Bonus 800 euro per i lavoratori sportivi: l’indennità di novembre nel Decreto Ristori

Alessio Mauro - Leggi e prassi

Bonus 800 euro per i lavoratori sportivi: la mensilità di novembre nel Decreto Ristori. A erogare l'indennità è sempre la società Sport e Salute. Come per i mesi scorsi, pagamento automatico per chi ha già richiesto le somme, necessità di presentare domanda per i nuovi beneficiari.

Bonus 800 euro per i lavoratori sportivi: l'indennità di novembre nel Decreto Ristori

Bonus 800 euro per i lavoratori sportivi: con il Decreto Ristori arriva l’indennità Covid anche per novembre con un importo maggiorato rispetto al passato.

Si ripete lo schema già consolidato nei mesi scorsi: ad erogare le somme è la società Sport e Salute.

Coloro che hanno già beneficiato di altre tranche riceveranno il pagamento automaticamente, mentre i nuovi beneficiari dovranno presentare domanda entro la scadenza del 30 novembre. 124 milioni di euro sono le risorse a disposizione.

Bonus 800 euro per i lavoratori sportivi: l’indennità di novembre nel Decreto Ristori

A introdurre il bonus 800 euro per i lavoratori sportivi è l’articolo 17 del DL numero 137 del 28 ottobre 2020, Decreto Ristori.

Si conferma la misura di sostegno già impiegata nei mesi scorsi per arginare gli effetti economici dell’emergenza coronavirus nel mondo dello sport, che insieme al turismo e alla ristorazione è nuovamente costretto a fermarsi in seguito al DPCM del 24 ottobre 2020.

Possono beneficiare del bonus 800 euro di novembre tutti i soggetti che, in seguito alla crisi epidemiologica, hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attività relativa a rapporti di collaborazione con:

  • Comitato Olimpico Nazionale (CONI);
  • Comitato Italiano Paralimpico (CIP);
  • le federazioni sportive nazionali;
  • le discipline sportive associate e gli enti di promozione sportiva riconosciuti dal Comitato Olimpico Nazionale (CONI) e dal Comitato Italiano Paralimpico (CIP);
  • le società e associazioni sportive dilettantistiche, di cui all’articolo 67, comma 1, lettera m), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

Come per le altre mensilità previste, non è possibile richiedere e ottenere l’indennità Covid specifica per il mondo dello sport nei seguenti casi:

  • se si percepisce altro reddito da lavoro;
  • se si è percettori del reddito di cittadinanza o del reddito di emergenza;
  • se si è beneficiari di altre tipologie di bonus 600 euro previste dal DL Cura Italia e confermate dal DL Rilancio.

Nel testo dell’articolo 17 del Decreto Ristori si legge:

“Si considerano reddito da lavoro che esclude il diritto a percepire l’indennità i redditi di lavoro autonomo di cui all’articolo 53 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, i redditi da lavoro dipendente e assimilati di cui agli articoli 49 e 50 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nonché le pensioni di ogni genere e gli assegni ad esse equiparati, con esclusione dell’assegno ordinario di invalidità di cui alla legge 12 giugno 1984, n. 222”.

Bonus 800 euro per i lavoratori sportivi: necessità di domanda per i nuovi beneficiari

Come per le altre tipologie di indennità Covid, si applica il meccanismo utilizzato nei mesi scorsi anche per l’erogazione del bonus 800 euro ai lavoratori sportivi.

Due sono le modalità di pagamento del bonus di novembre da parte di Sport e Salute:

  • automaticamente, per tutti coloro che per i mesi di marzo, aprile, maggio o giugno hanno già ricevuto le somme previste;
  • dopo aver ricevuto e valutato la domanda inviata dai nuovi aspiranti beneficiari, insieme all’autocertificazione del possesso dei requisiti e a tutta la documentazione richiesta. I soggetti interessati devono utilizzare l’apposita piattaforma e rispettare la scadenza del 30 novembre.

Infine, oltre a stabilire la possibilità di accedere a nuova mensilità di bonus, con una maggiorazione di 200 euro rispetto al passato, il Decreto Ristori fornisce anche una importante precisazione sulla mensilità di giugno prevista dal Decreto Agosto: “si considerano cessati a causa dell’emergenza epidemiologica anche tutti i rapporti di collaborazione scaduti alla data del 31 maggio 2020 e non rinnovati”.

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