Detrazione farmaci nel modello 730/2021: istruzioni ed elenco spese ammesse

Anna Maria D’Andrea - Modello 730

Detrazione farmaci nel modello 730/2021: dalle istruzioni all'elenco delle spese ammesse, di seguito le regole per la compilazione della dichiarazione dei redditi. Entrano tra le spese rimborsate al 19 per cento anche le mascherine, nel rispetto di specifici requisiti.

Detrazione farmaci nel modello 730/2021: istruzioni ed elenco spese ammesse

Detrazione farmaci nel modello 730/2021: spese ammesse e istruzioni per la compilazione della dichiarazione dei redditi non cambiano.

I farmaci sono detraibili nel modello 730/2021 per l’importo che supera la franchigia di 129,11 euro. Le spese sostenute dal contribuente e che rientrano tra quelle ammesse al rimborso Irpef del 19 per cento sono già indicate nel precompilato, accessibile dal 10 maggio 2021.

Al contribuente spetta il compito di controllare la correttezza dei dati precompilati dall’Agenzia delle Entrate e, in caso di errore, modificarli o integrarli.

Tra le novità da segnalare, si ricorda che nel modello 730/2021 sarà possibile portare in detrazione anche la spesa sostenuta per l’acquisto di mascherine, secondo i requisiti dettati dall’Agenzia delle Entrate con la circolare del 6 maggio 2020.

Ai fini della detrazione dei farmaci e dei medicinali in genere farà fede quanto indicato nello scontrino, documento necessario per controllare quando si ha diritto al rimborso Irpef del 19%.

Detrazione farmaci nel modello 730/2021: istruzioni ed elenco spese ammesse

La detrazione dei farmaci è pari al 19 per cento della spesa sostenuta, ma la possibilità di beneficiare del rimborso è subordinato al rispetto di specifiche regole e requisiti.

Si ricorda che, a differenza della generalità delle spese detraibili in dichiarazione dei redditi, per i farmaci non è previsto l’obbligo di tracciabilità. La spesa sostenuta, anche pagando in contanti, potrà essere sempre indicata nel modello 730/2021 e portata in detrazione fiscale.

Passiamo ora alle istruzioni operative da tenere a mente.

Il primo aspetto da considerare riguarda la franchigia: il rimborso fiscale spetta per la parte di spesa che supera i 129,11 euro. Si tratta di una sorta di importo minimo di spesa, sotto il quale non spettano le detrazioni fiscali.

Così come la generalità delle spese mediche detraibili, i farmaci per i quali spetta il rimborso Irpef del 19 per cento dovranno essere indicati nel quadro E, sezione I, al rigo “E1 spese sanitarie” della dichiarazione dei redditi.

Per controllare se farmaci o parafarmaci potranno essere portati in detrazione con il modello 730/2021 bisognerà far riferimento a quanto indicato nella fattura o nello scontrino parlante, al cui interno dovranno essere presenti obbligatoriamente i seguenti dati:

  • natura dell’acquisto;
  • qualità del prodotto;
  • quantità del prodotto;
  • codice fiscale del destinatario.

La possibilità di richiedere la detrazione Irpef del 19 per cento riguarda anche i farmaci acquistati online, ma esclusivamente qualora si tratti di medicine non soggette ad obbligo di prescrizione.

È possibile inserire nel modello 730/2021 la spesa relativa all’acquisto di farmaci in esercizi commerciali autorizzati alla vendita a distanza (l’elenco è disponibile sul sito del Ministero della Salute)

Detrazione farmaci modello 730/2021: quando spetta per le mascherine

Nel modello 730/2021 entra anche la detrazione delle mascherine, nel rispetto di specifici requisiti.

Le istruzioni sono contenute nella circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 11/E del 6 maggio 2020.

Le mascherine sono detraibili esclusivamente se rientrano tra i dispositivi medici riconosciuti dal Ministero della Salute.

Le mascherine sono infatti considerate dei dispositivi medici e, in linea generale, si ricorda che la detrazione con il modello 730/2021 è riconosciuta se dallo scontrino o dalla fattura rilasciata dal venditore risultino i seguenti elementi:

  • descrizione del prodotto acquistato;
  • codice fiscale del soggetto che sostiene la spesa, non potendo essere considerati validi i documenti fiscali che riportino semplicemente l’indicazione dispositivo medico.

