Rottamazione cartelle, riammissione a effetto zero per i decaduti dal concordato

La riammissione alla rottamazione quater delle cartelle non salva i decaduti dal concordato preventivo biennale. I chiarimenti dell'Agenzia delle Entrate

Rottamazione cartelle, riammissione a effetto zero per i decaduti dal concordato

Rottamazione quater delle cartelle, riammissione senza effetti per i decaduti dal concordato preventivo biennale.

A chiarirlo l’Agenzia delle Entrate, che affronta il tema del venir meno degli effetti del patto con il Fisco in caso di debiti tributari e contributivi di importo complessivo pari o superiore a 5.000 euro.

Lo stop della definizione agevolata, a causa del mancato pagamento delle rate, comporta l’immediata cessazione della proposta del Fisco e la domanda di riammissione alla rottamazione quater è a impatto zero.

Rottamazione cartelle, riammissione a effetto zero per i decaduti dal concordato

È la risposta all’interpello n. 176 pubblicata oggi, 7 luglio 2025, a fornire chiarimenti sugli effetti della riammissione alla rottamazione quater sul fronte del concordato preventivo biennale.

Vale la pena ricordare che il patto con il Fisco prevede come requisito d’accesso l’assenza di debiti tributari e contributivi di importo pari o superiore a 5.000 euro. Le somme oggetto di provvedimenti di sospensione o rateazione non concorrono al calcolo della soglia, fino alla decadenza dei relativi benefici.

La presenza di debiti sopra-soglia è quindi condizione ostativa ma anche causa di decadenza, ad eccezione delle ipotesi di “sospensione o rateazione”, fattispecie che riguarda anche l’inclusione delle somme nella rottamazione quater delle cartelle.

La decadenza dalla rottamazione dopo l’accettazione della proposta di concordato preventivo biennale comporta quindi la cessazione degli effetti del patto siglato, in automatico e per ambedue i periodi d’imposta.

La riammissione alla definizione agevolata, per effetto di quanto previsto dall’articolo 3-bis del decreto legge n. 202 del 2024, non permette di “correre ai” ripari.

Questo quanto evidenziato dall’Agenzia delle Entrate, sottolineando come la presentazione della domanda entro il 30 aprile scorso non estende al concordato preventivo biennale gli effetti positivi della possibilità di risalire sul treno dei beneficiari della procedura di definizione agevolata.

Agenzia delle Entrate - risposta n. 176/2025
Riammissione alla rottamazione quater e concordato preventivo biennale, scarica i chiarimenti pubblicati il 7 luglio 2025

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