi non riesce quindi a recuperare i documenti cartacei che attestano l’uso di carte o bancomat, potrà rivolgersi alla controparte dell’operazione per chiedere di confermare la tracciabilità della spesa.
Meno controlli (e meno documenti da conservare) per chi presenta il modello 730 precompilato
È utile ricordare che presentare il modello 730 precompilato consente di “sfuggire” agli obblighi di conservazione dei documenti di spesa.
| Modalità Invio | Modifiche apportate | Obbligo Conservazione Documenti |
|---|---|---|
| Fai da te / Sostituto | Nessuna | No (per spese comunicate da terzi) |
| Fai da te / Sostituto | Sì | Sì (solo su dati modificati/aggiunti) |
| CAF / Professionista | Nessuna | No (esclusi controlli formali su dati terzi) |
| CAF / Professionista | Sì | Sì (obbligatorio per tutto, tranne spese sanitarie precompilate) |
In caso di presentazione diretta da parte del contribuente, o mediante il sostituto d’imposta, il 730 inviato senza modifiche porta al venir meno degli obblighi di conservazione di fatture, scontrini e altri documenti relativi alle spese detraibili comunicate da soggetti terzi.
In caso di modifiche invece, i controlli documentali saranno effettuati solo sugli oneri comunicati da soggetti terzi che risultano modificati e, ovviamente, sulle eventuali spese detraibili aggiunte ex novo dal contribuente.
Per chi invierà il modello 730 precompilato tramite CAF o professionisti, si applica la stessa semplificazione sui controlli in assenza di modifiche: l’Agenzia delle Entrate non potrà richiedere documenti relativamente alle spese comunicate da terzi.
Se invece il 730 viene modificato, i controlli documentali ricadono sul CAF o sul professionista intermediario, anche sugli oneri detraibili e deducibili che sono stati comunicati all’Agenzia delle entrate e con la sola eccezione delle spese sanitarie (per le quali i controlli documentali interesseranno solo le spese non indicate nella precompilata).
In quest’ultimo caso quindi, se ci si accorge che il 730 precompilato necessità di modifiche e si sceglie di rivolgersi a un CAF o commercialista, sarà imprescindibile farsi trovare pronti con tutti i documenti di spesa, che dovranno essere verificati, archiviati ed esibiti dall’intermediario fiscale in caso di controlli da parte dell’Agenzia delle Entrate.
L’intero set di documenti relativi al modello 730/2026 dovrà essere conservato fino al 31 dicembre 2031.
Articolo originale pubblicato su Informazione Fiscale qui: Scontrini POS persi? Detrazioni nel 730/2026 in salvo: le vie alternative