Agevolazioni prima casa e Decreto Liquidità: la posizione delle Entrate

Alessio Mauro - Imposte di registro, ipotecarie e catastali

Agevolazioni prima casa e decreto Liquidità, la circolare numero 9/E del 13 aprile 2020 dell'Agenzia delle Entrate chiarisce le scadenze comprese nella sospensione tra il 23 febbraio e il 31 dicembre 2020: non si applica al termine quinquennale di decadenza.

Agevolazioni prima casa e Decreto Liquidità: la posizione delle Entrate

Agevolazioni prima casa e decreto Liquidità, con la circolare numero 9/E del 13 aprile 2020 l’Agenzia delle Entrate fornisce i chiarimenti sulla sospensione dei termini dell’agevolazione.

L’amministrazione finanziaria spiega quali sono le scadenze del periodo compreso tra il 23 febbraio 2020 e il 31 dicembre 2020, la cui decorrenza riprenderà dal 1° gennaio 2021.

La sospensione non è applicabile al termine quinquennale di decadenza: l’Agenzia delle Entrate chiarisce che la disposizione ha l’obiettivo di favorire il contribuente impossibilitato a rispettare le scadenze.

Vista tale premessa, l’amministrazione finanziaria spiega che una diversa interpretazione della norma arrecherebbe un pregiudizio al contribuente che vedrebbe allungarsi il termine per non incorrere nella decadenza dell’agevolazione fruita.

Agevolazioni prima casa e Decreto Liquidità, la posizione dell’Agenzia delle Entrate: la circolare 9/E

Sulle agevolazioni della prima casa e le disposizioni del decreto Liquidità, l’Agenzia delle Entrate fornisce chiarimenti con la circolare numero 9/E del 13 aprile 2020.

Agenzia delle Entrate - Circolare numero 9/E del 13 aprile 2020
Decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, recante “Misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali”.

Il documento di prassi prende in considerazione diversi aspetti, tra i quali quelli legati alla sospensione dei termini sull’abitazione principale.

Le precisazioni dell’Agenzia delle Entrate sono contenute nel capitolo 8 del documenti chiarificatore che ha come oggetto, appunto: “Termini agevolazioni prima casa”.

L’amministrazione finanziaria innanzitutto ricapitola quali sono le scadenze comprese nella sospensione del periodo tra il 23 febbraio 2020 e il 31 dicembre 2020, termini che riprenderanno a decorrere dal 1° gennaio 2021:

  • il periodo di 18 mesi dall’acquisto della prima casa entro il quale il contribuente deve trasferire la residenza nel comune in cui è ubicata l’abitazione;
  • il termine di un anno entro il quale il contribuente che ha trasferito l’immobile acquistato con i benefici “prima casa” nei cinque anni successivi alla stipula dell’atto di acquisto, deve procedere all’acquisto di un altro immobile da destinare a propria abitazione principale;
  • il termine di un anno entro il quale il contribuente che abbia acquistato un immobile da adibire ad abitazione principale, deve procedere alla vendita dell’abitazione ancora in suo possesso, purché quest’ultima sia stata, a sua volta, acquistata usufruendo dei benefici “prima casa”.

Il documento specifica anche che:

“È inoltre sospeso il termine di un anno dall’alienazione dell’immobile acquistato con i benefici “prima casa”, stabilito per il riacquisto di altra casa di abitazione al fine del riconoscimento, in relazione a tale ultimo atto di acquisto, di un credito d’imposta fino a concorrenza dell’imposta di registro o dell’imposta sul valore aggiunto corrisposta in relazione al precedente acquisto agevolato.”

In merito si deve fare riferimento alle condizioni dell’articolo 7 della legge del 23 dicembre 1998, n. 448.

Agevolazioni prima casa e Decreto Liquidità: sospensione non applicabile al termine quinquennale di decadenza

Il termine quinquennale per la decadenza dell’agevolazione, previsto per il caso di alienazione infraquinquennale, non è ricompreso nella sospensione delle agevolazioni sulla prima casa previste dal decreto Liquidità.

Lo spiega l’Agenzia delle Entrate in risposta al quesito specifico sul tema.

L’interpretazione del documento di prassi muove dalla premessa che la sospensione dei termini previsti dalla nota II-bis, dell’articolo 1, della Tariffa Parte Prima, allegata al d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 ha la finalità di evitare la decadenza dell’agevolazione prima casa per le difficoltà legate allo spostamento delle persone delle misure restrittive anti coronavirus.

Lo scopo della disposizione è quindi quello di venire incontro al contribuente che non può rispettare i termini imposti.

Viene dunque escluso dall’interpretazione dell’Agenzia delle Entrate il termine quinquennale per la decadenza dell’agevolazione in parola, previsto dal comma 4 della norma in questione.

Una differente interpretazione, come si legge nel documento di prassi:

“risulterebbe in contrasto con la ratio della norma in quanto arrecherebbe un pregiudizio al contribuente che vedrebbe allungarsi il termine per non incorrere nella decadenza dall’agevolazione fruita”.

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