Regime forfettario e compensi esteri: non è possibile la detrazione

Rosy D’Elia - Dichiarazione dei redditi

Regime forfettario e compensi esteri: non è possibile la detrazione, nella dichiarazione dei redditi, dell'imposta della ritenuta di acconto del 20% ricevuta da un cliente di San Marino. A chiarirlo la risoluzione numero 36/E del 2019 dell'Agenzia delle Entrate.

Regime forfettario e compensi esteri: non è possibile la detrazione

Regime forfettario e compensi esteri: non è possibile la detrazione, nella dichiarazione dei redditi, dell’imposta della ritenuta di acconto del 20% che il professionista ha ricevuto da un cliente che ha sede nella Repubblica di San Marino. A chiarirlo la risoluzione numero 36/E del 2019 dell’Agenzia delle Entrate.

Lo spunto per fare luce sulla questione arriva da un professionista che applica il regime forfettario e ha, tra i suoi clienti, una società con sede nella Repubblica di San Marino.

Agenzia delle Entrate - Risoluzione numero 36/E del 15 marzo 2019
Interpello art. 11, legge 27 luglio 2000, n. 212 – Libero professionista in regime forfetario – Imposta versata a San Marino – Credito imposta per le imposte versate all’estero – Articolo 165 del TUIR – Applicazione – Esclusione.

Regime forfettario e compensi esteri: non è possibile la detrazione

Il cliente, al momento del pagamento di una fattura emessa dal professionista, ha applicato una ritenuta di acconto del 20%, sulla base dell’articolo 14 della Convenzione contro le doppie imposizioni in essere tra Italia e San Marino, ratificata in Italia con la legge 19 luglio 2013 n. 88, in vigore dal 2014.

Il professionista si rivolge all’Agenzia dell’Entrate per chiarire un dubbio: avere aderito al regime forfettario preclude la possibilità di recuperare, nella dichiarazione dei redditi, la ritenuta di acconto effettuata dal cliente sammarinese?

Con la risoluzione numero 36/E del 15 marzo 2019, l’Agenzia delle Entrate risponde che il compenso di un avvocato in regime forfetario è assoggettato a una imposta sostitutiva del 15% e non concorre alla formazione del reddito complessivo. Si esclude la possibilità che il professionista possa fruire del credito per le imposte assolte all’estero per la ritenuta d’acconto applicata dal committente di San Marino sui compensi.

I punti di riferimento su cui si basa la Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate sono tre:

  • l’articolo 14, paragrafo 1, della convenzione contro le doppie imposizioni siglata tra Italia e Repubblica di San Marino;
  • l’imposta sostitutiva del 15% che applica chi rientra nel regime forfettario;
  • il Testo Unico delle Imposte sui Redditi.

Bisogna infatti procedere con un ragionamento a cascata, che considera le regole contro le doppie imposizioni e prevede una ritenuta a titolo di acconto del 20%, poi analizzando il meccanismo alla base dell’applicazione dell’imposta sostitutiva, e in ultimo le regole per la fruizione del credito per le imposte assolte all’estero.

Regime forfettario e compensi esteri senza detrazione: i riferimenti normativi

L’Agenzia delle Entrate nella risoluzione numero 36/E riporta l’articolo 14, paragrafo 1, della convenzione contro le doppie imposizioni siglata tra Italia e Repubblica di San Marino, in cui si legge:

“I redditi che una persona fisica residente di uno Stato contraente ritrae dall’esercizio di una libera professione o da altre attività analoghe di carattere indipendente sono imponibili in detto Stato. Tali redditi sono imponibili anche nell’altro Stato contraente secondo la propria legislazione interna”.

Questa tipologia di redditi è assoggettata ad una tassazione concorrente in Italia, Paese di residenza del contribuente e a San Marino, Stato in cui l’attività indipendente è esercitata.

E infatti, per quanto riguarda i redditi da lavoro autonomo ed assimilati, che tutti gli operatori economici che corrispondono, anche occasionalmente, compensi in danaro o natura o comunque denominati per prestazioni di lavoro autonomo o assimilate a soggetti residenti all’estero, anche quando le prestazioni sono effettuate in regime di impresa, devono operare una ritenuta a titolo di imposta del 20%.

Stabilita come funziona la tassazione dei compensi per le prestazioni rese nella Repubblica di San Marino, nel caso esaminato non si può prescindere dall’analisi delle regole a cui risponde il regime forfettario.

Un’imposta sostitutiva del 15% sul 78% del reddito imponibile lordo è dovuta dai contribuenti che applicano il regime agevolato.

Come stabilito dall’articolo 3 del TUIR, i compensi ricevuti dal cliente che ha sede a San Marino non concorrono alla formazione del reddito complessivo. Ne deriva che la possibilità di fruire del credito per le imposte assolte all’estero, previsto dall’articolo 165 del TUIR, è esclusa per la ritenuta del 20% sui compensi corrisposti dal committente sammarinese.

Il testo di legge infatti recita:

“Se alla formazione del reddito complessivo concorrono redditi prodotti all’estero, le imposte ivi pagate a titolo definitivo su tali redditi sono ammesse in detrazione dall’imposta netta dovuta fino alla concorrenza della quota d’imposta corrispondente al rapporto tra i redditi prodotti all’estero ed il reddito complessivo al netto delle perdite di precedenti periodi d’imposta ammesse in diminuzione.”

Dunque per beneficiare del credito d’imposta per i redditi prodotti all’estero, il reddito estero deve concorrere alla formazione del reddito complessivo in Italia del soggetto residente. E non è questo il caso del regime forfettario.

Come si legge nel documento dell’Agenzia dell’Entrate si tratta di un’interpretazione che trova conferma anche nella circolare n. 9/E del 5 marzo 2015, in cui si legge che il credito d’imposta per i redditi prodotti all’estero:

“…non è quindi applicabile in presenza di redditi assoggettati a ritenuta a titolo di imposta, a imposta sostitutiva o a imposizione sostitutiva operata dallo stesso contribuente in sede di presentazione della dichiarazione dei redditi.”

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