Ferie non godute in scadenza il 30 giugno, diritti e tempi di fruizione

Francesco Rodorigo - Leggi e prassi

Scadenza il 30 giugno 2023 per la fruizione delle ferie maturate nel 2021 e non ancora godute. I datori di lavoro dovranno permettere ai dipendenti di utilizzarle, pena sanzioni amministrative e il versamento dei contributi aggiuntivi

Ferie non godute in scadenza il 30 giugno, diritti e tempi di fruizione

I datori di lavoro devono permettere ai propri dipendenti di fruire delle ferie maturate nel 2021 e non ancora utilizzate entro la scadenza del 30 giugno 2023.

Questo, infatti, il termine a disposizione dei lavoratori per usufruire dei giorni di ferie maturati nel corso del 2021.

In caso di violazione sono previste sanzioni amministrative per i datori di lavoro, i quali dovranno anche versare i relativi contributi aggiuntivi entro il 21 agosto.

Vediamo quali sono i diritti dei lavoratori e i tempi di fruizione delle ferie.

Ferie non godute: scadenza il 30 giugno 2023, diritti e tempi di fruizione

C’è tempo fino alla scadenza del 30 giugno 2023 per usufruire delle ferie maturate nel 2021 e non ancora godute.

Come ogni anno, infatti, è questa la data entro la quale i datori di lavoro devono permettere ai propri dipendenti di utilizzare i giorni maturati e non goduti nei 18 mesi precedenti.

I giorni di astensione dal lavoro sono previsti dalla legge. A stabilire il diritto alle ferie è il comma 2 dell’art. 2109 del Codice Civile, secondo il quale il lavoratore, dopo un anno di ininterrotto servizio, ha diritto ad un periodo di ferie:

  • retribuito;
  • possibilmente ininterrotto;
  • nel tempo stabilito dal datore di lavoro, tenendo conto delle esigenze dell’impresa e degli interessi del lavoratore.

La durata del periodo di assenza retribuita dal lavoro deve essere stabilita dalla legge, dalle norme corporative, dagli usi o secondo equità. La durata minima e i tempi di fruizione delle ferie sono stabiliti dalla legge n. 66 del 2003.

Nello specifico, l’articolo 10 prevede che, salvo nei casi previsti dai CCNL e fermo restando quanto previsto dall’articolo 2109 del codice civile, il lavoratore ha diritto ad un periodo annuale di ferie retribuite non inferiore a quattro settimane.

Queste quattro settimane di norma sono suddivise come segue:

  • almeno due settimane vanno godute, anche consecutivamente in caso di richiesta da parte del dipendente, nell’anno di maturazione;
  • le restanti due settimane vanno godute entro i 18 mesi successivi dalla fine dell’anno di maturazione.

Il termine del 30 giugno 2023 segna dunque la scadenza dei 18 mesi per la fruizione delle ferie maturate nel corso del 2021.

Si ricorda che il periodo previsto per legge, cioè le quattro settimane, non può essere sostituito dall’indennità per ferie non godute in quanto diritto irrinunciabile per i lavoratori, per cui è vietata la monetizzazione.

Fanno eccezione i casi di risoluzione del rapporto oppure le ferie che superano il periodo minimo previsto dalla legge.

Ferie non godute in scadenza il 30 giugno 2023, le sanzioni per i datori di lavoro

Il lavoratore può chiedere di fruire delle ferie maturate senza alcuna interruzione. Il datore di lavoro è tenuto a soddisfare la richiesta tenendo però conto anche delle esigenze aziendali. Il periodo di assenza retribuita dovrebbe quindi essere definito tramite accordo tra azienda e lavoratore.

Sono diverse le conseguenze per i datori di lavoro che non permettono ai propri dipendenti la fruizione delle ferie non ancora godute.

In primo luogo sono tenuti al pagamento dei relativi contributi previdenziali aggiuntivi. Devono, infatti, versare all’INPS i contributi sulle ferie maturate e non godute dal dipendente entro la scadenza del 21 agosto 2023.

I datori di lavoro, inoltre, sono puniti con sanzioni amministrative che variano a seconda della gravità della violazione e del numero di dipendenti coinvolti.

Gli importi delle sanzioni sono stati stabiliti dalla legge n. 66/03, art. 18 bis, comma 3, e maggiorati del 20 per cento dalla Legge di Bilancio del 2019:

  • da 120 a 720 euro per le violazioni relative ad un solo anno e che riguardano al massimo 5 lavoratori;
  • da 480 a 1.800 euro per le violazioni che si sono verificate per almeno due anni e hanno coinvolto più di 5 lavoratori;
  • da 960 a 5.400 euro per le violazioni che si sono verificate per più di 4 anni oppure hanno coinvolto almeno 10 lavoratori.

Ferie non godute: quando si può derogare il termine previsto

Esistono dei casi in cui è possibile derogare il termine di scadenza per la fruizione delle ferie non godute fissato al 30 giugno 2023. Si tratta delle circostanze in cui si verifica una interruzione temporanea dell’attività lavorativa per cause previste dalla legge, come ad esempio:

Come chiarito dall’INPS tramite il messaggio n. 18850/2006 e dal Ministero del Lavoro (interpello n. 19/2011), infatti, in questi casi i termini per la fruizione delle ferie e per il versamento dei contributi da parte dei datori di lavoro per il mancato godimento, vengono sospesi per un periodo pari alla durata dell’impedimento.

Il termine decorre nuovamente dal giorno in cui il lavoratore riprende l’attività lavorativa.

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