Detrazione interessi passivi mutuo, più tempo per la residenza: Covid come causa di forza maggiore

Rosy D’Elia - Irpef

Detrazione interessi passivi mutuo, l'emergenza Covid 19 è causa di forza maggiore: scadenza più ampia per il trasferimento della residenza. Anche superando il limite dei 12 o dei 24 mesi, è possibile beneficiare dell'agevolazione prevista dall'articolo 15 del TUIR. A chiarirlo è l'Agenzia delle Entrate nelle risposte all'interpello numero 6 e 8 del 5 gennaio 2021.

Detrazione interessi passivi mutuo, più tempo per la residenza: Covid come causa di forza maggiore

Detrazione interessi passivi mutuo, l’emergenza Covid 19 è una causa di forza maggiore che giustifica il trasferimento della residenza oltre la scadenza dei 12 mesi, o 24 in caso di ristrutturazione, termine da rispettare per beneficiare dell’agevolazione.

Anche superando il limite canonico, ma solo in maniera proporzionale allo stop imposto dal 23 febbraio al 2 giugno 2020, è possibile usufruire della detrazione prevista dall’articolo 15 del TUIR, Testo Unico delle Imposte sui Redditi.

A chiarirlo è l’Agenzia delle Entrate in due risposte all’interpello, numero 6 e numero 8 del 5 gennaio 2021, che analizzano lo stesso tema.

Detrazione interessi passivi mutuo, più tempo per la residenza: Covid è causa di forza maggiore

Lo spunto per fare luce sui tempi da rispettare per il trasferimento della residenza in tempo utile per beneficiare della detrazione sugli interessi passivi del mutuo e sulla possibilità di fare un’eccezione sulla scadenza dei 12 o 24 mesi arriva da due diversi contribuenti:

  • la risposta all’interpello numero 6 affronta il caso di un contribuente che il 10 agosto 2018 ha comprato un’unità immobiliare da adibire ad abitazione principale dopo l’effettuazione di lavori di ristrutturazione edilizia, per fruire della detrazione degli interessi passivi del mutuo sarebbe dovuta essere adibita a dimora abituale entro il 10 agosto 2020. La scadenza per il trasferimento della residenza non è stata rispettata dal momento che l’emergenza epidemiologica da Covid-19 ha causato prima l’interruzione e poi il sensibile rallentamento dei lavori di ristrutturazione;
    Agenzia delle Entrate - Risposta all’interpello numero 6 del 5 gennaio 2021
    : Articolo 11, comma 1, lettera a), legge 27 luglio 2000, n. 212. Articolo 15 TUIR.
  • la risposta all’interpello numero 8, invece, riguarda un contribuente che ha acquistato un appartamento da adibire ad abitazione principale il 29 maggio 2019, ma solo il 29 giugno 2020 ha spostato la residenza, con un mese di ritardo rispetto alla scadenza ordinaria.
    Agenzia delle Entrate - Risposta all’interpello numero 8 del 5 gennaio 2021
    Articolo 11, comma 1, lettera a), legge 27 luglio 2000, n. 212. Articolo 15 TUIR.

Entrambi i contribuenti si rivolgono all’Agenzia delle Entrate per verificare la possibilità di individuare l’emergenza Covid 19 come causa di forza maggiore che permette di superare i limiti stabiliti dalla norma e beneficiare comunque della detrazione degli interessi passivi del mutuo.

Stesse parole e stesso via libera arriva ai due contribuenti dall’Agenzia delle Entrate con le risposte agli interpelli pubblicati il 5 gennaio 2021:

“Tenuto conto che la destinazione dell’immobile a dimora abituale deve essere effettiva e richiede l’espletamento di attività (ad es. trasloco mobili, acquisto mobili, spostamento difficoltoso di persone) che per effetto dei divieti e dei blocchi negli spostamenti delle persone imposti dal 23 febbraio al 2 giugno 2020, in base ai d.P.C.M. del 23 febbraio e 9 marzo 2020 attuativi del decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6, nonché dal decreto legge 16 maggio 2020, n. 33, si ritiene che l’istante possa fruire della detrazione in esame, a condizione che l’immobile sia adibito a dimora abituale entro un tempo pari a due anni dal rogito, maggiorato del periodo sopra indicato.

In altri termini, tenuto conto che la causa di forza maggiore si è verificata in pendenza del termine entro cui stabilire la residenza nell’immobile, l’istante potrà fruire di una proroga del termine per un tempo corrispondente alla durata della causa di forza maggiore (dal 23 febbraio al 2 giugno 2020) che ha impedito o rallentato le attività propedeutiche alla destinazione dell’immobile a dimora abituale”.

Detrazione interessi passivi mutuo, trasferimento della residenza e causa di forza maggiore

A determinare le regole di accesso alla detrazione degli interessi passivi del mutuo per un importo fino a 4.000 euro annui è l’articolo 15, comma 1, lettera b) del TUIR che stabilisce anche i tempi da considerare per l’applicazione dell’agevolazione:

  • il beneficio si applica sugli interessi passivi e relativi oneri accessori in dipendenza di mutui ipotecari contratti per l’acquisto dell’unità immobiliare da adibire ad abitazione principale entro un anno dall’acquisto stesso;
  • nel caso l’immobile acquistato sia oggetto di lavori di ristrutturazione edilizia, spetta a decorrere dalla data in cui l’unità immobiliare è adibita a dimora abituale, e comunque entro due anni dall’acquisto.

Su eventuali ritardi che riguardano il trasferimento della residenza e l’accesso alla detrazione, l’Agenzia delle Entrate si è già espressa in passato con la circolare 4 aprile 2017, n. 7/E: il beneficio risulta accessibile anche oltre i termini se non è possibile fissare la dimora abituale presso l’unità abitativa entro due anni dall’acquisto per cause imputabili al Comune che non provvede in tempo utile al rilascio delle abilitazioni amministrative richieste.

Sicuramente diverso è il caso analizzato, ma si configura comunque una causa di forza maggiore rappresentata dall’emergenza epidemiologica Covid 19.

“Ricorre, infatti, il caso della forza maggiore quando si verifica e sopravviene un impedimento oggettivo non prevedibile e tale da non poter essere evitato, vale a dire un ostacolo all’adempimento dell’obbligazione, caratterizzato da non imputabilità alla parte obbligata, inevitabilità e imprevedibilità dell’evento”.

In conclusione l’Agenzia delle Entrate specifica che, nonostante sia possibile di beneficiare di un termine più ampio, la detrazione degli interessi passivi del mutuo non rientrano nel campo di applicazione dell’articolo 24 del DL Liquidità che ha sospeso dal 23 febbraio 2020 e il 31 dicembre 2020 i termini per l’agevolazione prima casa “in quanto la norma non include i termini di cui all’art 15 del TUIR bensì solo quelli previsti da altre disposizioni agevolative in materia di imposta di registro”.

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