Apprendistato di primo livello: dall’attivazione alla durata, le linee guida del Ministero del Lavoro

Francesco Rodorigo - Leggi e prassi

Il Ministero del Lavoro con la circolare n. 12 del 6 giugno 2022 mette a disposizione le linee guida sull'apprendistato di primo livello. Si tratta di un contratto di lavoro rivolto a soggetti tra i 15 e i 25 anni inseriti in un percorso scolastico e/o formativo. La circolare fornisce chiarimenti interpretativi su durata, attivazione, valutazione, certificazione delle competenze e garanzie assicurative.

Apprendistato di primo livello: dall'attivazione alla durata, le linee guida del Ministero del Lavoro

Apprendistato di primo livello, il Ministero del Lavoro fornisce le linee guida, dalle regole in materia di attivazione fino alla durata del contratto.

I chiarimenti, condivisi con Regioni, Parti sociali, INPS, INAIL, INL, ANPAL e INAPP, sono contenuti nella circolare n.12 del 6 giugno 2022.

L’obiettivo del contratto di apprendistato di primo livello è permettere ai giovani tra 15 e 25 anni di conseguire un titolo di studio di maturità tramite un percorso di formazione duale.

Al termine è possibile proseguire il rapporto di lavoro, prorogando il contratto o assumendo l’apprendista, e in ogni caso durante il percorso formativo vanno rispettati gli obblighi relativi alla durata e alle garanzie assicurative.

Inoltre, è possibile instaurare un rapporto di apprendistato per attività familiari non occasionali, così come è possibile che gli apprendisti vengano assunti da datori di lavoro che hanno sede legale o operativa in una regione diversa da quella dell’istituto di formazione.

Sono questi alcuni dei punti chiariti dal Ministero del Lavoro con la circolare n. 12 del 6 giugno 2022. Di seguito gli aspetti più importanti relativi al contratto di apprendistato di primo livello.

Apprendistato di primo livello: dall’attivazione alla durata, le linee guida del Ministero del Lavoro

Tramite la circolare n. 12 del 6 giugno 2022, il Ministero del Lavoro ha fornito chiarimenti in relazione all’apprendistato di primo livello.

Le linee guida arrivano dopo un processo di confronto avviato alla fine del 2019 e il documento è il risultato di un percorso condiviso con le Regioni, le Parti sociali ed economiche, INPS, INAIL, INL, ANPAL e INAPP.

La circolare, dunque, fornisce chiarimenti interpretativi rispetto alle disposizioni in materia previste dal decreto legislativo n. 81 del 2015, che disciplina i contratti di lavoro e inquadra l’apprendistato come:

“un contratto di lavoro a tempo indeterminato finalizzato alla formazione e alla occupazione dei giovani.”

Il contratto di apprendistato di primo livello è riservato ai giovani di età compresa tra i 15 e i 25 anni e inseriti all’interno di un percorso scolastico e/o formativo.

In questo modo possono conseguire un diploma di maturità svolgendo un percorso di formazione duale, cioè realizzato in parte presso l’istituzione formativa e in parte presso l’azienda, e regolato dal PFI, il piano formativo individuale.

L’obiettivo è quello di favorire l’ingresso dei giovani nel mondo del lavoro, sviluppando le competenze necessarie, e ridurre il gap tra le competenze richieste dal mercato e quelle acquisite dai percorsi di formazione.

Il documento fornisce le linee guida per favorire l’applicazione del contratto di apprendistato di primo livello in maniera uniforme su tutto il territorio nazionale.

Apprendistato di primo livello, condizioni di attivazione e durata del contratto

Per attivare l’apprendistato di primo livello, è necessario che il soggetto sia regolarmente iscritto ad un percorso formativo.

Il contratto può essere attivato:

  • prima dell’avvio del percorso formativo, purché il soggetto risulti già iscritto;
  • all’avvio del percorso formativo;
  • dopo l’avvio del percorso formativo, a condizione che siano rispettati i limiti di durata minima (6 mesi) e di orario minimo.

I percorsi della IeFP, istruzione e formazione professionale, devono essere approvati dall’amministrazione regionale competente.

Il monte ore contrattuale deve tenere conto sia delle ore di formazione sia delle ore lavorative. I contratti part-time prevedono la riduzione solamente delle ore di lavoro.

I limiti di durata del contratto di apprendistato sono stabiliti dagli artt. 42 e 43 del decreto legislativo n. 81/2015.

La durata minima è di 6 mesi, mentre la durata massima è 4 anni.

Il termine conclusivo si associa solitamente all’esame finale. In questo caso il contratto può essere recesso oppure si può proseguire con il rapporto di lavoro per cui il contratto di apprendistato di primo livello:

  • diventa un normale rapporto a tempo indeterminato (art. 42, comma 4, del d.lgs. n. 81/2015);
  • viene prorogato fino ad un anno (art. 43, comma 4 del d.lgs. n. 81/2015 e art. 4, comma 2, lett. a) - b) del D.M. 12 ottobre 2015);
  • si trasforma in apprendistato professionalizzante (art. 43, comma 9, del d.lgs. n. 81/2015).

Gli istituti devono comunicare alle aziende l’esito degli esami entro 3 giorni dalla pubblicazione in modo da consentire una eventuale proroga o trasformazione del contratto nei tempi previsti per la comunicazione obbligatoria.

Apprendistato di primo livello: valutazione delle competenze e garanzie assicurative

In merito alla valutazione e alla certificazione delle competenze, sia il tutor aziendale, sia quello dell’istituto di formazione devono indicare nel PFI le attività svolte e le competenze acquisite come previsto dagli standard formativi di riferimento.

Nel contratto di primo livello l’apprendista assume lo status di studente-lavoratore. Le due dimensioni non sono alternative ma complementari.

Di conseguenza, gli viene riconosciuta la relativa retribuzione e contribuzione per l’attività lavorativa svolta così come tutte le tutele previste:

  • assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali;
  • assicurazione contro le malattie;
  • assicurazione contro l’invalidità e vecchiaia;
  • maternità;
  • assegno familiare;
  • assicurazione sociale per l’impiego.

Il datore di lavoro non è obbligato alla contribuzione per le ore di formazione svolte.

In caso di sospensione involontaria dell’attività l’apprendista può giustificare l’assenza:

  • come studente, secondo le regole dell’istituzione formativa.
  • come lavoratore, secondo le regole previste per legge per dalla contrattazione collettiva.

In caso di sospensione involontaria il PFI prevede modalità di formazione a distanza.

Inoltre, è possibile instaurare rapporti di apprendistato di primo livello nel caso in cui i familiari svolgano attività non occasionale in favore del coniuge o dei parenti senza sanzioni o provvedimenti di disconoscimento.

L’apprendista, infine, può essere assunto a lavorare presso un’azienda con sede legale o operativa in una regione diversa da quella in cui si trova l’istituto di formazione.

Gli aspetti relativi alla formazione faranno riferimento alle norme della regione in cui ha sede l’istituto formativo che eroga il percorso.

Ministero del Lavoro - Circolare n. 12 del 6 giugno 2022
Il contratto di apprendistato di primo livello, ai sensi dell’articolo 43 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, e del decreto interministeriale 12 ottobre 2015.

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