Forfettari, lo stop alla CU non è per tutti: obbligo di invio per i medici

Anna Maria D’Andrea - Certificazione Unica

Certificazione Unica ancora obbligatoria per i compensi corrisposti a medici che applicano il regime forfettario. A chiarirlo l'Agenzia delle Entrate. Nessuna sanzione in caso di invio tardivo nel 2025

Forfettari, lo stop alla CU non è per tutti: obbligo di invio per i medici

Certificazione Unica ancora obbligatoria per i medici forfettari.

Lo stop all’obbligo di tramissione della CU da parte dei sostituti d’imposta non si applica in relazione ai compensi corrisposti ai medici in convenzione con il SSN. L’esonero dalla fatturazione elettronica comporta la necessità di continuare a certificare i corrispettivi erogati.

A chiarirlo è l’Agenzia delle Entrate, con la risposta all’interpello n. 132/2025. Un’indicazione che arriva dopo la scadenza per la trasmissione delle Certificazioni Uniche e che, considerando l’incertezza normativa, fa venir meno le sanzioni in caso di invio tardivo.

Forfettari 2025: lo stop alla CU non è per tutti: obbligo di invio per i medici

Un cortocircuito dovuto, come evidenziato dalla stessa Agenzia delle Entrate, dal mancato coordinamento della normativa che dal 2025 ha sancito lo stop alle CU per i forfettari rispetto alle regole specifiche previste per il settore sanitario.

Questo il motivo alla base del quesito posto con l’interpello n. 132, che affronta il caso degli obblighi previsti per i sostituti d’imposta in relazione ai compensi corrisposti a medici convenzionati con il SSN che applicano il regime forfettario.

A partire dall’anno d’imposta 2024, i sostituti d’imposta non sono più chiamati a predisporre e inviare telematicamente le Certificazioni uniche di contribuenti che applicano il regime forfettario e il regime di vantaggio.

Una semplificazione resa possibile dall’avvento dell’obbligo di fatturazione elettronica anche per le partite IVA minori, novità che sempre dal 2024 consente all’Agenzia delle Entrate di avere a disposizione i dati dei compensi attingendo dai propri archivi.

Nelle CU 2025 è stato quindi eliminato il codice 24, utilizzato in passato per certificare i compensi, non assoggettati a ritenuta d’acconto, corrisposti ai forfettari.

Per i medici la situazione è però diversa. In relazione alle prestazioni svolte in convenzione con il SSN è previsto l’esonero dalla fatturazione elettronica, circostanza che secondo l’interpretazione resa dall’Agenzia delle Entrate assume “rilievo dirimente” ai fini della corretta applicazione dello stop alle CU dei forfettari.

CU dei medici forfettari, codice 25 per certificare i compensi corrisposti nel 2024

Sulla base delle somme indicate nel foglio di liquidazione dei corrispettivi emesso, i sostituti d’imposta saranno quindi tenuti a inviare le CU dei medici forfettari all’Agenzia delle Entrate.

Dal punto di vista operativo, nella CU - Lavoro Autonomo 2025, sarà necessario esporre i dati richiesti al punto 7, indicando al punto 6 il codice 25, istituito quest’anno per indicare le somme corrisposte ai soggetti aderenti al regime forfettario che non richiedono il rilascio di una fattura elettronica, come ad esempio l’indennità di maternità.

CU tardive o con errori, l’incertezza normativa stoppa le sanzioni

In chiusura, l’Agenzia delle Entrate fa mea culpa sul cortocircuito di normativa e prassi.

Alla luce dell’incertezza interpretativa causata dal mancato coordinamento delle norme, le strutture valuteranno la disapplicazione delle sanzioni in caso di invio tardivo delle CU 2025 relative a medici forfettari.

Stessa cosa in caso di invio di Certificazioni a rettifica di quelle già inviate, se necessarie per allinearsi alle nuove regole fornite con la risposta del 13 maggio.

Agenzia delle Entrate - risposta n. 132 del 13 maggio 2025
CU dei medici forfettari: resta l’obbligo di invio

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