IVA ordinaria per la stampa 3D, non si applica la riduzione prevista per le opere d’arte

IVA ordinaria per la stampa 3D, alle opere d'arte realizzate con gli strumenti di fabbricazione digitale non è possibile applicare l'aliquota ridotta pari al 10%. A stabilirlo è l'Agenzia delle Entrate con la risposta all'interpello numero 303 del 2 settembre 2020.

IVA ordinaria per la stampa 3D, non si applica la riduzione prevista per le opere d'arte

IVA ordinaria per la stampa 3D, non è possibile applicar l’aliquota ridotta prevista per le opere d’arte alle sculture realizzate con gli strumenti di fabbricazione digitale.

Il chiarimento arriva dall’Agenzia delle Entrate con la risposta all’interpello numero 303 del 2 settembre 2020.

Come di consueto, lo spunto per fare luce sul giusto trattamento fiscale da applicare arriva dall’analisi di un caso pratico.

Agenzia delle Entrate - Risposta all’interpello numero 303 del 2 settembre 2020
Articolo 11, comma 1, lett.a), legge 27 luglio 2000, n.212- Opere d’arte - Applicabilità aliquota IVA del 10 per cento di cui al n. 127-septiesdecies) della Tabella A, Parte III, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.

IVA ordinaria per la stampa 3D, non si applica la riduzione per le opere d’arte

Protagonista è il titolare di una ditta individuale con con attività prevalente di commercio al dettaglio di oggetti d’arte (incluse le gallerie d’arte) e attività secondaria realizzazione, esposizione e vendita di opere grafiche.

In qualità di artista-scultore realizza, a partire dalla progettazione, sculture figurative originali che vengono stampate in 3D e, a volte, sottoposte a lavorazioni artigianali post produzione.

Le sculture vengono vendute come pezzi unici o in serie limitate di 50 o 200 pezzi per colore, direttamente al cliente finale privato, perlopiù online.

All’Agenzia delle Entrate si rivolge per sapere se è possibile applicare l’aliquota ridotta del 10% prevista per le opere d’arte, in linea con quanto stabilito al numero 127-septiesdecies della Tabella A, Parte III, allegata al Decreto IVA.

Con la risposta all’interpello numero 303 del 2 settembre 2020, arriva il veto dell’Amministrazione finanziaria:

“Si ritiene [...] che le cessioni degli oggetti prodotti del Contribuente siano soggette all’aliquota IVA ordinaria e non a quella del 10 per cento in quanto non riconducibili a nessuno dei manufatti definiti «Oggetti d’arte», dalla Tabella, allegata al d.l. n.41 del 1995. /1995”.

IVA ordinaria per la stampa 3D, non si applica la riduzione per le opere d’arte

Per poter applicare l’aliquota IVA ridotta mancano due requisiti fondamentali richiesti dalla normativa di riferimento:

  • le sculture non sono prodotte in tiratura limitata, il contribuente realizza anche 50 o 200 pezzi dello stesso colore e il limite imposto si ferma ad 8;
  • gli oggetti non sono realizzati interamente a mano dall’artista.

“Ma sono realizzate in tutto o in parte attraverso l’utilizzo di procedimenti meccanici, quali stampanti 3D, FDM software di modellazione 3D, nonché con l’intervento, in alcuni casi, di altri soggetti che fanno ricorso alla medesima tecnologia”.

Sottolinea l’Agenzia delle Entrate nel documento che fornisce chiarimenti sull’imposta sul valore aggiunto in relazione ad opere d’arte realizzate con stampa 3D.

Mancano, quindi, le condizioni per applicare l’aliquota ridotta prevista dal numero 127-septiesdecies) della Tabella A, Parte III, allegata al decreto del Presidente della Repubblica numero 633 del 1972 per le cessioni, da parte degli autori e dei loro eredi o legatari, degli oggetti d’arte individuati dalla Tabella, allegata al decreto legge numero 41 del 23 febbraio 1995.

Il riferimento normativo è utile per individuare la definizione di opera d’arte ai fini dell’imposta sul valore aggiunto.

“Opere originali dell’arte statuaria o dell’arte scultoria, di qualsiasi materia, purché siano eseguite interamente dall’artista; fusioni di sculture a tiratura limitata ad otto esemplari, controllata dall’artista o dagli aventi diritto; a titolo eccezionale in casi determinati dagli Stati membri, per fusioni di sculture antecedenti il 1° gennaio 1989, è possibile superare il limite degli otto esemplari”.

Dalle caratteristiche evidenziate è chiaro che i prodotti realizzati dallo scultore, protagonista del caso analizzato, non possono rientrare nel campo di applicazione dell’aliquota IVA ridotta.

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