Via libera al contratto di rioccupazione e ad altre misure per il lavoro: arriva l’ok dell’Europa

Eleonora Capizzi - Leggi e prassi

Ok al contratto di rioccupazione e alle altre misure per il lavoro: la Commissione Europea, con un comunicato stampa del 14 luglio 2021, annuncia di aver dato il via libera a un piano da 2,5 miliardi di euro che permetterà l'effettività degli esoneri contributivi, fino ad ora in attesa di approvazione.

Via libera al contratto di rioccupazione e ad altre misure per il lavoro: arriva l'ok dell'Europa

Sui blocchi di partenza il contratto di rioccupazione e altre misure a sostegno del lavoro, come quella dell’esonero contributivo in favore degli autonomi: arriva il tanto atteso ok dall’Europa sul regime da 2,5 miliardi di euro previsto per mettere in atto questi strumenti.

Con il comunicato stampa del 14 luglio 2021 la Commissione Europea annuncia di aver approvato l’utilizzo delle risorse che permetteranno l’esenzione dal versamento dei contributi previdenziali per datori di lavoro, da una parte, e professionisti, dall’altra, così come previsto dal Decreto Sostegni bis e dalla Legge di Bilancio 2021.

Si ricorda, infatti, che il contratto di rioccupazione e l’esonero contributivo per autonomi e partite IVA erano subordinati all’autorizzazione UE nell’ambito del quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato previste a sostegno dell’economia in emergenza Covid.

Via libera al contratto di rioccupazione e alle altre misure per il lavoro: arriva l’ok dell’Europa

Per far partire il contratto di rioccupazione e l’esonero integrale dal versamento dei contributi ad esso collegato, si attendeva il benestare dell’Europa che, come annunciato dalla Commissione nel comunicato stampa del 14 luglio è finalmente arrivato.

In base alla misura, infatti, al datore di lavoro verrebbe riconosciuto un esonero contributivo del 100 per cento per un massimo di 6.000 euro annui sulle assunzioni effettuate dal 1° luglio 2021 al 31 ottobre 2021, a patto che venga attuato un progetto, della durata massima di sei mesi, finalizzato ad adeguare le competenze professionali del lavoratore.

Il beneficio, tuttavia, risultava nei fatti in standby dato che, come si legge nell’art. 41 comma 9 del Decreto Sostegni bis che ha introdotto la misura, l’esonero è concesso “ai sensi della sezione 3.1 della comunicazione della Commissione europea C(2020) 1863 final, recante un Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19”.

In buona sostanza, c’era bisogno che la Commissione accertasse che la misura fosse uno strumento necessario, opportuno e proporzionato per porre rimedio al grave crisi economica e occupazionale sofferta dall’Italia.

Lo sgravio del 100 per cento riguarda tutti contributi dovuti, eccetto premi e contributi INAIL, ed è concesso a tutti i datori di lavoro privati, ad esclusione del settore agricolo e del lavoro domestico che, nei sei mesi precedenti all’assunzione, non abbiano proceduto a licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo o a licenziamenti collettivi nella medesima unità produttiva.

Questo, del resto, è solo il quadro generale descrittivo della misura a cui dovranno essere affiancati chiarimenti di tipo operativo, forse da parte anche dello stesso Ministero del Lavoro, ma sicuramente da parte dell’INPS.

Lavoratori autonomi e professionisti, il nulla osta dell’Europa sblocca l’esonero

Il via libera della Commissione Europea sull’utilizzo delle risorse ha di fatto sbloccato un’altra misura ritenuta necessaria per risollevare parte dei lavoratori italiani che hanno sofferto le conseguenze del Covid.

Si tratta dell’esonero di contributi per autonomi e partite IVA introdotto dalla Legge di Bilancio 2021 per cui è stato firmato già il decreto attuativo che però non è stato ancora pubblicato in Gazzetta Ufficiale in attesa dell’autorizzazione dell’UE.

L’esenzione è riconosciuta ai lavoratori autonomi e ai professionisti, anche iscritti a Casse di previdenza di categoria, nel caso in cui abbiano subito nel 2020 una riduzione di fatturato o di corrispettivi pari almeno al 33 per cento rispetto all’anno precedente sempre che non siano stati superati i 50.000 euro di reddito annuo nel 2019.

Tra l’altro, le modalità di verifica dei requisiti per l’accesso alla misura sono state modificate dalla legge di conversione al Decreto Sostegni bis, ora in fase di approvazione. Per fruire dell’agevolazione, infatti, i destinatari devono soddisfare il requisito della regolarità contributiva che deve essere accertata dall’ente concedente, l’INPS o la Cassa.

In una prima versione della norma il controllo doveva essere posticipato rispetto alla concessione del beneficio al 1° marzo 2022, ma su richiesta della Ragioneria Generale dello Stato il termine è stato anticipato al 1° novembre 2021.

La legge con questa disposizione, si ricorda, è stata approvata alla camera il 14 luglio e sta proseguendo il suo iter d’esame al Senato che dovrebbe concludersi entro il 24 luglio.

Si rimane comunque in attesa di aggiornamenti sul fronte operativo anche di questa misura in vista della prossima pubblicazione del Decreto Attuativo e di indicazioni più dettagliate sulle modalità di fruizione del benefico.

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