Coronavirus, proroga per la domanda di disoccupazione agricola, Naspi e DisColl

Rosy D’Elia - Leggi e prassi

Coronavirus, proroga per la domanda di disoccupazione agricola, Naspi e DisColl: c'è più tempo? Nella situazione di emergenza, il DL Cura Italia ha previsto una proroga per richiederla. Nella bozza del Decreto economico di aprile, ormai slittato a maggio, si prevedono anche altre due mensilità per chi già percepisce l'indennità.

Coronavirus, proroga per la domanda di disoccupazione agricola, Naspi e DisColl

Coronavirus, domanda di disoccupazione agricola, Naspi e DisColl: in questa condizione di emergenza c’è più tempo? Il DL Cura Italia prevede la proroga dei termini entro i quali è possibile richiederla, ma non è l’unico intervento in programma sullo strumento di sostegno economico per chi si trova senza lavoro.

Per il settore agricolo i termini per la richiesta di indennità si spostano al 1° giugno, mentre negli altri casi alla scadenza ordinaria si aggiungono 60 giorni. La proroga è stata introdotta dagli articoli 32 e 33 del DL Cura Italia.

Si prevede, in questo modo, una flessibilità sul termine ultimo che i lavoratori devono rispettare per richiedere l’indennità, ma anche per le comunicazioni di reddito e per l’anticipo Naspi.

Dopo i primi chiarimenti forniti con il messaggio INPS numero 1286 del 20 marzo 2020, l’INPS indica le “istruzioni operative e procedurali” da seguire sulle misure inserite nel Decreto Legge numero 18 del 17 marzo nella circolare numero 49 del 30 marzo 2020.

Stando alle informazioni contenute nella prima bozza in circolazione, con il Decreto economico di aprile, ormai rimandato alla prima settimana di maggio, potrebbe arrivare anche un’altra proroga di due mesi per chi percepisce Naspi e Discoll.

INPS - Circolare numero 49 del 30 marzo 2020
Indennità COVID-19 e proroga dei termini di presentazione delle domande di disoccupazione di cui al decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18. Istruzioni contabili e fiscali. Variazioni al piano dei conti.

Coronavirus, proroga domanda di disoccupazione agricola, Naspi e DisColl: c’è più tempo?

Se l’Italia si ferma, allora c’è bisogno di più tempo. Per tutto e per tutti. A questa esigenza rispondono alcuni interventi previsti dal Decreto economico di marzo, attesissimo anche sul fronte delle scadenze fiscali.

“Nessuno perderà il lavoro per il coronavirus”, ripete spesso il ministro del’Economia e delle Finanza Roberto Gualtieri dall’inizio dell’emergenza.

Ma se c’è qualcuno che lo ha già perso, a prescindere da questo momento di crisi, non deve essere penalizzato ulteriormente. In questa ottica si inseriscono gli articoli 32 e 33 del DL Cura Italia che intervengono su due fronti:

  • la disoccupazione agricola per il 2019 può essere richiesta entro il 1° giugno 2020;
  • la Naspi e al DisColl entro 128 giorni.

La proroga di 60 giorni del termine, di solito fissato a 30 giorni, vale anche per la presentazione delle domande di anticipo Naspi e per la comunicazione del reddito annuo presunto da parte di chi percepisce le indennità e svolge attività lavorativa autonoma subordinata o parasubordinata. In questo caso i termini passano da 30 a 90 giorni.

Già dei primi chiarimenti erano arrivati dall’INPS con il messaggio numero 1286 del 20 marzo 2020.

INPS - Messaggio numero 1286 del 20 marzo 2020
Decreto cura. Emergenza COVID. Prime informazioni su proroga del termine di presentazione delle domande di NASPI, di DIS-COLL e di disoccupazione agricola.

Sulla stessa lunghezza d’onda si inserisce la previsione di due mensilità aggiuntive per chi già percepisce Naspi e Discoll.

Nel bozza del Decreto economico di aprile, ormai slittato alla prima settimana di maggio, si legge:

“Le prestazioni di cui agli articoli 1 e 15 del decreto legislativo 4 marzo 2015 n. 22, il cui periodo di fruizione termini nel periodo compreso tra il 1° febbraio 2020 e il 30 aprile 2020, sono prorogate per ulteriori due mesi. [...]L’importo riconosciuto per ciascuna mensilità aggiuntiva è pari all’importo dell’ultima mensilità spettante per la prestazione originaria”.

Non aver avuto accesso ad altri bonus e indennità è la condizione per beneficiarne.

Coronavirus, più tempo per la domanda di disoccupazione agricola: i nuovi tempi da rispettare e i requisiti per richiederla

Rispetto alle regole attuali, i tempi per presentare la richiesta di indennità si allungano di due mesi sia per i lavoratori agricoli che per i lavoratori dipendenti, i collaboratori coordinati e continuativi, anche a progetto, gli assegnisti e i dottorandi di ricerca.

