Iper ammortamento fuori dal concordato preventivo biennale

Sandra Pennacini - Dichiarazione dei redditi

Con la conversione in legge del decreto n. 38/2026 l'iper ammortamento esce dal perimetro del concordato preventivo biennale. Lo scomputo dal reddito elimina le penalizzazioni sugli investimenti, anche se il pesante iter ammnistrativo scoraggia le imprese di minori dimensioni

Iper ammortamento fuori dal concordato preventivo biennale

L’intersezione tra le diverse norme introdotte nel nostro sistema fiscale, sempre più complesso e stratificato, spesso mette alla prova il legislatore stesso, costretto a continue modifiche; talune meramente finalizzate a tentare di rendere il quadro più organico e coerente.

In questo contesto si colloca l’ennesima modifica apportata alla disciplina del concordato preventivo biennale (CPB) da parte dell’articolo 7-bis del decreto-legge 27 marzo 2026, n. 38 (c.d. Decreto fiscale, convertito con modificazioni dalla legge 20 maggio 2026).

La novità dispone che l’iper-ammortamento, introdotto dalla Legge di Bilancio 2026 (Legge n. 199/2025) – assuma lo status di “variabile non concordabile”, ovverosia possa essere portato in diminuzione del reddito, anche laddove si tratti di reddito concordato e non effettivo.

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Nessuna penalizzazione per chi investe: scomputo totale dal reddito concordato

L’inserimento dell’iper-ammortamento tra le variabili non concordabili comporta che i contribuenti, i quali scelgono di aderire al patto con il fisco, non vedranno vanificati i benefici fiscali connessi agli investimenti agevolati effettuati.

Grazie all’ultima modifica introdotta al D. Lgs. 13/2024, infatti, anche in caso di adesione al CPB il contribuente conserva la piena facoltà di dedurre dal reddito concordato l’eventuale quota di iper-ammortamento spettante, riducendo la base imponibile su cui liquidare le imposte.

Questo meccanismo di salvaguardia si applica con effetto immediato, a partire dall’anno d’imposta 2026, che coincide con il primo anno di potenziale effettuazione degli investimenti, e necessaria conclusione dello specifico iter, finalizzati a giovarsi dell’iper-ammortamento.

Di conseguenza, la valutazione di eventuale adesione al CPB non si pone in alcun modo come elemento disincentivante rispetto alle decisioni di investimento in beni materiali e immateriali 4.0 funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale» o finalizzati all’autoproduzione di energia da fonti rinnovabili.

La distinzione con il precedente della maxi-deduzione

La scelta del legislatore di coordinare fin da subito l’iper-ammortamento con le norme afferenti al CPB si pone in discontinuità rispetto a quanto accaduto per la maxi-deduzione del costo del lavoro dipendente (introdotta dall’articolo 4 del D.Lgs. n. 216/2023).

Per quest’ultima misura, infatti, lo status di variabile non concordabile è stato riconosciuto solo in un secondo momento, generando una gestione asimmetrica e “a due velocità” a seconda del biennio di adesione al concordato.

Infatti, tale maxi-deduzione è ammessa in diminuzione del reddito concordato esclusivamente per i contribuenti legati alle adesioni relative al biennio 2025-2026, mentre i soggetti vincolati all’adesione originaria per il biennio precedente (2024-2025) sono rimasti esclusi da tale facoltà.

Per iper-ammortamento, fortunatamente, il percorso è stato diverso. Seppure non immediatamente, all’atto dell’introduzione della misura, il legislatore si è comunque “ricordato” in tempo utile del nuovo beneficio, apportando le necessarie modifiche.

Il prossimo 22 giugno alle 15.00 Sandra Pennacini e Francesco Oliva terranno un webinar live da non perdere in materia di Concordato Preventivo Biennale per le Partite IVA. Si parlerà di come gestire il CPB nella dichiarazione dei redditi 2026, di rinnovo, di questioni contabili, delle flat tax previste, delle ultime novità e di tanto altro. L’appuntamento è in corso di accreditamento per commercialisti ed esperti contabili (per la sola live) e già accreditato per tributaristi. Con l’acquisto del webinar si riceveranno la registrazione del video corso visibile in differita, una guida operativa con schede e schemi di sintesi e una raccolta ragionata di articoli di approfondimento sul tema

Iper-ammortamento e CPB: due platee probabilmente differenti

Se la neutralità dell’iper-ammortamento rispetto al concordato è una notizia da accogliere con indubbio favore, è tuttavia opportuno essere realistici e sottolineare che le platee di riferimento delle due misure sono, con ogni probabilità, diverse.

Infatti, il concordato preventivo biennale è uno strumento concepito e strutturato per rivolgersi alle imprese di dimensioni minori e ai lavoratori autonomi, tant’è che una delle condizioni essenziali è quella di essere contribuente soggetto a ISA, con volumi di ricavi o compensi non superiori a euro 5.164.569 euro.

Al contrario, l’iper-ammortamento della Legge di Bilancio 2026, per via dei suoi requisiti intrinseci e delle sue modalità di calcolo, risulta di primario interesse per realtà industriali di dimensioni strutturalmente maggiori.

Restando aderenti alla norma, la misura prevede una maggiorazione (ai soli fini fiscali) dei costi sostenuti per gli investimenti rientranti negli allegati IV e V della legge di bilancio 2026 e per produzione di energia da fonti rinnovabili.

