Detraibile l’IVA relativa agli acquisti finanziati con contributi pubblici

Detrazione IVA anche per beni e servizi acquistati con contributi pubblici, qualora relativi ad operazioni per le quali è riconosciuta la detraibilità. A stabilirlo la Corte di Cassazione, con l'Ordinanza n. 28338/2019.

Detraibile l'IVA relativa agli acquisti finanziati con contributi pubblici

L’imposta sul valore aggiunto assolta sull’acquisto di beni e servizi afferenti a corsi di formazione del personale, effettuati da organismi che percepiscono contributi pubblici, è detraibile se i beni e servizi acquistati con tali contributi sono utilizzati per l’effettuazione di operazioni imponibili o che danno diritto alla detrazione.

Questo il contenuto dell’Ordinanza della Corte di Cassazione n. 28338/2019.

Corte di Cassazione - ordinanza numero 28338 del 5 novembre 2019.
Detraibile l’IVA relativa agli acquisti finanziati con contributi pubblici

La Sentenza - La controversia è sorta a seguito del ricorso presentato da una società di formazione professionale avverso l’avviso di accertamento con cui l’Agenzia delle Entrate ha disconosciuto il diritto alla detrazione dell’IVA concernente i beni e servizi attinenti le attività di formazione del personale perché acquistati con contributi pubblici a fondo perduto.

La CTR, in riforma della sentenza di primo grado, ha accolto l’appello dell’Agenzia delle Entrate ritenendo le operazioni presupposte escluse da IVA in quanto mere cessioni di danaro.

La società ha proposto ricorso per cassazione, lamentando violazione e falsa applicazione dell’art. 19, 1° e 2° comma del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, nonché degli artt. 17 della sesta direttiva e 168 della direttiva n. 2006/112/CE.

A parere della ricorrente la Commissione tributaria regionale avrebbe errato nell’escludere la detraibilità dell’IVA relativa all’acquisto dei servizi di formazione, concernenti l’attività di somministrazione di lavoro temporaneo svolta dalla contribuente.

La Suprema Corte ha ritenuto fondato il motivo e ha cassato con rinvio la sentenza impugnata.

In primo luogo deve osservarsi che la CTR ha incentrato il proprio giudizio esclusivamente sul fatto che la contribuente abbia ricevuto sovvenzioni volte a finanziare l’attività diretta al conseguimento dei fini pubblici fondanti l’erogazione dei contributi stessi.

Sul punto i giudici di legittimità hanno richiamato la sentenza della Corte di giustizia UE del 23 aprile 2009, causa C- 74/08, in cui è stato chiarito che la disciplina dettata dall’art. 17, n. 2) e 6), della sesta direttiva Iva non consente l’introduzione o il mantenimento di una normativa nazionale che accordi la detrazione dell’IVA sull’acquisto di beni strumentali o sulla prestazione di servizi tramite la sovvenzione di fondi pubblici, in relazione alla quota parte del corrispettivo dovuto esclusa dal beneficio delle agevolazioni.

Nell’ambito della normativa nazionale, l’art. 10, co. 2-ter, del d.l. 30 dicembre 2015, n. 210 stabilisce che:

l’articolo 19, comma 2, primo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, in relazione alle attività formative svolte dagli organismi di formazione professionale che percepiscono contributi pubblici, anche erogati ai sensi dell’articolo 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241, si interpreta nel senso che l’imposta sul valore aggiunto assolta sull’acquisto di beni e servizi è detraibile se i beni e servizi acquistati con tali contributi sono utilizzati per l’effettuazione di operazioni imponibili o che danno diritto alla detrazione.

In base al citato riferimento normativo la Corte di Cassazione ha ribadito un principio già affermato con la sentenza del 23 settembre 2016, n. 18631 secondo cui è ammessa:

“la detraibilità sugli acquisti di beni e servizi afferenti a corsi di formazione, aggiornamento, riqualificazione e riconversione del personale, effettuati da organismi che percepiscono contributi pubblici, a condizione che i beni e servizi acquistati coi contributi siano utilizzati per l’effettuazione di operazioni imponibili o che danno diritto alla detrazione, ai sensi dell’art. 10, comma 2-ter, del d.l. n. 210 del 2015 convertito con la legge n. 21 del 2016.”

Tale disposizione peraltro ha efficacia retroattiva perché norma d’interpretazione autentica.

Ai fini della detraibilità dell’IVA occorre, pertanto, che il giudice di merito accerti in maniera puntuale se le attività di formazione professionali siano o meno state utilizzate dalla società per lo svolgimento delle proprie operazioni imponibili e, in caso positivo, ammettere la detraibilità dell’IVA relativa.

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