Assegno unico, istruzioni INPS per i genitori separati: dall’ISEE alle modalità di pagamento

Rosy D’Elia - Leggi e prassi

Assegno unico, le istruzioni INPS per i genitori separati o divorziati: dall'ISEE da presentare alle modalità di erogazione del pagamento, fino ai chiarimenti sull'accordo. Le risposte arrivano con la circolare numero 23 del 2022 e con il messaggio numero 1714 del 20 aprile 2022.

Assegno unico, istruzioni INPS per i genitori separati: dall'ISEE alle modalità di pagamento

L’assegno unico è uno strumento universale a sostegno della genitorialità ed è riconosciuto in presenza di figli e figlie fino ai 21 anni, e senza limiti di età in caso di disabilità. Quali regole si applicano quando i genitori sono separati o divorziati?

Dall’ISEE utile per il calcolo ai destinatari del pagamento: a sciogliere i dubbi è l’INPS.

Le istruzioni sulle regole che si applicano in caso di separazione o divorzio sono contenute nella circolare numero 23 del 2022 e nel messaggio numero 1714 del 20 aprile 2022.

Assegno unico per i genitori separati: dalla domanda all’ISEE, le istruzioni INPS

L’assegno unico, in vigore dal 1° marzo, ha sostituito una serie di agevolazioni legate alla genitorialità e consiste in una misura di sostegno economico con un importo base pari a un minimo di 50 euro per ogni figlio. La cifra può arrivare a 175 euro in presenta di un ISEE inferiore a 15.000 euro e cresce anche in base a una serie di maggiorazioni previste.

Di seguito una tabella di riepilogo per il calcolo elaborata dal Ministero dell’Economia e delle Finanze.

Nel totale va considerata anche una maggiorazione erogata con una riduzione graduale fino al 2025 per compensare l’eventuale perdita economica subita dal nucleo familiare, se l’importo a cui si ha diritto risulta inferiore a quello che deriva dalla somma dei valori teorici dell’Assegno al Nucleo Familiare e delle detrazioni fiscali medie, che si sarebbero percepite nel regime pre riforma.

Il beneficio spetta ai nuclei familiari:

  • per ogni figlio o figlia minorenne a carico, a partire dal settimo mese di gravidanza;
  • per ogni figlio o figlia maggiorenne fino ai 21 anni a carico, ma solo in presenza di specifiche condizioni:
    • frequenza di un corso di formazione o professionale o universitario
    • svolgimento di un tirocinio o un’attività lavorativa con reddito inferiore a 8.000 euro annui
    • registrazione come disoccupato/a e in cerca di un lavoro presso i servizi pubblici per l’impiego;
    • svolgimento del servizio civile universale.
  • per ogni figlio o figlia con disabilità a carico, a prescindere dall’età.

La domanda di assegno unico può essere presentata da uno dei due genitori esercenti la responsabilità genitoriale, oppure da un tutore, o anche dal figlio maggiorenne per sé stesso.

La richiesta viene presentata una volta sola e copre 12 mesi, da marzo a febbraio. Ma quali sono le regole da applicare in caso di separazione o divorzio?

Anche in questi casi possono agire entrambi i genitori, per la presentazione della domanda infatti non è richiesta la convivenza con il figlio. Ma in fase di compilazione dell’istanza è necessario spuntare l’opzione “i genitori sono separati o divorziati o comunque non conviventi”.

Per quanto riguarda l’ISEE, utile ma non necessario ai fini del calcolo dell’assegno unico, si deve far riferimento a quello del nucleo in cui sono inseriti i figli che danno diritto alla prestazione, “a prescindere dalla circostanza che il genitore richiedente faccia parte del medesimo nucleo familiare (ad esempio, genitori separati e/o divorziati)”, si legge nella circolare INPS numero 23 del 2022.

In questi casi inoltre, sottolinea sempre l’Istituto, non si applica l’ISEE minorenni.