Per le spese effettuate in farmacia, la natura delle mascherine, come dispositivo medico, può essere identificata anche mediante le codifiche utilizzate ai fini della trasmissione dei dati al sistema tessera sanitaria quale il codice “AD (spese relative all’acquisto o affitto di dispositivi medici con marcatura CE)”.

Se invece il documento di spesa non contiene il codice AD, per la detrazione fiscale nel modello 730/2021 è necessario:

  • per i dispositivi medici compresi nell’elenco del Ministero della Salute, sarà necessario conservare (per ciascuna tipologia di prodotto) la documentazione dalla quale risulti che lo stesso ha la marcatura CE;
  • per i dispositivi medici non compresi in tale elenco, che il prodotto riporti, oltre alla marcatura CE, anche la conformità alla normativa europea (si confrontino le direttive europee 93/42/CEE, 90/385/CEE e 98/79/CE e successive modifiche e integrazioni).

Detrazione farmaci modello 730/2021: l’elenco delle spese detraibili in dichiarazione dei redditi

Nello scontrino fiscale, per poter stabilire se la spesa è detraibile o meno con il modello 730/2021, è necessario che sia indicata la parola “farmaco” o “medicinale”, anche attraverso le seguenti sigle:

  • OTC (medicinale da banco);
  • SOP (senza obbligo di prescrizione);
  • Omeopatico;
  • abbreviazioni come MED e F.CO;
  • TK (ticket) o FC (farmaco anche omeopatico).

Non è necessario che nello scontrino sia indicato il nome commerciale del prodotto acquistato, ma sarà invece richiesta l’indicazione del numero di autorizzazione all’immissione in commercio del farmaco; indicazione che tuttavia non sarà necessaria quando è presente la dicitura “ticket”.

Anche i medicinali omeopatici possono essere portati in detrazione con il modello 730/2021 così come le cosiddette preparazioni galeniche.

Preparazioni galeniche ammesse in detrazione nel 730

I farmaci preparati in farmacia, le preparazioni galeniche, possono essere portate in detrazione con il modello 730/2021 qualora la spesa sostenuta risulti certificata con documenti in cui sia indicata:

  • la natura della spesa (“farmaco” o “medicinale”);
  • la qualità (in questo caso preparazione galenica);
  • la quantità;
  • codice fiscale del destinatario.

La spesa potrà essere certificata anche con fattura, in caso di difficoltà per la farmacia di emissione dello scontrino parlante per tale tipologia di medicinale.

Detrazione nel modello 730/2021 anche per i parafarmaci?

Come sottolineato, quindi, per poter beneficiare della detrazione per i farmaci sarà necessario che nello scontrino sia indicata la natura della spesa secondo le diciture “farmaco” o “medicinale” o con le diverse sigle sopra elencate.

Le spese detraibili saranno indicate già all’interno del modello 730 precompilato; nel caso di errori, tuttavia, sarà possibile modificare online la dichiarazione dei redditi predisposta dall’Agenzia delle Entrate.

Una delle domande che si pongono di frequente i contribuenti è se nell’elenco delle spese detraibili vi siano anche i parafarmaci.

A rispondere è l’Agenzia delle Entrate, secondo la quale non sono detraibili o deducibili, invece, le spese mediche identificate con la dicitura “parafarmaci”, quali ad esempio integratori alimentari, prodotti fitoterapici, colliri e pomate, anche se acquistati in farmacia, e anche se assunti a scopo terapeutico su prescrizione medica (Risoluzione 22.10.2008 n. 396).

Non sono detraibili, quindi, neppure gli integratori alimentari.

Detrazione farmaci nel modello 730/2021, documenti da conservare e controllare

Per la detrazione di farmaci, anche omeopatici, acquistati all’estero o online presso farmacie, supermercati o altri esercizi commerciali bisognerà conservare e controllare i seguenti documenti:

  • Fattura o scontrino fiscale (cosiddetto parlante) in cui devono essere specificati natura (farmaco o medicinale, OTC, ecc.), qualità (codice alfanumerico) e quantità del prodotto acquistato nonché il codice fiscale del destinatario;
  • Per il farmaco acquistato all’estero idonea documentazione come indicato nella circ. n. 34 del 2008;
  • Prestazioni rese da medici generici (anche omeopati): ricevuta fiscale o fattura rilasciata dal medico Certificati medici per usi sportivi, per la patente, per apertura e chiusura malattie o infortuni, per pratiche assicurative e legali.

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