DisColl, disoccupazione collaboratori: novità INPS sui requisiti per fare domanda

Anna Maria D’Andrea - Leggi e prassi

DisColl, disoccupazione più facile per i collaboratori. Il messaggio INPS n. 3606 del 4 ottobre 2019 recepisce le novità introdotte dal DL Crisi aziendali: il requisito contributivo per fare domanda passa da 3 ad 1 mese.

DisColl, disoccupazione collaboratori: novità INPS sui requisiti per fare domanda

DisColl, nuovi requisiti per la disoccupazione dei collaboratori: basterà aver versato un mese di contributi nell’anno per poter fare domanda.

È l’INPS, con il messaggio n. 3606 del 4 ottobre 2019, a rendere operative le novità introdotte dal Decreto legge n. 101 del 3 settembre 2019, in merito ai requisiti richiesti per poter fare domanda e beneficiare del sussidio di disoccupazione.

Il nuovo requisito contributivo per poter richiedere l’indennità di disoccupazione per collaboratori, assegnisti e dottorandi, sarà applicabile agli eventi di perdita involontaria del lavoro verificatisi a partire dal 5 settembre 2019.

DisColl, disoccupazione collaboratori: novità INPS sui requisiti per fare domanda

Il messaggio INPS n. 3606 inserisce l’ultimo fondamentale tassello per poter rendere operative le novità relative all’indennità di disoccupazione per collaboratori, assegnisti e dottorandi.

Per effetto delle novità introdotte dall’articolo 2 del decreto legge 3 settembre 2019, n. 101, il requisito contributivo necessario per l’accesso alla prestazione DisColl passa da tre ad un mese.

Così come illustrato dall’INPS, è necessario che il collaboratore possa far valere il requisito minimo di contribuzione nel periodo che va dal 1° gennaio dell’anno civile precedente l’evento di cessazione del rapporto di lavoro alla data dell’evento.

A partire dagli eventi di disoccupazione verificatisi dal 5 settembre 2019, quindi, potranno fare domanda di DisColl i soggetti che presentino congiuntamente i seguenti requisiti:

  • siano, al momento della domanda di prestazione, in stato di disoccupazione;
  • possano far valere almeno un mese di contribuzione nel periodo che va dal 1° gennaio dell’anno civile precedente l’evento di cessazione dal lavoro al predetto evento (accredito contributivo di una mensilità).
INPS - messaggio numero 3606 del 4 ottobre 2019
Indennità di disoccupazione DIS-COLL. Modifica del requisito contributivo di cui all’articolo 15, comma 2, lett. b), del D.lgs n. 22 del 2015

DisColl, le novità introdotte negli anni: dalla stabilizzazione all’estensione

La riduzione del periodo minimo di contributi necessari per accedere alla DisColl è soltanto l’ultima novità legislativa introdotta in merito all’indennità di disoccupazione per i collaboratori.

Il sussidio, introdotto dal 2015 in via sperimentale, è stato stabilizzato a partire dal 1° luglio 2017, data in cui è stato contestualmente esteso anche ad assegnisti e dottorandi di ricerca con borsa di studio.

Requisiti e regole per poter fare domanda, a seguito delle diverse novità introdotte, sono stati meglio specificati dall’INPS con la circolare n. 115/2017.

La domanda si presenta online, tramite l’applicazione DSWEB sul sito dell’INPS, adeguata a seguito della riduzione da 3 ad 1 mese del requisiti minimo contributivo richiesto.

DisColl, come presentare domanda di disoccupazione

Per richiedere la DisColl è necessario presentare domanda Inps entro 68 giorni dalla data di cessazione del contratto di collaborazione; l’indennità di disoccupazione spetta dall’ottavo giorno dalla perdita del lavoro.

Nel caso di domanda inviata successivamente, si avrà diritto a percepire l’indennità di disoccupazione a partire dal primo giorno successivo alla data di presentazione della domanda.

Come anticipato sopra, l’invio delle domande dovrà essere effettuato tramite l’applicazione DsWeb accessibile nella sezione Dis-Coll Disoccupazione per i collaboratori e utilizzando il modulo “Tipo domanda Q”.

In alternativa, si potrà fare domanda nelle seguenti modalità:

  • Contact center Inps al numero 803 164 (gratuito da rete fissa) oppure 06 164 164 da rete mobile;
  • enti di patronato e intermediari Inps, attraverso i servizi telematici offerti dagli stessi.

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