Ricevute POS, stop alla conservazione dei documenti cartacei: cosa prevede il decreto PNRR pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 19 febbraio 2026
Stop alla conservazione delle ricevute POS: il documento digitale della banca potrà sostituire la carta.
Lo prevede il decreto PNRR, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 19 febbraio 2026. L’articolo 8 segna un nuovo passaggio verso la “rivoluzione digitale” nella gestione dei documenti fiscali.
A differenza di quanto riportato nel comunicato stampa pubblicato a margine del Consiglio dei Ministri il 29 gennaio 2026, nel corso del quale è stato approvato il decreto PNRR, la semplificazione sugli obblighi di archiviazione dei documenti relativi alle transazioni tramite strumenti tracciabili sarà generalizzata, e non limitata ai pagamenti verso la Pubblica Amministrazione.
Ricevute POS, stop alla conservazione dello scontrino cartaceo
L’articolo 8 del decreto legge n. 19/2026, in vigore dal 20 febbraio ed emanato per l’attuazione del PNRR, semplifica gli obblighi di conservazione documentale.
Le comunicazioni inviate ai clienti da banche e intermediari finanziari, anche in formato digitale, potranno essere usate in alternativa alle ricevute cartacee emesse dai terminali POS per assolvere agli obblighi in materia fiscale, a patto di porle in conservazione secondo quanto previsto dall’articolo 2220 del Codice Civile.
La norma definitiva, rispetto a quanto emerso dal comunicato stampa diramato il 29 gennaio dopo l’approvazione del decreto PNRR, estende la possibilità di dire addio agli scontrini POS cartacei anche in relazione alle ricevute per pagamenti elettronici diversi da quelli effettuati verso la Pubblica Amministrazione.
Se dal comunicato emergeva una semplificazione limitata alle sole transazioni verso la PA, l’articolo 8 del decreto n. 19/2026 è di più ampio respiro e abbraccia la totalità dei pagamenti effettuati tramite strumenti tracciabili.
Nello specifico è previsto che gli estratti conto (anche in digitale) previsti dall’art. 119 del Testo Unico Bancario, potranno essere utilizzati ai fini fiscali.
Ricevute dei POS, l’addio alla carta passa dai dettagli dell’estratto conto bancario
Il foglio di carta termica rilasciato dal POS al momento del pagamento con carte di credito o debito potrà quindi andare al macero, a condizione però che la documentazione fornita da banche e intermediari finanziari contenga i dettagli della singola operazione posta in essere.
Si tratta di un aspetto non secondario: spesso gli estratti conto bancari standard sono sintetici e non riportano quindi tutte le informazioni utili. Per essere sicuri di poter buttare la ricevute cartacee dei terminali POS, sarà necessario assicurarsi che la banca fornisca la lista dei movimenti analitica.
L’addio alla carta necessita quindi di controlli specifici da parte del contribuente.
Resta l’obbligo di conservazione per 10 anni
La semplificazione è in ogni caso solo sulla natura del documento. Sia che si tratti di ricevute analogiche che di documenti digitali, sarà obbligatorio rispettare le regole di conservazione.
Vale la pena ricordare che l’articolo 2220 del Codice Civile prevede, in materia di scritture contabili, l’obbligo di conservazione per 10 anni dalla registrazione. Stessi tempi sono previsti per fatture e corrispettivi.
La norma mira quindi a rendere più fluida e digitale la conservazione dei documenti relativi ai pagamenti effettuati tramite POS abilitati al pagamento con carte e altre modalità tracciabili.
Non si cancella pertanto l’obbligo di conservazione, ma si ampliano i mezzi di prova.
Il flusso di dati digitali (quello che passa dallo scontrino elettronico obbligatorio alla banca/circuito di pagamento), nella logica seguita dal Legislatore, avrà lo stesso valore legale della “carta” ai fini dell’articolo 2220 del Codice Civile.
Se il tracciato digitale è conservato a norma, consentirà di rispettare l’obbligo decennale.
Articolo originale pubblicato su Informazione Fiscale qui: Addio ricevute POS: come cambia la conservazione con il decreto PNRR