Al di là delle regole specifiche, bisogna poi sottolineare che chi richiede l’assegno unico non è tenuto a presentare l’Indicatore della Situazione Economica Equivalente: chi non lo presenta riceve l’importo minimo pari a 50 euro per ogni figlio o figlia, come accade nel caso di nuclei familiari con ISEE pari o superiore a 40.000 euro.

Assegno unico per i genitori separati: le istruzioni INPS sul pagamento

In linea generale in caso di separazione o divorzio, l’importo dell’assegno unico viene diviso in parti uguali tra i genitori, e in presenza di specifici accordi possono essere comunicate all’INPS diverse modalità di pagamento.

La scelta viene effettuata sempre in fase di domanda, con possibilità di successiva modifica. Tre sono le opzioni:

  • in accordo con l’altro genitore l’intero importo dell’assegno può essere corrisposto al richiedente;
  • l’importo dell’assegno può essere corrisposto al 50 per cento tra i due genitori e chi lo richiede può dichiarare di essere stato autorizzato a indicare le modalità di pagamento per entrambi;
  • in assenza di accordo, può essere erogato per il 50 per cento a chi lo richiede.

Sono queste le regole generali che, come specifica l’INPS, vanno però lette alla luce di una distinzione fondamentale:

“Nelle ipotesi di minore in affidamento temporaneo o preadottivo ai sensi della legge n. 183/1984, occorre distinguere l’ipotesi dell’affido esclusivo a uno soltanto dei genitori da quello condiviso ad entrambi i genitori esercenti la responsabilità genitoriale”.

Circolare INPS numero 23 del 9 febbraio 2022
Decreto legislativo 29 dicembre 2021, n. 230, recante: “Istituzione dell’assegno unico e universale per i figli a carico, in attuazione della delega conferita al Governo ai sensi della legge 1° aprile 2021, n. 46”. Istruzioni contabili. Variazioni al piano dei conti

Per l’affidamento esclusivo è previsto, infatti, il pagamento interamente al genitore affidatario.

Come sottolinea il messaggio INPS numero 1714 del 20 aprile 2022, la stessa regola si applica anche quando il giudice, nel provvedimento che disciplina la separazione di fatto, legale o il divorzio dei genitori, ha disposto che dei contributi pubblici usufruisca uno solo dei genitori.

In questi casi l’erogazione del pagamento a uno solo dei due genitori deve essere sempre indicata in fase di domanda. Ma anche in un secondo momento si possono modificare le modalità di riconoscimento dei benefici.

Va, infine, considerato il caso di affidamento condiviso del minore e collocamento del minore presso il richiedente tramite provvedimento del giudice.

“In questo caso, si può optare per il pagamento al 100 per cento al genitore collocatario, fermo restando la possibilità dell’altro genitore di modificare la domanda in un momento successivo, optando per il pagamento ripartito al 50 per cento”.

Nessuna documentazione deve essere presentata in fase di domanda a supporto delle modalità di pagamento richieste, ma l’INPS successivamente potrà verificarne il diritto richiedendo ad esempio accordo scritto tra le parti, decreto di separazione, sentenza di separazione o di divorzio.

E, inoltre, l’Istituto specifica:

“L’altro genitore, in ogni caso, potrà chiedere alla Struttura INPS competente il riesame della ripartizione, trasmettendo alla medesima idonea documentazione a comprova.

Le domande che ricadono nella casistica del riesame per la parte relativa alla ripartizione dell’assegno, non saranno più modificabili, dall’altro genitore o dal Patronato”.

Ulteriori dettagli nel testo integrale del messaggio INPS numero 1714 del 20 aprile 2022.

Messaggio INPS numero 1714 del 20 aprile 2022
Assegno unico e universale per i figli a carico di cui al decreto legislativo n. 230/2021. Ulteriori chiarimenti su maggiorazioni per il nucleo per figli maggiorenni e genitori separati

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