Cassa integrazione rafforzata per i lavoratori esposti alle ondate di caldo estremo. L’INPS fornisce le istruzioni per accedere alle misure straordinarie previste per il settore agricolo, edile e per altre attività maggiormente esposte a eventi climatici estremi, con tutele estese fino alla fine dell’anno
Con il messaggio n. 2418 del 20 luglio 2026, l’INPS fornisce le istruzioni per l’applicazione delle misure straordinarie introdotte dal decreto-legge n. 107/2026 a tutela dei lavoratori in “eccezionali situazioni climatiche, comprese quelle relative a straordinarie ondate di calore”.
Le nuove disposizioni si applicano dal 1° luglio al 31 dicembre 2026 e hanno un duplice obiettivo: tutelare i lavoratori e garantire la continuità delle attività produttive maggiormente esposte agli eventi climatici estremi, tra cui le ondate di calore che stanno caratterizzando i mesi estivi.
Per finanziare gli interventi, il decreto-legge ha stanziato 4,9 milioni di euro per la Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria (CIGO) e 10,3 milioni di euro per la Cassa Integrazione Speciale Operai Agricoli (CISOA) per l’anno 2026.
Cassa integrazione: nel 2026 più tutele per i lavoratori colpiti dal caldo estremo e dall’emergenza clima
Il messaggio fa riferimento ai datori di lavoro dei settori dell’edilizia, lapideo e delle escavazioni, che possono accedere alla Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria (CIGO) per sospensioni o riduzioni dell’attività lavorativa a causa di eventi oggettivamente non evitabili (“EONE”).
I periodi di CIGO autorizzati tra il 1° luglio e il 31 dicembre 2026 non saranno conteggiati nel limite massimo di 52 settimane nel biennio mobile, fissato dall’articolo 12 del decreto legislativo n. 148/2015, evitando che si raggiunga il limite massimo di durata dei trattamenti.
Restano confermate alcune “regole” già previste per gli eventi oggettivamente non evitabili:
- la domanda di integrazione salariale ordinaria deve essere presentata entro la fine del mese successivo all’inizio della sospensione o della riduzione dell’attività lavorativa;
- non è richiesto che i lavoratori abbiano svolto almeno 30 giorni di lavoro effettivo;
- nessun contributo addizionale a carico del datore di lavoro. Soltanto i datori di lavoro tenuti a versare il TFR al Fondo Tesoreria dell’INPS dovranno continuare a trasferire le quote maturate sulla retribuzione persa a causa della sospensione o riduzione dell’attività.
Per il conguaglio delle somme di CIGO anticipate ai lavoratori, i datori di lavoro dovranno utilizzare il codice di conguaglio che sarà comunicato dall’INPS tramite il servizio “Comunicazione bidirezionale” disponibile nel “Cassetto previdenziale del contribuente”.
Per tutti i dettagli sulle procedure da seguire per il conguaglio si rimanda al testo integrale del messaggio.
Cassa integrazione: estese le tutele per gli operai agricoli fino al 31 dicembre 2026
Fino al 31 dicembre 2026 la Cassa Integrazione Speciale Operai Agricoli (CISOA) per intemperie stagionali potrà essere riconosciuta sia agli operai agricoli a tempo indeterminato sia a quelli a tempo determinato, anche in presenza di una riduzione dell’attività lavorativa pari alla metà dell’orario giornaliero previsto dal contratto.
Viene inoltre eliminato, per il periodo di applicazione della misura, il requisito delle 181 giornate di lavoro, normalmente necessario per accedere alla prestazione.
Le giornate di lavoro che non sono state svolte a causa di eventi climatici estremi non saranno conteggiate nel limite annuale delle 90 giornate per cui è possibile ricevere il trattamento sostitutivo della retribuzione.
Cassa integrazione per gli operai agricoli: novità per causali e scadenze
Per accedere alle nuove misure, i datori di lavoro degli operai agricoli dovranno utilizzare due nuove causali dedicate:
- “CISOA eventi atmosferici a riduzione” (cod.17), per gli operai agricoli che subiscono una riduzione dell’attività lavorativa pari alla metà dell’orario giornaliero previsto dal contratto;
- “CISOA eventi atmosferici a sospensione ex dl 107/2026” (cod.18), per gli operai agricoli che sospendono l’attività lavorativa per l’intera giornata.
Si può presentare un’unica domanda se questa riguarda tutti i lavoratori ed è riferita esclusivamente alla sospensione oppure alla riduzione dell’attività lavorativa. Se invece alcuni lavoratori sono interessati dalla sospensione e altri dalla riduzione dell’attività, il datore di lavoro dovrà presentare due domande distinte, una per ciascuna delle due causali.
L’invio delle domande con le nuove causali sarà possibile a partire dal 24 luglio 2026.
Per gli eventi che si sono verificati tra il 1° e il 23 luglio 2026, le richieste potranno essere presentate entro il 22 agosto 2026. Per gli eventi successivi continuerà invece ad applicarsi il termine ordinario di 15 giorni dall’inizio della sospensione o della riduzione dell’attività lavorativa.
Per tutti i dettagli sulle modalità e sui codici da utilizzare per comunicare correttamente le prestazioni svolte dai lavoratori si rimanda al testo integrale del messaggio INPS.
Articolo originale pubblicato su Informazione Fiscale qui: Caldo estremo, cassa integrazione rafforzata: le istruzioni INPS per il 2026