Iper ammortamento fino al 220 per cento nel 2026

Francesco Oliva - Dichiarazione dei redditi

Dal 2026 torna l'iper ammortamento: ecco soggetti beneficiari, investimenti agevolabili, importi e quanto si potrà risparmiare in dichiarazione dei redditi

Iper ammortamento fino al 220 per cento nel 2026

L’articolo 94 del Disegno di Legge di Bilancio per il 2026 prevede il ritorno dell’iper ammortamento, una misura di agevolazione fiscale sugli investimenti in beni strumentali nuovi ed aventi determinate caratteristiche, la cui intensità varia a seconda dell’importo e della tipologia di investimento.

Tecnicamente si tratta di una variazione in diminuzione della base imponibile su cui si pagano le imposte dirette IRPEF e/o IRES e IRAP.

Soggetti beneficiari saranno i soggetti titolari di reddito d’impresa che effettuano investimenti in beni strumentali destinati a strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato.

Il relativo costo di acquisizione, con esclusivo riferimento alla determinazione delle quote di ammortamento e dei canoni di locazione finanziaria, è maggiorato - delle misure che sono riportate nella tabella sotto - in relazione agli investimenti di cui al comma 3 effettuati dal 1° gennaio 2026 al 31 dicembre 2026, o al 30 giugno 2027, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2026 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione.

Tabella con aliquote delle maggiorazioni per investimenti che consentono di raggiungere gli obiettivi della transizione ecologica prevista dall’ex Piano Transizione 5.0

Percentuale di maggiorazioneImporto dell’investimento
220% fino a 2,5 milioni di euro
140% tra 2,5 e 10 milioni di euro
90% tra 10 e 20 milioni di euro

Tabella con aliquote delle maggiorazioni per investimenti diversi da quelli che consentono di raggiungere gli obiettivi della transizione ecologica prevista dall’ex Piano Transizione 5.0

Percentuale di maggiorazioneImporto dell’investimento
180% fino a 2,5 milioni di euro
100% tra 2,5 e 10 milioni di euro
50% tra 10 e 20 milioni di euro

Le maggiorazioni di cui alle tabelle sopra sono riconosciute per gli investimenti in:

a) beni materiali e immateriali strumentali nuovi compresi, rispettivamente, negli elenchi di cui agli allegati A e B annessi alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, interconnessi al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura;
b) beni materiali nuovi strumentali all’esercizio d’impresa finalizzati all’autoproduzione di energia da fonti rinnovabili destinata all’autoconsumo anche a distanza.

Attenzione, quando si parla di investimenti finalizzati alla realizzazione di obiettivi di transizione ecologica la Legge di Bilancio 2026 si riferisce, in particolare, a quelli:

  • funzionali alla riduzione dei consumi energetici della struttura produttiva cui si riferisce l’investimento, non inferiore al 3 per cento;
  • o, in alternativa, alla riduzione dei consumi energetici dei processi interessati dall’investimento non inferiore al 5 per cento.

Tale riduzione dei consumi energetici si considera in ogni caso conseguita nei casi di:

a) investimenti in beni di cui all’allegato A annesso alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, effettuati in sostituzione di beni materiali aventi caratteristiche tecnologiche analoghe e interamente ammortizzati da almeno 24 mesi alla data di presentazione della comunicazione di accesso al beneficio al GSE;
b) progetti di innovazione realizzati per il tramite di una ESCo in presenza di un contratto di EPC (Energy Performance Contract) nel quale sia espressamente previsto l’impegno a conseguire il raggiungimento di una riduzione dei consumi energetici della struttura produttiva localizzata nel territorio nazionale non inferiore al 3 per cento o, in alternativa, una riduzione dei consumi energetici dei processi interessati dall’investimento non inferiore al 5 per cento;
c) investimenti in impianti con moduli fotovoltaici.

Per l’accesso all’iper ammortamento l’impresa trasmette, in via telematica tramite una piattaforma sviluppata dal Gestore dei Servizi Energetici, sulla base di modelli standardizzati, apposite comunicazioni e certificazioni concernenti gli investimenti agevolabili.

