Contributi Covid erogati dalla PA, si applica l’IVA? Dipende dalla norma

Contributi Covid erogati dalla PA, si applica l'IVA? Dipende dalla norma e dal rapporto tra ente erogatore e beneficiari. Analizzando gli aiuti destinati alle imprese del trasporto pubblico locale, l'Agenzia delle Entrate mette in luce i fattori da valutare per il corretto trattamento fiscale nella risoluzione numero 22 del 31 marzo 2021.

Contributi Covid erogati dalla PA, si applica l'IVA? Dipende dalla norma

Contributi Covid erogati dalla PA, Pubblica Amministrazione: quando si applica l’IVA?

Dipende dalla norma e dal rapporto tra ente erogatore e beneficiari che ne deriva: per stabilire che l’imposta sul valore aggiunto non è dovuta bisogna escludere che le somme possano essere qualificate come corrispettivi per prestazioni di servizi o cessioni di beni.

L’Agenzia delle Entrate mette in luce i fattori da valutare nella risoluzione numero 22 del 31 marzo 2021.

Lo spunto per fare luce sulle regole da seguire è l’analisi degli aiuti destinati alle imprese del trasporto pubblico locale per l’emergenza coronavirus.

Contributi Covid erogati dalla PA, si applica l’IVA? Dipende dalla norma

Sotto la lente di ingrandimento dell’Amministrazione finanziaria c’è l’articolo 200 del Decreto Rilancio che prevede per le imprese del trasporto pubblico locale l’erogazione di contributi Covid 19 erogati dalle Regioni e dalle Province autonome a titolo di ristoro dei mancati ricavi realizzati.

500 milioni le risorse messe in campo per compensare le perdite registrate, a cui il Decreto Agosto ha aggiunto altri 400 milioni di euro da utilizzare, nel limite di 300 milioni di euro, “anche per il finanziamento di servizi aggiuntivi di trasporto pubblico locale e regionale, destinato anche a studenti, occorrenti per fronteggiare le esigenze trasportistiche conseguenti all’attuazione delle misure di contenimento derivanti dall’applicazione delle Linee Guida per l’informazione agli utenti e le modalità organizzative per il contenimento della diffusione del COVID-19 in materia di trasporto pubblico e le Linee Guida per il trasporto scolastico dedicato”.

Con la risoluzione numero 22 del 31 marzo 2021, l’Agenzia delle Entrate mette in luce alcuni elementi rilevanti per verificare se è necessario applicare l’IVA che emergono direttamente dal testo della norma:

  • definisce le somme come erogazioni finalizzate a sostenere il settore attraverso contributi pubblici a fondo perduto, di natura non strutturale;
  • definisce lo scopo dell’erogazione, ovvero mitigare l’impatto degli effetti negativi sulle imprese del settore dei trasporti pubblici locali causati dall’emergenza sanitaria
  • rinvia le modalità per il concreto riconoscimento del contributo a un decreto interministeriale che, a sua volta, specifica che gli aiuti per il settore del trasporto pubblico si configurano come contributi in conto gestione.

Alle imprese interessate non è richiesto alcun adempimento per l’accesso, solo l’obbligo di trasmissione all’Osservatorio per le politiche del trasporto pubblico dei dati economici strumentale alla ripartizione delle risorse disponibili.

Gli enti territoriali, poi, assegnano ed erogano il contributo sulla base delle somme assegnate dallo Stato.

Nel riconoscimento dei contributi Covid non c’è alcuna discrezionalità da parte della PA che provvede alla distribuzione degli aiuti e anche se le imprese e gli enti territoriali sono legati da un contratto di servizio, le cifre corrisposte non possono essere qualificate come pagamento di specifici servizi resi nell’ambito di un rapporto giuridico di natura contrattuale.

L’Agenzia delle Entrate, infatti, sottolinea:

“Nella fattispecie rappresentata l’ente territoriale erogante non opera quale parte contrattuale, bensì come organo delegato dal soggetto pubblico identificato dalla norma e la natura dell’erogazione assume connotato di contributo, in quanto al riconoscimento della stessa non corrisponde nessun obbligo in capo al soggetto ricevente”.

Alla luce dell’analisi non sembrano esserci dubbi: questa tipologia di contributi Covid resta fuori dal campo di applicazione dell’IVA, ai sensi dell’articolo 2 del d.P.R. n. 633 del 1972.

Infine, il documento sottolinea:

Giova tuttavia rilevare che il parere reso nella presente risoluzione riguarda esclusivamente i contributi erogati in assenza di “servizi aggiuntivi”.

A seguito delle disposizioni del citato articolo 44 del D.L. n. 104/2020, infatti, il Fondo di cui all’articolo 200 del D.L. n. 34/2020 attualmente accoglie componenti di differente natura, essendo previsto che una quota dello stesso (pari, in particolare, alla somma di 300 milioni incrementata di altri 100 milioni dal D.L. n. 149/2020) potrà essere utilizzata “anche per il finanziamento di servizi aggiuntivi di trasporto pubblico locale e regionale…”.

Contributi Covid erogati dalla PA, si applica l’IVA? Fondamentale verificare il rapporto che si configura

In linea generale, l’Agenzia delle Entrate con la risoluzione numero 22 del 31 marzo 2021 chiarisce che per stabilire se bisogna applicare l’IVA sui contributi erogati dalla Pubblica Amministrazione bisogna verificare alcuni aspetti chiave:

  • qualificare il rapporto giuridico che lega la Pubblica Amministrazione erogante al soggetto ricevente;
  • analizzare i relativi meccanismi d’interrelazione e gli accordi sottostanti;
  • distinguendo l’ipotesi dei contributi da quella dei corrispettivi.

I contributi in senso stretto, in quanto semplici movimentazioni di denaro, sono escluse dal campo di applicazione dell’imposta, mentre le somme configurabili come corrispettivi per prestazioni di servizi o cessioni di beni si considerano rilevanti ai fini IVA.

L’operazione deve essere considerata imponibile quando c’è un rapporto giuridico per il quale il compenso ricevuto rappresenta il controvalore effettivo del servizio prestato all’utente. Mentre si esclude il presupposto oggettivo di applicazione dell’IVA, solo nel caso in cui non ci sia alcuna correlazione tra l’attività finanziata e il denaro ricevuto.

Il documento, infine, chiarisce qual è in linea generale il punto di partenza per valutare gli elementi determinanti per l’applicazione dell’IVA:

“La qualificazione di una erogazione deve essere effettuata innanzitutto avendo riguardo alle norme di legge che l’hanno istituita. Quando, invece, non sia possibile riscontrare nella legge elementi che inequivocabilmente qualifichino l’erogazione specifica nel senso di contributo o corrispettivo, si dovrà fare ricorso ai criteri suppletivi individuati dalla citata circolare n. 34/E, secondo l’ordine gerarchico ivi indicato (ovvero, acquisizione da parte dell’ente erogante dei risultati dell’attività finanziata; previsione di una clausola risolutiva espressa o di risarcimento del danno da inadempimento; presenza di una responsabilità contrattuale)”.

Tutti i dettagli nel testo integrale della risoluzione numero 22 del 31 marzo 2021.

Agenzia delle Entrate - Risoluzione numero 22 del 31 marzo 2021
Regime IVA applicabile ai “contributi in conto gestione” erogati ex articolo 200 comma 1, primo periodo e 2 del Decreto Legge 19 maggio 2020, n. 34.

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