Aiuti Covid per artisti, autori e musicisti: non si applicano le ritenute Irpef. A chiarirlo, mettendo in luce le regole per l'applicazione dell'articolo 10 bis della conversione in legge del Decreto Ristori, è l'Agenzia delle Entrate con la risposta all'interpello numero 46 del 19 gennaio 2021.
Aiuti Covid per artisti, autori, musicisti e lavoratori autonomi nell’ambito della riscossione dei diritti d’autore, si applicano le ritenute Irpef? Anche i contributi previsti dall’articolo 90 del Decreto Cura Italia possono rientrare nel regime di esenzione previsto dalla legge di conversione del DL Ristori.
A chiarirlo è l’Agenzia delle Entrate con la risposta all’interpello numero 46 del 19 gennaio 2021.
Come di consueto, lo spunto per fare luce sulle regole da applicare arriva dall’analisi di un caso pratico.
Aiuti Covid per artisti, autori e musicisti: non si applicano le ritenute Irpef
Protagonista è un’associazione che gestisce i diritti di artisti e musicisti. All’Agenzia delle Entrate si rivolge proprio per verificare se i contributi previsti dall’articolo 90 del Decreto Cura Italia siano da assoggettare a ritenute Irpef.
Con la risposta all’interpello numero 46 del 19 gennaio 2021, si chiarisce che “i contributi per il sostegno degli autori, degli artisti interpreti ed esecutori, e dei lavoratori autonomi che svolgono attività di riscossione dei diritti d’autore, erogati ai sensi dell’articolo 90 del decreto Cura Italia, in fase di erogazione non siano da assoggettare a ritenuta alla fonte a titolo di acconto Irpef e, conseguentemente, non siano imponibili nei confronti dei percettori”.
È stato previsto, infatti, per tutti gli aiuti Covid anche un particolare trattamento fiscale, messo nero su bianco dall’articolo 10 bis del Decreto Ristori, che è stato inserito in sede di conversione in legge.
Nel testo, infatti, si legge:
“I contributi e le indennità di qualsiasi natura erogati in via eccezionale a seguito dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 e diversi da quelli esistenti prima della medesima emergenza, da chiunque erogati e indipendentemente dalle modalità di fruizione e contabilizzazione, spettanti ai soggetti esercenti impresa, arte o professione, nonché ai lavoratori autonomi, non concorrono alla formazione del reddito imponibile ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell’imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) e non rilevano ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917”.
Aiuti Covid per artisti, autori e musicisti: niente ritenute Irpef, rientrano nel regime di esenzione
Si tratta, quindi, di un regime di esenzione applicabile a tutti gli aiuti Covid concessi in seguito alla crisi epidemiologica.
Tra questi rientra pienamente anche il contributo previsto dall’articolo 90 del Decreto Cura Italia.
E infatti, il primo della lunga serie di decreti emergenziali ha destinato la quota dei compensi incassati nel 2019 per la riproduzione privata di fonogrammi e videogrammi, prevista dalla legge numero 633 del 22 aprile 1941, e solitamente impiegata per progetti elaborati da giovani artisti e dalle scuole al sostegno delle seguenti categorie:
- autori;
- artisti interpreti;
- esecutori;
- lavoratori autonomi che svolgono attività di riscossione dei diritti d’autore in base ad un contratto di mandato con rappresentanza con gli organismi di gestione collettiva.
Obiettivo della misura? Arginare gli effetti economici della pandemia.
Non c’è dubbio, quindi, che anche questa particolare forma di aiuti covid abbia tutti i requisiti per beneficiare dell’esenzione stabilita dall’articolo 10-bis del Decreto Ristori.
Tutti i dettagli nel testo integrale della risposta all’interpello numero 46 del 19 gennaio 2021.
Articolo originale pubblicato su Informazione Fiscale qui: Aiuti Covid per artisti, autori e musicisti: non si applicano le ritenute Irpef