Il beneficio è cumulabile con ulteriori agevolazioni finanziate con risorse nazionali ed europee che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che il sostegno non copra le medesime quote di costo dei singoli investimenti del progetto di innovazione e non porti al superamento del costo sostenuto. La relativa base di calcolo è assunta al netto delle altre sovvenzioni o dei contributi a qualunque titolo ricevuti per i medesimi costi ammissibili. La maggiorazione del costo di cui al comma 1 non si applica agli investimenti relativi all’ex piano Industria 4.0

Se nel corso del periodo di fruizione della maggiorazione del costo si verifica il realizzo a titolo oneroso del bene oggetto dell’agevolazione ovvero se il bene è destinato a strutture produttive ubicate all’estero, anche se appartenenti allo stesso soggetto, non viene meno la fruizione delle residue quote del beneficio, così come originariamente determinate, a condizione che, nello stesso periodo d’imposta del realizzo, l’impresa sostituisca il bene originario con un bene materiale strumentale nuovo avente caratteristiche tecnologiche analoghe o superiori. Nel caso in cui il costo di acquisizione dell’investimento sostitutivo sia inferiore al costo di acquisizione del bene sostituito, la fruizione del beneficio prosegue per le quote residue fino a concorrenza del costo del nuovo investimento.

Fino a qui ho cercato di schematizzare in modo puntuale quanto previsto dall’articolo 94 dell’attuale formulazione del disegno di Legge di Bilancio 2026, che dovrà essere approvato entro il prossimo 31 dicembre.

Mi si consenta, in chiusura di approfondimento, di fare una breve considerazione sulla norma, che chiedo a chi legge di considerare come una riflessione soggettiva del sottoscritto.

A modesto avviso di chi scrive la mancata conferma dell’IRES premiale rischia di essere un errore. E non perché sia migliore o preferibile rispetto all’iper ammortamento.

Trovo però assolutamente paradossale quanto successo nelle ultime settimane, provo a schematizzare per singoli punti ma per chi fosse interessato ad approfondire il tema abbiamo realizzato anche diversi contenuti video, visibili sul canale YouTube di Informazione Fiscale, sia diversi approfondimenti più strutturati disponibili su Academy:

  • inaccettabile instabilità e schizofrenia legislativa - da dieci anni a questa parte, cioé dal 2016, abbiamo avuto super ammortamento, iper ammortamento, ACE, IRES premiale, piano Industria 4.0, piano Transizione 5.0 e ora di nuovo Iper ammortamento. Questo modo di fare non consente mai alle aziende di programmare correttamente e nel medio lungo periodo gli investimenti da porre in essere rispetto alle agevolazioni fiscali disponibili, allontanando spesso potenziali soggetti interessati (il caso più grave rischia di essere quello delle aziende estere, per cui il sistema Paese non è attrattivo per questo motivo, oltre che per altri);
  • complessità burocratica - ad eccezione dell’ACE, che a modesto avviso di chi scrive è stato un errore abrogare, le altre misure sono state tutte caratterizzate da eccessiva complessità burocratica, ne è testimonianza la difficoltà di utilizzare i fondi del piano Transizione 5.0 per quasi tutto il suo primo anno di applicazione (ovvero l’anno scorso, quando le aziende che a fine anno avevano prenotato il beneficio erano circa il 2% del totale, soprattutto a causa dell’elevatissimo livello di burocrazia);
  • creazione di false aspettative ed effetto confusione - fino a pochi mesi fa si parlava in continuazione di conferma, messa a regime e semplificazione dell’IRES premiale dal 2026, ora si torna all’iper ammortamento. Questa tendenza, purtroppo diffusa, di annunciare provvedimenti che poi non vedono la luce, rischia di minare il rapporto tra fisco e imprese (e cittadini).

Per il futuro una delle riforma a costo zero che potrebbe essere sorprendentemente produttive potrebbe proprio essere quella di eliminare le tre criticità di cui sopra. Non costerebbe nulla ma renderebbe tantissimo.

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