Disoccupazione agricola, per il calcolo dell’importo valgono le ore di CIG in deroga

Eleonora Capizzi - Leggi e prassi

Disoccupazione agricola, per il calcolo dell'importo valgono anche le ore in CIG in deroga. Lo ha chiarito l'INPS con la circolare n. 69 del 23 aprile 2021 fornendo le istruzioni per l'anno di competenza 2020.

Disoccupazione agricola, per il calcolo dell'importo valgono le ore di CIG in deroga

Disoccupazione agricola, anche le ore di riduzione o sospensione coperte dalla cassa integrazione in deroga rientrano nel calcolo dell’importo riconosciuto per il 2020.

Lo ha chiarito l’INPS con la circolare numero 69 del 23 aprile 2021 basandosi su quanto previsto dal Decreto Cura Italia che, limitamene ai lavoratori del settore agricolo, ha equiparato i periodi di trattamento di integrazione salariale in deroga a quelli lavorativi per la determinazione dell’assegno.

Disoccupazione agricola, per il calcolo dell’importo valgono le ore di CIG in deroga

Tra le misure previste per sostenere i lavoratori in risposta all’emergenza pandemica l’articolo 22 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 (Decreto cura Italia) ha offerto la possibilità ai datori di lavoro del settore privato, tra cui anche quelli del comparto agricolo, di accedere alla CIG in deroga per la durata della sospensione del rapporto di lavoro.

Si tratta di una misura straordinaria per coloro che non rientravano nelle previgenti disposizioni materia.

Per i soli agricoli, tra l’altro, le ore coperte dalla CIG in deroga rientrano nel calcolo di quanto dovuto a titolo di disoccupazione.

Limitatamente ai lavoratori del settore agricolo, il medesimo articolo 22 prevede che il trattamento di integrazione salariale in deroga, per le ore di riduzione o sospensione delle attività, nei limiti ivi previsti, è equiparato a lavoro ai fini del calcolo delle prestazioni di disoccupazione agricola”.

Si legge nella circolare INPS numero 69 del 23 aprile 2021.

INPS - circolare numero 69 del 23 aprile 2021
Scarica circolare su Indennità di disoccupazione agricola spettante per l’anno 2020. Prime indicazioni in materia di valorizzazione dei trattamenti di integrazione salariale in deroga fruiti dai lavoratori del settore agricolo in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da COVID-19

Ecco, quindi, che l’indennità a titolo di disoccupazione per gli agricoli è erogata per un numero di giornate pari a quelle lavorate nel 2020 - l’anno di competenza della prestazione - entro il limite delle 365 giornate, 366 in relazione agli anni bisestili, quali il 2020, ma anche in base alle giornate in cui al lavoratore era riconosciuto il trattamento di integrazione salariale.

Sono sottratti dal calcolo i seguenti periodi:

  • ore di lavoro agricolo e non agricolo dipendente e autonomo;
  • le giornate indennizzate ad altro titolo (ad esempio, per malattia, maternità o infortunio, cassa integrazione);
  • le giornate non indennizzabili (ad esempio, per espatrio definitivo).

Ebbene, esclusivamente per il 2020, l’ammontare dell’assegno viene determinato in base anche ai periodi di trattamento di integrazione salariale in deroga fruiti, in conseguenza dell’emergenza epidemiologica, dalle seguenti categorie di soggetti:

  • operai a tempo indeterminato (OTI);
  • operai a tempo determinato (OTD);

La medesima regola si applica anche agli operai agricoli a tempo indeterminato dipendenti da cooperative agricole e loro consorzi che hanno fruito della cassa integrazione ordinaria concessa con le causali Covid-19.

Disoccupazione agricola: il calcolo della retribuzione di riferimento

Nel documento prassi l’Istituto, sempre con riferimento al 2020, rende nota la misura della prestazione riconosciuta a ciascuna tipologia di lavoratore, calcolata in base retribuzione e a quanto ricevuto a titolo di CIG in deroga.

Per quanto riguardo gli operai agricoli a tempo determinato e le figure equiparate l’importo erogato a titolo di disoccupazione agricola è pari al 40 per cento della retribuzione percepita.

Viceversa, agli operai agricoli a tempo indeterminato l’indennità spetta in misura pari al 30 per cento della retribuzione effettiva.

Per il calcolo in base ai periodi di fruizione del trattamento di integrazione salariale, infine, l’INPS specifica che prenderà in considerazione l’importo giornaliero percepito.

Ecco, quindi, che l’INPS effettuerà un calcolo basato su entrambi i periodi, di lavoro effettivo e di sospensione o riduzione a titolo di CIG in deroga, eseguendo una media ponderata tra la retribuzione riferita ai giorni di lavoro effettivo e quella percepita in relazione ai periodi di trattamento di integrazione salariale fruiti.

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