Dichiarazione integrativa 2017: a favore e sfavore. Ecco le novità

Anna Maria D’Andrea - Dichiarazione dei redditi

Dichiarazione integrativa 2017: cosa cambia per l'integrativa a favore e sfavore del contribuente con il D.L. 193/2016.

Dichiarazione integrativa 2017: a favore e sfavore. Ecco le novità

Dichiarazione integrativa 2017: con la pubblicazione dei modelli di dichiarazione dei redditi in versione definitiva l’Agenzia delle Entrate ha apportato modifiche alle sezioni relative alla dichiarazione integrativa a favore e sfavore del contribuente.

Delle novità sulla dichiarazione integrativa a favore 2017 ci siamo occupati già, illustrando quali sono le principali novità contenute nel modello Redditi PF e modello 730/2017. In questa sede facciamo un punto della situazione: cosa cambia per chi vuole presentare dichiarazione integrativa nel 2017?

Le novità, apportate con la conversione e l’entrata in vigore del D.L. 193/2017, modificano i tempi per la presentazione della dichiarazione integrativa a favore. A partire dal 2017 per correggere errori od omissioni in dichiarazione dei redditi si avrà lo stesso tempo previsto per la dichiarazione integrativa a sfavore.

L’obiettivo è sempre lo stesso: un Fisco più “amico”, portare avanti il tentativo di compliance tra Agenzia delle Entrate e contribuenti.

Ecco di seguito cosa cambia con il Decreto Fiscale 193/2016 in merito a dichiarazione integrativa a favore del contribuente nel 2017 e tutte le novità su tempi di presentazione e sull’utilizzo del maggior credito derivante dall’integrativa.

Dichiarazione integrativa 2017: a favore e sfavore. Novità e cosa cambia

Dichiarazione integrativa a favore 2017, ci sarà tempo fino al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione incompleta o infedele per correggere eventuali errori ed usufruire del maggior credito derivante dalla dichiarazione dei redditi.

Il Decreto Legge 193/2016 che ha cambiato volto alla disciplina fiscale italiana è intervenuto ad equiparare i termini previsti per la presentazione della dichiarazione integrativa a favore con quelli previsti per l’integrativa a sfavore del contribuente, intervenendo anche in merito alla disciplina prevista per le dichiarazioni integrative ai fini Iva 2017.

Per chi non conoscesse di cosa stiamo parlando, ricordiamo che l’ordinamento tributario italiano prevede che la dichiarazione integrativa a favore del contribuente possa essere presentata al fine di correggere errori o omissioni che hanno determinato l’indicazione di un maggior reddito e di conseguenza di un maggior debito d’imposta o un minor credito.

Diversa è invece la dichiarazione integrativa a sfavore, ovvero quella presentata per correggere errori od omissioni che hanno determinato l’indicazione di un minor reddito e, comunque, di un minor debito d’imposta o di un maggior credito.

La norma contenuta nell’articolo 5 del Decreto 193/2016 modifica quanto previsto dall’articolo 2, comma 8 del DPR. n. 322/1998 e introduce i nuovi commi 6-bis, 6-ter e 6-quater all’art. 8 del DPR 322/98 modificando la disciplina della dichiarazione integrativa ai fini Iva, stabilendo quindi che anche le dichiarazioni IVA possono essere integrate, mediante la presentazione di una successiva dichiarazione, entro i termini per l’accertamento fiscale. Le disposizioni precedentemente in vigore stabilivano che la dichiarazione integrativa a favore potesse essere presentata esclusivamente con la dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta successivo.

Più tempo anche per la dichiarazione integrativa a favore 2017, che potrà essere presentata entro il termine per l’accertamento fiscale, ovvero entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione. Non si tratta dell’unica novità introdotta dal Decreto Fiscale 193/2016. Cambiano anche le modalità di fruizione del maggior credito d’imposta derivato dall’integrativa.

Dichiarazione integrativa a favore 2017: utilizzo del credito d’imposta

Nell’articolo 5 al comma 8-bis del Decreto Fiscale 193/2016 si stabilisce che per quanto riguarda la compensazione dell’eventuale credito d’imposta derivato dalla dichiarazione integrativa a favore potrà essere utilizzato in compensazione entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa all’anno successivo.

Per le dichiarazione integrative a favore 2017 presentate oltre l’anno il credito d’imposta potrà essere usato in compensazione esclusivamente per eseguire il versamento dei debiti maturati a patire dal periodo d’imposta successivo a quello in cui è stata presentata l’integrativa.

Il credito emergente dalla dichiarazione integrativa a favore potrà essere usato in compensazione liberamente se la dichiarazione è presentata entro il successivo periodo d’imposta mentre se presentata negli altri 4 anni a disposizione, si potrà fruire della compensazione esclusivamente per il versamento di debiti maturati sulle imposte da versare.

Sarà il contribuente che presenta la dichiarazione integrativa a favore a dover indicare il credito derivante e l’ammontare di quanto utilizzato già in compensazione, per permettere all’Agenzia delle Entrate di effettuare i necessari controlli e accertamenti tributari.

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