L’intervento del DL Cura Italia sulla disoccupazione agricola riguarda le domande in competenza 2019.

L’indennità di disoccupazione spetta ai lavoratori agricoli con i seguenti requisiti:

  • iscrizione negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli dipendenti, per l’anno cui si riferisce la domanda o un rapporto di lavoro agricolo a tempo indeterminato per la porzione di anno di competenza della prestazione;
  • almeno due anni di anzianità nell’assicurazione contro la disoccupazione involontaria;
  • almeno 102 contributi giornalieri da calcolare nell’anno a cui si riferisce la prestazione e a quello precedente.

Il termine canonico scadrebbe il 31 marzo 2020, ma in questa condizione di emergenza coronavirus il testo fissa come scadenza la data del 1° giugno 2020.

Ma l’INPS nella circolare numero 49 del 30 marzo chiarisce:

“Lo slittamento dei termini di presentazione non influisce sulle modalità di definizione delle domande già in uso, poiché la campagna di liquidazione avrà inizio, comunque, non appena saranno disponibili per la liquidazione i dati contributi e retributivi derivanti dalle denunce aziendali”.

E sugli interessi legali che eventualmente spettano specifica:

  • per le domande presentate entro il 31 marzo 2020, decorreranno dal 121° giorno successivo alla pubblicazione degli Elenchi nominativi dei lavoratori agricoli (31 marzo);
  • per le domande presentate dal 1° aprile 2020 e fino al 1° giugno 2020, dal 121° giorno successivo alla data di presentazione della domanda.

Coronavirus, più tempo per la domanda di disoccupazione: 128 giorni per richiedere indennità Naspi e DisColl

Stessa flessibilità è prevista per la Naspi e la DisColl, anche se i tempi di richiesta dell’indennità seguono un meccanismo diverso.

Le regole standard prevedono che i lavoratore la richieda entro il termine dei 68 giorni, solo per gli eventi di cessazione involontaria dall’attività lavorativa dal 1° gennaio 2020 e fino al 31 dicembre 2020 la domanda di indennità è consentita entro i 128 giorni.

Anche le regole attuali prevedono un allungamento del termine dei 68 giorni, ma solo in caso di malattia o maternità indennizzabili.

Naspi e DisColl possono essere percepite dall’ottavo giorno successivo alla data di cessazione del rapporto di lavoro o di collaborazione, a seconda dei casi, se la domanda viene presentata entro l’ottavo giorno.

E dal giorno successivo alla presentazione della domanda, se presentata dopo l’ottavo giorno successivo alla cessazione, ma entro i termini di legge.

Nella circolare INPS numero 49 del 30 marzo, i chiarimenti sui tempi alla luce della proroga introdotta dal DL Cura Italia:

  • l’indennità spetta a decorrere dall’ottavo giorno successivo alla data di cessazione dell’ultimo rapporto di lavoro, se la domanda è presentata entro l’ottavo giorno;
  • dal primo giorno successivo alla data di presentazione della domanda, nel caso in cui la domanda sia stata presentata successivamente all’ottavo giorno;
  • dal sessantottesimo giorno successivo alla data di cessazione dell’ultimo rapporto di lavoro, se la domanda è presentata oltre il termine ordinario di 68 giorni dalla data di cessazione dell’ultimo rapporto di lavoro.

Alla luce della proroga, l’INPS chiarisce che saranno riesaminate d’ufficio le seguenti domande presentate a partire dal 1° gennaio 2020:

  • richieste di Naspi e DisColl respinte perché presentate fuori termine, ovvero oltre i 68 giorni;
  • anticipo Naspi respinto perché presentato oltre il termine dei 30 giorni.

Le prestazioni di Naspi e DisColl che sono state poste in decadenza per il mancato adempimento degli obblighi di comunicazione del reddito annuo presunto verranno riesaminate d’ufficio nel caso in cui l’attività lavorativa per la quale è richiesta la suddetta comunicazione sia stata intrapresa a partire al 1° gennaio 2020.

La circolare INPS numero 49 del 2020 inoltre specifica che la proroga di 60 giorni si applica anche alle seguenti scadenze collegate a Naspi e DisColl:

  • presentazione delle domande di incentivo all’autoimprenditorialità;
  • dichiarazione di reddito annuo presunto per i percettori di Naspi con un rapporto di lavoro subordinato;
  • dichiarazione di reddito annuo presunto, cui è tenuto il lavoratore nel caso in cui, nel periodo in cui percepisca la Naspi, intraprenda un’attività lavorativa autonoma o di impresa individuale;
  • dichiarazione di reddito annuo presunto cui è tenuto il beneficiario di DisColl che intraprenda un’attività lavorativa autonoma o di impresa individuale.

Questo sito contribuisce all'audience di Logo Evolution adv Network