L'assicurazione INAIL nelle scuole diventa una tutela strutturale a partire dal 2026. Tutelati anche gli studenti impegnati in progetti scuola-lavoro
La copertura assicurativa dell’INAIL per i docenti e gli studenti in caso di incidenti e infortuni all’interno degli istituti scolastici diventa una tutela strutturale dal 2026.
La misura era stata introdotta nel 2023 e poi prorogata anche a tutto l’anno in corso.
A prevederlo è la legge di conversione del decreto Università, Scuola e Salute, il n. 90/2025, pubblicata lo scorso agosto in Gazzetta Ufficiale.
Il provvedimento estende a regime la tutela e prevede una copertura finanziaria crescente: dai 5 i milioni di euro stanziati per l’ultimo quadrimestre del 2025 ai 13 milioni di euro dal 2034.
Ulteriori novità sono arrivate con il nuovo decreto Sicurezza sul lavoro, il n. 159/2025, il quale estende la tutela anche per gli infortuni in itinere degli studenti impegnati in progetti di scuola-lavoro.
Vediamo come funziona l’assicurazione nelle scuole.
Assicurazione INAIL nelle scuole strutturale dal 2026: come funziona?
L’assicurazione INAIL per le scuole, in particolare nei confronti di studenti e insegnanti, diventa strutturale.
Lo avevano anticipato i Ministri del Lavoro, Marina Calderone, e dell’Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara lo scorso aprile e poi ad agosto è arrivata la conferma con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale si chiude l’iter di conversione in legge del decreto Università, Scuola e Salute, il n. 90/2025.
Dal 2026, dunque, è prevista l’estensione a regime dell’assicurazione INAIL nella scuola. La tutela assicurativa in favore di studenti e personale docente pertanto sarà strutturale a partire dall’anno scolastico 2025/2026.
Gli ultimi due anni hanno rappresentato un periodo di sperimentazione, dove la tutela era stata rinnovata di volta in volta. Ora, invece, l’assicurazione per gli alunni e gli insegnanti di tutte le scuole diventa una misura strutturale.
L’articolo 2-ter della legge n. 109/2025 stabilisce una copertura finanziaria crescente. Per l’attuazione della tutela si prevede lo stanziamento di 5 i milioni di euro per l’ultimo quadrimestre del 2025. Dal 2027 sono stimate coperture progressivamente in aumento fino a raggiungere i 13,03 milioni di euro dal 2034.
“Si tratta di uno sforzo senza precedenti da parte del Governo e della maggioranza, con uno stanziamento notevole. Un impegno mantenuto a tutela dei nostri insegnanti e dei più giovani, per aiutare a proteggerli e a creare una nuova cultura della sicurezza nei luoghi di lavoro.”
Aveva sottolineato in estate la Ministra Calderone.
Con il nuovo DL Sicurezza sul lavoro sono arrivate anche altre novità. Il decreto n. 159/2025, in vigore dal 31 ottobre, interviene non solo sulla formazione e sulla tutela di lavoratori e lavoratrici ma anche degli studenti.
Viene estesa, infatti, l’assicurazione INAIL già prevista per studenti e docenti di ogni ordine e grado anche agli eventuali infortuni in itinere (cioè quelli che avvengono nel tragitto casa-lavoro) degli studenti impegnati nei percorsi di formazione scuola-lavoro.
In aggiunta, le convenzioni stipulate tra scuole e imprese ospitanti non potranno più prevedere attività di formazione scuola-lavoro nelle lavorazioni ad elevato rischio per gli studenti.
Come funziona l’assicurazione INAIL nelle scuole
Studenti e personale scolastico dunque potranno beneficiare della copertura assicurativa INAIL contro gli infortuni senza preoccupazioni legate ad una eventuale scadenza dei termini di applicazione.
La tutela opera per tutti gli eventi lesivi occorsi per finalità lavorative, anche se non collegati con il rischio specifico dell’attività assicurata.
Studenti e docenti, pertanto, sono assicurati per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali che si verificano nei luoghi di svolgimento delle attività didattiche e di laboratorio e loro pertinenze.
L’obbligo di assicurazione comprende, se non sono già previste dall’articolo 4, comma 1, numero 5), del Testo unico delle disposizioni per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali (DPR n. 1124/1965), le persone che rientrano nelle seguenti categorie:
- il personale scolastico delle scuole del sistema nazionale di istruzione e delle scuole non paritarie, nonché il personale del sistema di istruzione e formazione professionale (IeFP), dei percorsi di istruzione e formazione tecnica superiore (IFTS), dei percorsi di formazione terziaria professionalizzante (ITS Academy) e dei Centri provinciali per l’istruzione degli adulti (CPIA);
- gli esperti esterni comunque impiegati nelle attività di docenza;
- gli assistenti addetti alle esercitazioni tecnico-scientifiche e alle attività laboratoriali;
- il personale docente e tecnico-amministrativo, nonché ausiliario, delle istituzioni della formazione superiore, i ricercatori e i titolari di contratti o assegni di ricerca;
- gli istruttori dei corsi di qualificazione o riqualificazione professionale o di addestramento professionale anche aziendali, o dei cantieri-scuola, comunque istituiti o gestiti, nonché i preparatori;
- gli alunni e gli studenti delle scuole del sistema nazionale di istruzione e delle scuole non paritarie nonché del sistema di istruzione e formazione professionale (IeFP), dei percorsi di istruzione e formazione tecnica superiore (IFTS), dei percorsi di formazione terziaria professionalizzante (ITS Academy) e dei Centri provinciali per l’istruzione degli adulti (CPIA), gli studenti delle università e delle istituzioni dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM), limitatamente agli eventi verificatisi all’interno dei luoghi di svolgimento delle attività didattiche o laboratoriali, e loro pertinenze, o comunque avvenuti nell’ambito delle attività inserite nel Piano triennale dell’offerta formativa e nell’ambito delle attività programmate dalle altre Istituzioni già indicate;
- gli allievi dei corsi di qualificazione o riqualificazione professionale o di addestramento professionale anche aziendali, o dei cantieri scuola, comunque istituiti o gestiti.
In caso di infortunio e malattia professionale occorsi al personale docente e agli studenti, la scuola ha l’obbligo di inoltrare la comunicazione di infortunio, la denuncia/comunicazione di infortunio e la denuncia di malattia professionale per via telematica all’Istituto.
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