Detrazione IVA, raddoppio dei termini nel Decreto Omnibus

Tornano i due anni di tempo per la detrazione dell'IVA. La novità sui termini è contenuta all'articolo 12 del decreto legislativo n. 148/2026 e cambiano anche i tempi per la registrazione delle fatture

Detrazione IVA, raddoppio dei termini nel Decreto Omnibus

Il decreto legislativo Omnibus n. 148 del 7 agosto 2026 cambia i termini per la detrazione dell’IVA.

Si torna al passato, con il ripristino dei due anni di tempo a disposizione per l’esercizio del diritto e con il contestuale ritocco dei tempi per la registrazione delle fatture.

Viene meno il termine legato alla presentazione della dichiarazione dell’annualità in cui è sorto il diritto alla detrazione, una semplificazione che fa dietrofront rispetto alla stretta introdotta dal 2017.

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Detrazione IVA, stop al termine dell’anno: il raddoppio dei tempi è nel Decreto correttivo Omnibus

Dal 1° gennaio 2017, dopo le modifiche previste dall’articolo 2, comma 1 del decreto legge n. 50/2017, sono stati dimezzati i tempi a disposizione per l’esercizio della detrazione IVA, possibilità ammessa entro il termine di invio della dichiarazione relativa all’anno in cui è sorto il diritto e a patto di procedere con la registrazione della fattura entro il termine di presentazione della stessa.

Ad esempio, considerando una fattura d’acquisto datata dicembre 2025, per la registrazione e la detrazione dell’IVA c’era tempo al massimo fino al termine di presentazione della dichiarazione IVA dell’annualità di riferimento, e quindi fino allo scorso 30 aprile 2026.

I lavori di revisione messi in campo nell’ambito della riforma fiscale hanno però previsto un ritorno al passato, con un duplice intervento che agisce sia sul DPR 633/72 (il decreto IVA “storico”) sia sul nuovo Testo Unico dell’IVA (D.Lgs. 10/2026), in vigore dal 1° gennaio 2027.

Due anni per la detrazione dell’IVA e per la registrazione delle fatture d’acquisto

La modifica contenuta nel Decreto correttivo Omnibus approvato in via definitiva il 4 agosto dal Consiglio dei Ministri è duplice.

Da un lato, all’articolo 19 del DPR IVA (e specularmente, all’articolo 56 del Testo Unico), alla lettera a) le parole “all’anno” vengono sostituite con “al secondo anno successivo a quello” .

In sostanza, il diritto alla detrazione IVA, secondo le novità in vigore, non scade più con la dichiarazione dell’anno in cui è sorta l’esigibilità, ma si estende fino alla dichiarazione del secondo anno successivo.

Di contro, ad essere modificato è anche l’articolo 25 del DPR IVA (articolo 88 del Testo Unico), prevedendo alla lettera b) che sul fronte dell’obbligo di registrazione delle fatture nel registro degli acquisti, il termine slitta “al secondo anno successivo a quello di ricezione della fattura.

Modifica ai termini di detrazione dell’IVA
Testo ufficiale del Decreto Omnibus - Decreto Legislativo numero 148/2026

Dal punto di vista pratico, ipotizziamo una fattura d’acquisto ricevuta il 15 novembre 2026. Secondo le regole previste in precedenza, la registrazione della stessa e la detrazione dell’IVA avrebbe seguito il termine della dichiarazione dell’anno di riferimento, e quindi il 30 aprile 2027.

Con la nuova articolazione contenuta nell’articolo 12 del decreto correttivo n. 148/2026, il diritto alla detrazione potrà essere esercitato al massimo con la dichiarazione IVA del secondo anno successivo al 2026, e quindi nella pratica con la dichiarazione IVA relativa al 2028, da inviare entro il 30 aprile 2029.

L’atto che ha chiuso il cerchio sulla riforma fiscale mira quindi a rendere più ampi i tempi a disposizione, ripristinando in toto le regole che fino al 2016 hanno caratterizzato gli adempimenti a carico di imprese e professionisti ai fini della fruizione della detrazione dell’imposta.