Bonus, indennità, aiuti Covid tutti detassati: la novità nella conversione del DL Ristori

Rosy D’Elia - Imposte

Bonus, indennità, aiuti Covid tutti detassati: le somme ricevute a causa dell'emergenza coronavirus non concorrono alla formazione del reddito. La novità è contenuta nella legge di conversione del Decreto Ristori approvata in Senato il 15 dicembre 2020.

Bonus, indennità, aiuti Covid tutti detassati: la novità nella conversione del DL Ristori

Bonus, indennità, aiuti Covid tutti detassati: è questa una delle novità contenute nella legge di conversione del Decreto Ristori, che raccoglie tutti i provvedimenti omonimi adottati tra la fine di ottobre e la fine di novembre. Il maxi testo è stato approvato al Senato il 15 dicembre 2020.

Si stabilisce che le somme ricevute dai contribuenti a causa dell’emergenza coronavirus non concorrono alla formazione del reddito.

Lo stesso trattamento fiscale si applica a tutte le misure previste dall’inizio della crisi epidemiologica, non solo agli strumenti di sostegno previsti dai Decreti Ristori.

Bonus, indennità, aiuti Covid tutti detassati con le novità della conversione del DL Ristori

La detassazione delle somme concesse per contrastare gli effetti economici della pandemia è stata già prevista dall’inizio dell’emergenza per alcuni aiuti specifici: i contributi a fondo perduto e i diversi bonus Covid, solo per fare due esempi.

Con la novità inserita nella legge di conversione del Decreto Ristori, assume una portata ampia e generale: indennità, contributi e strumenti di sostegno erogati in base alle disposizioni dei diversi provvedimenti emergenziali non sono inclusi nella base imponibile sui cui vengono calcolate le imposte sui redditi e l’IRAP dovute.

A prevederlo è l’articolo 10 bis del nuovo testo del Decreto Ristori: Detassazione di contributi, di indennità e di ogni altra misura a favore di imprese e lavoratori autonomi, relativi all’emergenza COVID-19.

La possibilità di non far concorrere le somme alla formazione del reddito si applica, “nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19”, e successive modifiche, alle misure deliberate successivamente alla dichiarazione dello stato di emergenza sul territorio nazionale avvenuta con delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, e successive proroghe”, si legge nel testo.

Bonus, indennità, aiuti Covid tutti detassati: non concorrono alla formazione del reddito

Il maxi Decreto Ristori definisce nel dettaglio come funziona la detassazione: bonus, contributi e indennità “non concorrono alla formazione del reddito imponibile ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell’imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) e non rilevano ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917”.

Lo stesso trattamento fiscale spetta sia ai soggetti esercenti impresa, arte o professione che ai lavoratori autonomi beneficiari degli aiuti Covid.

E l’esclusione dal reddito imponibile si applica ai contributi e alle indennità “di qualsiasi natura erogati in via eccezionale a seguito dell’emergenza epidemiologica da COVID-19” che devono, quindi, essere diversi da quelli che venivano già concessi prima della crisi epidemiologica.

Non c’è alcuna distinzione in base all’ente che ha corrisposto le somme: la detassazione vale per bonus e contributi da chiunque erogati e indipendentemente dalle modalità di fruizione e contabilizzazione.

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