Socio lavoratore autonomo della cooperativa: quadro normativo di riferimento e istruzioni operative per l'iscrizione alla gestione separata INPS
Anche il socio lavoratore autonomo della cooperativa è obbligato ad iscriversi alla gestione separata INPS.
La questione è ormai stata approfondita negli anni e da diversi documenti interpretativi di prassi.
In particolare, mediante la circolare INPS n. 29/2021 viene compiuto un vero e proprio cambio di rotta rispetto agli anni precedenti, considerando che l’INPS in precedenza non riconosceva la natura di lavoro autonomo per il socio della cooperativa, negando quindi la possibilità di iscrizione alla Gestione artigiani in favore, invece, dell’iscrizione alla Gestione dipendenti.
Gestione artigiani INPS anche per il socio lavoratore autonomo della cooperativa
In generale, il lavoro artigiano, ai sensi di quanto previsto dall’articolo 2222 del Codice Civile è una delle forme in cui può esplicarsi un contratto d’opera in modalità autonoma, e può essere esercitato sia in forma individuale che associata.
In base a quanto disposto dall’articolo 2 della legge n. 443/1985 si considera imprenditore artigiano:
“colui che esercita personalmente, professionalmente e in qualità di titolare, l’impresa artigiana, assumendone la piena responsabilità con tutti gli oneri ed i rischi inerenti alla sua direzione e gestione e svolgendo in misura prevalente il proprio lavoro, anche manuale, nel processo produttivo.”
L’impresa artigiana può essere costituite anche in forma di cooperativa, a patto che la maggioranza dei soci svolga in prevalenza:
“lavoro personale, anche manuale, nel processo produttivo e che nell’impresa il lavoro abbia funzione preminente sul capitale”.
La lettura sistematica della normativa di riferimento, evidenzia l’INPS con la circolare n. 29/2021, consente di considerare il prestatore d’opera socio della cooperativa come artigiano, ed è da tale considerazione che si collega l’iscrizione alla Gestione previdenziale di riferimento.
Nela disamina della normativa di riferimento, l’INPS ammette la possibilità che tra cooperativa e socio si instauri un rapporto di lavoro autonomo artigiano.
La connotazione del rapporto giuridico è rinvenibile sia nello statuto associativo che nel contratto tra lavoratore e cooperativa, che individua la natura del rapporto lavorativo instaurato, fermo restando che quanto indicato deve trovare riscontro nella modalità concreta di svolgimento della prestazione lavorativa.
- Circolare INPS numero 29 del 17 febbraio 2021
- Tutela previdenziale dei soci lavoratori di cooperativa artigiana
Gestione artigiani per il socio lavoratore autonomo della cooperativa, dall’INPS le istruzioni per l’iscrizione
Alla luce degli elementi sopra esposti, e al fine di procedere con l’iscrizione alla Gestione artigiani del lavoratore autonomo socio della cooperativa, è stata implementata una nuova funzione per la lavorazione in automatico delle delibere, inviate dall’Albo delle imprese artigiane.
In attesa di ciò, la circolare n. 29/2021 dispone che nei casi di contenzioso giudiziario in corso al febbraio del 2021:
- saranno le strutture territoriali a procedere alla validazione o trasmissione manuale delle delibere per i soci lavoratori autonomi iscritti all’Albo delle imprese artigiane, qualora questi non siano già iscritti al fondo lavoratori dipendenti o alla Gestione Separata INPS;
- per i lavoratori con posizione contributiva già aperta nel FLPD o nella Gestione Separata, l’INPS provvederà a riversare il contante contributivo nella Gestione artigiani dal mese di marzo 2021.
Gestione INPS artigiani, obbligo di compilazione del quadro RR della dichiarazione die redditi
La circolare INPS fornisce, infine, chiarimenti relativi all’individuazione della base imponibile.
Il reddito derivante dallo svolgimento di attività lavorativa nella cooperativa artigiana da parte di soci che svolgono la prestazione in forma autonoma è qualificato come reddito assimilato a quello di lavoro dipendente.
Per gli iscritti alla Gestione speciale autonoma degli artigiani, il reddito prodotto ai sensi dell’articolo 50 del TUIR deve essere considerato, oltre ad eventuali altri redditi d’impresa, ai fini della determinazione della base imponibile per la quantificazione dell’importo dei contributi eccedenti il minimale.
Il compenso da lavoro autonomo costituisce quindi la “base imponibile dell’obbligazione contributiva”.
Diventa pertanto obbligatorio compilare il quadro RR della dichiarazione dei redditi.
In conclusione, per l’individuazione del reddito da utilizzare per le annualità pregresse, la circolare INPS fornisce le seguenti indicazioni:
- in caso di avvenuta compilazione del quadro RR da parte del socio, deve essere utilizzato il dato riportato in tale quadro;
- qualora non sia stato compilato il quadro RR, devono essere utilizzati, come in uso per gli altri contribuenti, i dati riportati nei quadri F o G;
- nel caso in cui non siano stati compilati i quadri relativi al reddito d’impresa, dovranno essere utilizzati i dati presenti nel campo 3 del quadro RC, qualora nel quadro RC sia stata barrata la casella “Soci coop. artigiana”.
Articolo originale pubblicato su Informazione Fiscale qui: Socio lavoratore autonomo della cooperativa e gestione separata INPS