Ok alla detrazione dell’IVA in caso di fattura anticipata rispetto al pagamento

Nel caso in cui una fatto in acconto sia emessa in via anticipata rispetto alla data di pagamento, persiste il diritto del cessionario alla detrazione IVA addebitata, esigibile dal momento di emissione. A stabilirlo è la Corte di Cassazione con l'Ordinanza numero 6794 dell'11 marzo 2020.

Ok alla detrazione dell'IVA in caso di fattura anticipata rispetto al pagamento

Con l’Ordinanza numero 6794/2020 la Corte di Cassazione ha precisato che, nell’ipotesi in cui una fattura in acconto sia emessa in via anticipata rispetto alla data del suo pagamento, non viene meno il diritto del cessionario alla detrazione dell’IVA in essa addebitata, esigibile dal momento della sua emissione.

Corte di Cassazione - Ordinanza numero 6794 dell’11 marzo 2020
OK alla detrazione dell’IVA in caso di fattura anticipata rispetto al pagamento.

La sentenza – La controversia deriva dal ricorso proposto da una società avverso un avviso di accertamento per il recupero di un credito IVA dichiarato nell’anno 2004, già ottenuto a rimborso ma ritenuto insussistente in sede di controllo dell’Ufficio perché derivante dalla detrazione dell’imposta afferente una fattura ricevuta dalla società, in acconto sul prezzo di lavori d’appalto commissionati, per un importo pagato successivamente all’emissione, ossia nel 2005 e 2006.

Il ricorso è stato respinto in entrambi i gradi di giudizio e avverso la decisione della CTR la società ha proposto ricorso per cassazione, lamentando violazione degli artt. 17, 18 e 19 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633.

A parere della ricorrente la CTR ha erroneamente ritenuto indetraibile il credito IVA rimborsato solo perché relativo ad una fattura, ricevuta in acconto, non pagata anteriormente o contestualmente alla sua emissione. La società ha rilevato che le operazioni oggetto di fatturazione sono state accertate come esistenti e che il diritto alla detrazione spetta in ragione dell’emissione della fattura e prescinde dal suo pagamento, che potrebbe non avvenire per le più svariate ragioni.

I giudici della Suprema Corte di Cassazione hanno ritenuto fondato il motivo di doglianza e cassato con rinvio la decisione di secondo grado.

La controversia in commento ruota attorno alla tematica del diritto alla detrazione dell’IVA che, secondo le direttive europee, spetta a condizione che l’interessato sia un soggetto passivo e che i beni o i servizi invocati per fondare il diritto gli siano stati ceduti o resi “a monte” da un altro soggetto passivo e siano stati da lui utilizzati “a valle” per le esigenze delle proprie operazioni soggette ad imposta.

Il diritto alla detrazione sorge dal momento in cui l’imposta diventa esigibile, in corrispondenza della data di emissione della fattura, essendo irrilevante il pagamento del prezzo.

Per quanto riguarda in particolare le prestazioni di servizi, fra cui rientrano quelle dipendenti da contratti d’appalto che riguardano il caso di specie, l’art. 21 del D.P.R. 633 del 1972 sancisce che si considerano effettuate al momento del pagamento del corrispettivo ed è allora che deve essere emessa la relativa fattura, salva l’ipotesi (prevista dall’art. 6) che la fattura sia emessa anteriormente o indipendentemente dal pagamento del corrispettivo: in questo caso l’operazione si considera effettuata, limitatamente all’importo fatturato, alla data di emissione.

Alla luce di tale quadro i giudici del collegio di legittimità hanno confermato che, nell’ipotesi in cui una fattura in acconto sia emessa in via anticipata rispetto alla data del suo pagamento, non viene meno “il diritto del cessionario alla detrazione dell’IVA in essa addebitata, esigibile dal momento della sua emissione”.

Nel caso di specie la società accertata aveva documentato di aver corrisposto il prezzo dell’operazione negli anni 2005 e 2006, sebbene la fattura era stata emessa nel 2004, e per tale motivo la CTR aveva escluso il diritto alla detrazione dell’IVA limitandosi a rilevare che la fattura in contestazione non era stata pagata nell’anno di imposta in cui era stata emessa. Tale posizione, palesemente in contrasto con il principio giurisprudenziale suesposto, ha portato alla cassazione della decisione impugnata.

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