Cooperative e consorzi imprese di pesca, le istruzioni INPS per accedere ai servizi

Tommaso Gavi - Leggi e prassi

Cooperative e consorzi imprese di pesca, l'INPS fornisce le istruzioni sugli adeguamenti necessari per l'accesso ai servizi telematici collegati ai rapporti assicurativi con il messaggio numero 2892 del 16 agosto 2021. Per operare come intermediari le imprese devono inviare una comunicazione tramite PEC.

Cooperative e consorzi imprese di pesca, le istruzioni INPS per accedere ai servizi

Cooperative e consorzi imprese di pesca, con il messaggio numero 2892 del 16 agosto 2021 l’INPS fornisce istruzioni sugli adeguamenti necessari per l’accesso ai servizi telematici collegati ai rapporti assicurativi.

Le cooperative e i consorzi di imprese di pesca che vogliono operare come intermediari devono inviare un’email tramite PEC con i seguenti dati:

  • la denominazione e il codice fiscale della cooperativa o del consorzio delle imprese di pesca;
  • il numero di iscrizione all’albo delle società cooperative;
  • i dati anagrafici del legale rappresentante per il quale è necessario altresì allegare un documento di identità.

Per accedere ai servizi si possono utilizzare PIN, SPID, CIE o CNS.

Cooperative e consorzi imprese di pesca, le istruzioni INPS per accedere ai servizi

Il messaggio INPS numero 2892 del 16 agosto 2021 fornisce le istruzioni alle cooperative e ai consorzi di imprese di pesca per gli adeguamenti al sistema di profilazione necessari all’accesso ai servizi telematici correlati ai rapporti assicurativi.

INPS - Messaggio numero 2892 del 16 agosto 2021
Cooperative e consorzi di imprese di pesca. Adeguamenti al sistema di profilazione per l’accesso ai servizi telematici correlati ai rapporti assicurativi.

Secondo quanto previsto dall’articolo 67-ter del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1 le cooperative e i consorzi di pesca possono svolgere gli adempimenti di cui all’articolo 1 della legge 11 gennaio 1979, n. 12, per conto delle imprese associate.

Tra gli elementi essenziali ai fini dello scopo mutualistico c’è l’iscrizione all’albo della società cooperative.

Tale iscrizione è necessaria per ricevere le agevolazioni previste per il proprio settore di appartenenza.

Il messaggio INPS sottolinea che:

“Dal suddetto Albo sono desumibili i soggetti censibili e profilabili per lo svolgimento degli adempimenti contributivi e informativi delle imprese associate”

Le cooperative e i consorzi di imprese di pesca che vogliono operare come intermediari abilitati ai sensi dell’articolo 1, comma 1, della legge n. 12/1979 devono richiederlo tramite PEC, inviando un’email con oggetto “Censimento Cooperative e consorzi di imprese della pesca- Richiesta di autorizzazione a svolgere attività in materia di lavoro previdenza ed assistenza sociale”.

L’indirizzo da utilizzare è [email protected].

I dati da indicare sono i seguenti:

  • la denominazione e il codice fiscale della cooperativa o del consorzio delle imprese di pesca;
  • il numero di iscrizione all’albo delle società cooperative;
  • i dati anagrafici del legale rappresentante per il quale è necessario altresì allegare un documento di identità.

Dopo il censimento la cooperativa o il consorzio riceveranno un file excel che dovrà essere compilato e restituito all’indirizzo PEC [email protected].

L’oggetto dell’email dovrà essere “Censimento Soggetti collegati Cooperative e consorzi di imprese della pesca”.

I soggetti abilitati dovranno inviare ad una sede territoriale INPS il modulo “SC63”, chiedendo così l’estensione a operare per i servizi aziendali.

Le variazioni dei responsabili o dei subdelegati dipendenti sono responsabilità del legare rappresentate, il quale deve inviare un aggiornamento con oggetto “Variazione censimento Soggetti collegati Cooperative e consorzi di imprese della pesca” all’indirizzo PEC [email protected].

Cooperative e consorzi imprese di pesca, le istruzioni INPS per accedere ai servizi

Per accedere ai servizi di “Gestione Deleghe”, disponibile nella sezione “Servizi per le aziende e i consulenti” del sito, i responsabili delle cooperative e dei consorzi di imprese di pesca dovranno utilizzare le apposite credenziali.

Nello specifico si potrà usare:

Mediante l’applicazione può essere compilata la delega, che dovrà essere stampata e sottoscritta dal delegante rappresentate legale dell’impresa associata.

Successivamente i responsabili delle cooperative e dei consorzi di imprese di pesca valideranno la delega con una dichiarazione di avvenuta sottoscrizione da parte del delegante.

La delega, insieme ad una fotocopia del documento di identità del delegante, deve essere conservata per il periodo di vigenza e per i 5 anni successivi.

Le cooperative e i consorzi di imprese di pesca possono svolgere gli adempimenti di cui all’articolo 1 della legge n. 12/1979, per le imprese associate che svolgono attività di pesca.

Secondo quanto riportato nelle istruzioni INPS, inoltre:

“All’atto dell’inserimento della delega la procedura effettua una verifica di congruità dell’attività svolta rilevabile dal codice ATECO 2007.”

Nella seguente tabella si riportano i codici ATECO 2007 compatibili.

CODICE ATECO 2007 Descrizione ATECO2007 C.S.C. Descrizione C.S.C.
03.11.00 Pesca in acque marine e lagunari e servizi connessi 11901 Piccola pesca
03.12.00 Pesca in acque dolci e servizi connessi 11901 Piccola pesca
03.11.00 Pesca in acque marine e lagunari e servizi connessi 12001 Pesca
03.21.00 Acquacoltura in acqua di mare, salmastra o lagunare e servizi connessi 11901 Piccola pesca
03.21.00 Acquacoltura in acqua di mare, salmastra o lagunare e servizi connessi 12001 Pesca
03.22.00 Acquacoltura in acque dolci e servizi connessi 12001 Pesca

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