Per quanto riguarda i moduli fotovoltaici, peraltro, occorre rispettare gli stringenti requisiti stabiliti dall’articolo 12 del decreto-legge n. 181/2023.

Sono previste soglie massime di investimento annui e maggiorazioni “a scaglioni”, come segue:

  • Una maggiorazione del 180% per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro;
  • Una maggiorazione del 100% per la quota di investimenti oltre 2,5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro;
  • Una maggiorazione del 50% per la quota di investimenti oltre 10 milioni di euro e fino a un massimale di 20 milioni di euro.

Si osservi che la norma non prevede una soglia minima di investimento.

Tuttavia, vi è da considerare che i beni agevolabili sono generalmente costosi e, soprattutto, le piccole realtà dovranno valutare bene il da farsi, posto che il decreto attuativo MIMIT del 4 maggio 2026 prevede numerosi e complessi step, il cui costi amministrativi non devono essere ignorati al fine di valutare compiutamente l’operazione nel suo insieme.

Iper-ammortamento: il pesante iter amministrativo scoraggia i piccoli investimenti

A fronte di un risparmio d’imposta teoricamente elevato, l’iter procedurale per l’accesso e il mantenimento del beneficio dell’iper-ammortamento si presenta estremamente pesante, rigido e complesso.

Questo impianto burocratico genera costi amministrativi di rilievo, tali da poter potenzialmente scoraggiare l’accesso alla misura in presenza di investimenti di modesto ammontare. Per tale ragione, l’agevolazione potrebbe risultare di fatto inefficiente per le imprese di minori dimensioni.

La trafila prevede infatti una sequenza di adempimenti e comunicazioni da veicolare esclusivamente sulla piattaforma informatica del Gestore dei servizi energetici (Gse):

  • Comunicazione preventiva: l’impresa deve trasmettere una comunicazione iniziale per ciascuna struttura produttiva, indicando i dati identificativi, la tipologia e l’ammontare degli investimenti, nonché la data prevista di interconnessione o entrata in funzione.
  • Comunicazione di conferma: da inviare entro sessanta giorni dall’esito positivo del Gse, per attestare il pagamento di un acconto pari almeno al 20% del costo di acquisizione dei beni, con l’indicazione dei dati delle relative fatture.
  • Comunicazione di completamento, da inviare al completamento ed ad avvenuta interconnessione, corredata da perizia e certificazione del revisore.
  • Comunicazioni periodiche annuali: per garantire il monitoraggio costante della misura, l’impresa è obbligata a trasmettere una comunicazione periodica entro il 20 gennaio di ciascun anno (con i dati sugli investimenti effettuati e la previsione di utilizzo), seguita entro il 30 giugno da una comunicazione integrativa contenente il piano di ammortamento e le quote di incentivo imputate a bilancio.

La comunicazione di completamento: il peso di perizia e certificazione

Come si è detto, iter dell’iper-ammortamento è lungo e complesso, tanto più che nella comunicazione di completamento non è ammessa l’autocertificazione di alcun aspetto, indipendentemente dalle somme in gioco. Nello specifico, sono obbligatoriamente richiesti:

  • Una perizia tecnica asseverata: completa di dettagliate analisi tecniche, finalizzata a comprovare le caratteristiche tecnologiche dei beni, la loro inclusione negli elenchi degli allegati di legge e l’avvenuta interconnessione ai sistemi informativi di fabbrica. Tale perizia deve essere rilasciata esclusivamente da un ingegnere o da un perito industriale iscritti nei rispettivi albi professionali, oppure tramite attestazione emessa da un ente di certificazione accreditato (con estensione, per il solo settore agricolo, a dottori agronomi, forestali, agrotecnici o periti agrari laureati).
  • Una certificazione contabile: volta ad attestare l’effettivo sostenimento delle spese ammissibili e la perfetta corrispondenza delle stesse alla documentazione contabile dell’impresa. Questo documento deve essere rilasciato da soggetti incaricati della revisione legale dei conti; per le imprese non obbligate per legge alla revisione, occorre comunque conferire l’incarico a un revisore legale o a una società di revisione iscritti nella sezione A del registro ufficiale.

Tutti i professionisti coinvolti devono essere muniti di idonee coperture assicurative dedicate. Risulta evidente come l’onere economico legato al coinvolgimento di ingegneri, periti e revisori legali, sommato alla gestione continuativa delle scadenze di comunicazione verso il Gse, rischi di erodere il beneficio fiscale, qualora l’investimento non superi una determinata soglia critica di valore.

L’iper-ammortamento 2026, di fatto, si presenta come una misura strutturata su logiche e complessità da grande industria, la cui formale compatibilità con il concordato preventivo biennale resterà, per la stragrande maggioranza delle piccole imprese, un’opzione teorica di difficile riscontro pratico.

Il prossimo 22 giugno alle 15.00 Sandra Pennacini e Francesco Oliva terranno un webinar live da non perdere in materia di Concordato Preventivo Biennale per le Partite IVA. Si parlerà di come gestire il CPB nella dichiarazione dei redditi 2026, di rinnovo, di questioni contabili, delle flat tax previste, delle ultime novità e di tanto altro. L’appuntamento è in corso di accreditamento per commercialisti ed esperti contabili (per la sola live) e già accreditato per tributaristi. Con l’acquisto del webinar si riceveranno la registrazione del video corso visibile in differita, una guida operativa con schede e schemi di sintesi e una raccolta ragionata di articoli di approfondimento sul tema