L’esenzione IVA sul trasporto dei beni importati

IVA trasporto beni importati: analisi dei casi di applicazione dell'esenzione dall'imposta

L'esenzione IVA sul trasporto dei beni importati

IVA trasporto beni importati: oggi analizziamo i casi in cui si applica l’esenzione dall’imposta.

La non applicabilità è prevista quando il soggetto è un operatore economico autorizzato A.E.O. Le merci sono, infatti, già state assoggettate all’IVA all’atto dello sdoganamento.

Se il servizio di trasporto è reso direttamente al destinatario finale della merce si applica l’esenzione IVA.

IVA trasporto beni importati, quale aliquota si applica? I casi di esenzione

Quale aliquota IVA si applica al trasporto dei beni importati? I chiarimenti in materia sono forniti dall’Agenzia delle Entrate nella risposta all’interpello numero 514/2022.

Il documento di prassi richiama la recente normativa che regolamenta l’imposta e i casi di esenzione previsti.

Lo spunto per le delucidazioni nasce da caso concreto presentato dall’istante, una società che si occupa di servizi di carico e scarico merci.

Il soggetto chiede lumi sulla corretta tassazione da applicare nei casi in cui un cliente richieda di inviare merce fuori dall’Italia e la società affidi a terzi l’operazione.

L’Agenzia delle Entrate chiarisce che nel caso in questione è prevista l’esenzione dall’imposta. Nel documento di prassi viene richiamata la normativa aggiornata che disciplina l’imposta sul valore aggiunto e vengono riepilogate le condizioni che permettono di beneficiare dell’esenzione.

Il punto di riferimento è l’articolo 9 del Decreto IVA, che al primo comma prevede la non imponibilità per determinati servizi internazionali tra i quali rientrano anche:

“i trasporti relativi a beni in esportazione, in transito o in importazione temporanea, nonché i trasporti relativi a beni in importazione i cui corrispettivi sono inclusi nella base imponibile ai sensi del primo comma dell’art. 69”

Sull’esenzione è intervenuto l’art.146, paragrafo 1, lettera e) della Direttiva 2006/112/CE. Sull’ambito applicativo del provvedimento è intervenuta invece la sentenza del 29 giugno 2017, causa C-288/16, la Corte di Giustizia UE, chiarendo quanto di seguito riportato:

“deve essere interpretato nel senso che l’esenzione prevista da tale disposizione non si applica ad una prestazione di servizi... relativa a un’operazione di trasporto di beni verso un paese terzo, laddove tali servizi non siano forniti direttamente al mittente o al destinatario di detti beni.”

Il Decreto fiscale 2022 è poi intervenuto sull’articolo 9 del Decreto IVA per recepire le indicazioni dei giudici comunitari.

IVA trasporto beni importati, esenzione per i servizi nei confronti di alcuni soggetti

L’articolo 5-septies del decreto-legge n. 146/2021 ha riformulato l’articolo 9 del Decreto IVA, inserendo un terzo comma che recita quanto segue:

“Le prestazioni di cui al primo comma, numero 2), non comprendono i servizi di trasporto resi a soggetti diversi dall’esportatore, dal titolar del regime di transito, dall’importatore, dal destinatario dei beni o dal prestatore dei servizi di cui al numero 4 del medesimo primo comma.”

A partire dal 1° gennaio 2022 è stato circoscritto l’ambito applicativo dell’esenzione escludendo i servizi che non sono resi nei confronti di determinati soggetti.

Per beneficiare dell’esenzione, tali servizi devono essere resi direttamente a:

  • esportatore;
  • titolare del regime del transito;
  • importatore;
  • destinatario dei beni;
  • prestatore dei servizi di cui al n. 4) dell’articolo 9, primo comma, tra cui sono ricompresi, tra l’altro, i "servizi di spedizione" relativi ai trasporti internazionali di beni e "i servizi relativi alle operazioni doganali".

Come chiarito dalla circolare 5/2022, i servizi devono contribuire all’operazione di importazione o esportazione di beni ed essere realizzati direttamente in favore dei soggetti sopra elencati.

Nel caso in questione si può quindi applicare l’esenzione IVA in quanto i corrispettivi della merce sono già stati assoggettati a IVA all’atto dello sdoganamento.

Tali servizi sono inoltre resi nei confronti del destinatario finale della merce, ovvero uno dei soggetti che permette l’esenzione dall’imposta.

Centrale nel caso in questione è il ruolo di A.E.O. assunto dalla società istante, dal momento che tale ruolo permette all’impresa di operare in qualità di rappresentante doganale diretto del destinatario della merce.