Fondo pensione e regime forfettario

Sandra Pennacini - Domanda e risposta

I fondi pensione sono deducibili anche nella dichiarazione dei redditi dei titolari di partita IVA in regime forfettario?

Fondo pensione e regime forfettario

Domanda - Sto valutando la possibilità di aderire a un fondo di previdenza complementare (fondo pensione), e mi è stato detto che ciò permette anche di risparmiare sulle imposte in quanto ciò che verso è deducibile. Tuttavia, non riesco a capire se il risparmio fiscale è applicabile nel mio caso, in quanto sono in regime forfetario e vorrei restarci. Da una parte mi viene detto che con il fondo pensione verso meno imposte, dall’altra parte, invece, mi viene detto che per me non cambia nulla in quanto forfetario. Chi ha ragione? I versamenti che andrei a effettuare al fondo pensione, nel mio caso, sarebbero deducibili oppure no?

Risposta - Il dubbio sottoposto è molto comune tra i contribuenti in regime forfetario.

Analizziamo la questione basandoci sulla normativa fiscale: il regime forfetario è disciplinato dall’articolo 1, commi dal 54 a 89, della legge n. 190 del 23 dicembre 2014.

Questo regime prevede una modalità di determinazione del reddito semplificata, mediante applicazione di un coefficiente di redditività ai ricavi o compensi percepiti.

Su tale reddito imponibile si applica un’imposta sostitutiva del 15 per cento (o del 5% in caso di nuove iniziative produttive), e questa imposta sostitutiva assolve quanto dovuto a titolo di imposte sui redditi, incluse le addizionali regionali e comunali.

Per la determinazione della base imponibile sulla quale si calcola l’imposta sostitutiva, e con particolare riferimento a ciò che può essere portato in deduzione (con conseguente risparmio fiscale), la legge n. 190 del 2014, all’articolo 1, comma 64, stabilisce che dal reddito forfetario si possono dedurre per intero esclusivamente i contributi previdenziali obbligatori, ovvero quelli che il contribuente deve obbligatoriamente versare in ragione dell’attività esercitata (es. contributi INPS artigiani e commercianti, Gestione Separata, contributi dovuti alle Casse di Previdenza).

Le istruzioni per la compilazione del modello Redditi persone fisiche 2025, quadro LM (rigo LM35) confermano che i contributi previdenziali e assistenziali versati in ottemperanza a disposizioni di legge sono deducibili dal reddito indicato al rigo LM34, colonna 3, fino a capienza (ovvero, al massimo, fino ad azzerare il reddito determinato forfetariamente).

Un versamento a un fondo di previdenza complementare, per sua natura, non rientra tra i contributi previdenziali obbligatori

Di conseguenza, l’onere sostenuto per un fondo pensione complementare non può essere dedotto nel quadro LM, poiché il regime forfetario, fondato su criteri propri, non consente l’applicazione delle deduzioni o detrazioni previste per i redditi assoggettati a IRPEF ordinaria.

Pertanto, nel caso specifico, il versamento al fondo pensione non consente un risparmio fiscale, a meno che, oltre al reddito tassato in regime forfetario, il contribuente non dichiari anche altri redditi soggetti a IRPEF

Ad esempio, se oltre al reddito in regime forfetario, il contribuente dichiara redditi da lavoro dipendente o pensione (ovviamente entro la soglia che gli consente di mantenere il regime forfetario stesso), oppure redditi fondiari (a tassazione ordinaria, non cedolare secca), allora i versamenti effettuati al fondo di previdenza complementare potranno essere dedotti da tali tipologie di reddito, abbattendo l’imponibile IRPEF e quindi consentendo effettivamente un risparmio fiscale.

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