L'INPS aggiorna le indicazioni per il versamento dei contributi volontari dei lavoratori agricoli. Nella circolare del 22 giugno 2026 definisce le aliquote da utilizzare per l'anno in corso
L’INPS aggiorna le modalità di calcolo dei contributi volontari per i lavoratori del settore agricolo.
Nella circolare n. 69 del 22 giugno 2026 definisce le aliquote da utilizzare per il 2026.
L’aggiornamento riguarda diverse categorie di lavoratori, dai dipendenti agricoli ai coltivatori diretti, mezzadri, e imprenditori agricoli professionali.
Le nuove indicazioni si applicano ai versamenti con decorrenza dal 1° gennaio 2026.
Contributi volontari 2026: le aliquote per i dipendenti agricoli
Per i lavoratori agricoli dipendenti, sia a tempo determinato che indeterminato, l’aliquota applicabile è quella stabilita dal Fondo pensione lavoratori dipendenti (FPLD), che per il 2026 è fissata al 30,50 per cento.
L’aliquota viene così ripartita:
- il 30,39 per cento è destinato alla quota pensione;
- lo 0,11 per cento rappresenta l’aliquota base, come riportato nella tabella:
| Lavoratori agricoli dipendenti | Aliquota base | Quota pensione | Totale IVS |
|---|---|---|---|
| Autorizzati entro il 30 dicembre 1995 | 0,11% | 30,39% | 30,50% |
| Coefficienti di riparto | 0,003607 | 0,996393 | 1,000000 |
| Autorizzati dal 31 dicembre 1995 | 0,11% | 30,39% | 30,50% |
| Coefficienti di riparto | 0,003607 | 0,996393 | 1,000000 |
Coltivatori diretti, coloni, mezzadri e IAP: le istruzioni per il 2026
Per queste categorie i contributi volontari continuano a essere calcolati in base a quattro classi di reddito settimanale, come previsto dall’articolo 10 della legge n. 233/1990.
Nella tabella sono riportate le classi di reddito settimanale e i contributi per la prosecuzione volontaria in vigore dal 1° gennaio 2026:
| Classi | Classi di reddito settimanale | Reddito settimanale medio imponibile | Quota pensione 22,00 per cento RM | Addizionale legge n.233/1990 2,00 per cento RM | Addizionale legge n. 160/1975 (euro 0,80 x 3) | Contributo totale |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Fino a 273,78 euro | 273,78 euro | 60,24 euro | 5,48 euro | 2,40 euro | 68,12 euro (a) |
| 2° | Oltre 273,78 euro Fino a 365,04 euro |
319,41 euro | 70,28 euro | 6,39 euro | 2,40 euro | 79,07 euro (a) |
| 3° | Oltre 365,04 euro Fino a 456,30 euro |
410,67 euro | 90,35 euro | 8,22 euro | 2,40 euro | 100,97 euro |
| 4° | Oltre 456,30 euro | 501,93 euro | 110,43 euro | 10,04 euro | 2,40 euro | 122,87 euro |
L’INPS ricorda inoltre che il contributo settimanale non può essere inferiore a:
- 68,21 euro per chi ha ottenuto l’autorizzazione alla contribuzione volontaria prima del 31 dicembre 1995;
- 80,77 euro per chi è stato autorizzato dopo il 31 dicembre 1995.
Contributi integrativi volontari per il 2026: operai agricoli, piccoli coloni e compartecipanti familiari
Per gli operai agricoli, a tempo determinato e indeterminato, è possibile versare contributi integrativi volontari per un massimo di 270 giornate l’anno.
Per il 2026 il calcolo viene effettuato applicando l’aliquota del 30,50% sulla retribuzione effettivamente percepita, in linea con la contribuzione obbligatoria vigente.
L’INPS ricorda che non si applica più l’articolo 28 del D.P.R. 27 aprile 1968, n. 488, che stabiliva che il calcolo dei contributi dovesse avvenire in base alle retribuzioni medie convenzionali.
Per piccoli coloni e compartecipanti familiari, il calcolo dei contributi volontari continua a basarsi sui salari medi convenzionali, determinati ogni anno e per ciascuna provincia dal Ministero del Lavoro e delle politiche sociali.
Per il 2026 tali valori sono stati fissati con il decreto direttoriale del 22 maggio 2026 (pubblicato il 28 maggio 2026), mentre l’aliquota contributiva da applicare resta quella prevista per i lavoratori dipendenti, pari, dunque, al 30,50 per cento.
La retribuzione da utilizzare per il calcolo dei contributi integrativi volontari relativi ai piccoli coloni e ai compartecipanti familiari è riportata nella colonna “Retribuzione in euro” della tabella dell’Allegato n. 1 della circolare.
Contributi volontari 2026: coloni e mezzadri reinseriti nell’AGO
In riferimento ai coloni e ai mezzadri reinseriti nell’Assicurazione generale obbligatoria (AGO), la circolare distingue due situazioni che prevedono il versamento dei contributi in due modalità differenti:
- autorizzazione ottenuta prima del 12 luglio 1997: per chi era già autorizzato alla prosecuzione volontaria prima dell’entrata in vigore del decreto legislativo n. 184/1997, e quindi prima del 12 luglio, gli importi da versare sono quelli riportati nell’Allegato 2 della circolare:
L’importo è determinato sulla base della classe di contribuzione assegnata prima del 12 luglio 1997 e aggiornata all’indice del costo della vita.
- autorizzazione ottenuta dal 12 luglio 1997: per chi ha ottenuto l’autorizzazione successivamente, il contributo volontario settimanale è composto da:
- un contributo integrativo, formato da una quota fissa di 23,29 euro e da una quota calcolata applicando l’aliquota del 9,34 per cento sulla retribuzione media dell’anno precedente rispetto alla data della domanda di autorizzazione ai versamenti volontari;
- un contributo base, calcolato applicando l’aliquota dello 0,11 per cento sulla stessa retribuzione media.
| Base IVS | 0,005817 |
| Quota Pensione | 0,994183 |
| Totale | 1,000000 |
Per maggiori dettagli si rimanda al testo integrale della circolare e ai relativi allegati.
Articolo originale pubblicato su Informazione Fiscale qui: Contributi volontari 2026: le istruzioni INPS per i lavoratori agricoli