Dal 2026 torna l'iper ammortamento. Soggetti beneficiari, investimenti agevolabili, importi e quanto si potrà risparmiare in dichiarazione dei redditi
Dopo la confusione degli ultimi giorni in seguito alla presentazione del cosiddetto maxi emendamento alla Manovra, il quadro sul pacchetto di aiuti alle imprese sembra essere più delineato.
Il Disegno di Legge di Bilancio per il 2026 prevede il ritorno dell’iper ammortamento, una misura di agevolazione fiscale sugli investimenti in beni strumentali nuovi ed aventi determinate caratteristiche, la cui intensità varia a seconda dell’importo e della tipologia di investimento.
Tecnicamente si tratta di una variazione in diminuzione della base imponibile su cui si pagano le imposte dirette IRPEF e/o IRES e IRAP.
Soggetti beneficiari saranno i soggetti titolari di reddito d’impresa che effettuano investimenti in beni strumentali destinati a strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato.
L’agevolazione, originariamente prevista come una misura per il solo 2026, sarà estesa all’intero triennio, quindi fino al 30 settembre 2028 per effetto delle modifiche apportate nel corso dell’iter parlamentare di approvazione.
Il relativo costo di acquisizione, con esclusivo riferimento alla determinazione delle quote di ammortamento e dei canoni di locazione finanziaria, è maggiorato - delle misure che sono riportate nella tabella sotto - in relazione agli investimenti effettuati dal 1° gennaio 2026 al 30 settembre 2028.
A cambiare durante l’esame in Commissione Bilancio del Senato è stata però anche la misura dell’agevolazione. La versione del testo che ha ricevuto il via libera prevede un incentivo in misura ridotta e soprattutto non prevede più delle maggiorazioni per gli investimenti diretti a raggiungere gli obiettivi della transizione ecologica.
Di seguito la tabella con le aliquote di riferimento per l’iper ammortamento.
Tabella con aliquote delle maggiorazioni per investimenti
| Percentuale di maggiorazione | Importo dell’investimento |
|---|---|
| 180% | fino a 2,5 milioni di euro |
| 100% | tra 2,5 e 10 milioni di euro |
| 50% | tra 10 e 20 milioni di euro |
Le maggiorazioni di cui alle tabelle sopra sono riconosciute per gli investimenti in:
- a) beni materiali e immateriali strumentali nuovi compresi, rispettivamente, negli elenchi di cui agli allegati III-bis e III-ter annessi alla presente legge, interconnessi al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura;;
- b) beni materiali nuovi strumentali all’esercizio d’impresa finalizzati all’autoproduzione di energia da fonti rinnovabili destinata all’autoconsumo anche a distanza ai sensi dell’articolo 30, comma 1, lettera a), numero 2), del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, compresi gli impianti per lo stoccaggio dell’energia prodotta.
Per l’accesso all’iper ammortamento l’impresa trasmette, in via telematica tramite una piattaforma sviluppata dal Gestore dei Servizi Energetici, sulla base di modelli standardizzati, apposite comunicazioni e certificazioni concernenti gli investimenti agevolabili.
Il beneficio è cumulabile con ulteriori agevolazioni finanziate con risorse nazionali ed europee che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che il sostegno non copra le medesime quote di costo dei singoli investimenti del progetto di innovazione e non porti al superamento del costo sostenuto. La relativa base di calcolo è assunta al netto delle altre sovvenzioni o dei contributi a qualunque titolo ricevuti per i medesimi costi ammissibili. La maggiorazione del costo di cui al comma 1 non si applica agli investimenti relativi all’ex piano Industria 4.0
Se nel corso del periodo di fruizione della maggiorazione del costo si verifica il realizzo a titolo oneroso del bene oggetto dell’agevolazione ovvero se il bene è destinato a strutture produttive ubicate all’estero, anche se appartenenti allo stesso soggetto, non viene meno la fruizione delle residue quote del beneficio, così come originariamente determinate, a condizione che, nello stesso periodo d’imposta del realizzo, l’impresa sostituisca il bene originario con un bene materiale strumentale nuovo avente caratteristiche tecnologiche analoghe o superiori. Nel caso in cui il costo di acquisizione dell’investimento sostitutivo sia inferiore al costo di acquisizione del bene sostituito, la fruizione del beneficio prosegue per le quote residue fino a concorrenza del costo del nuovo investimento.
Fino a qui ho cercato di schematizzare in modo puntuale quanto previsto dall’attuale formulazione del disegno di Legge di Bilancio 2026, che dovrà essere approvato entro il prossimo 31 dicembre.
Mi si consenta, in chiusura di approfondimento, di fare una breve considerazione sulla norma, che chiedo a chi legge di considerare come una riflessione soggettiva del sottoscritto.
A modesto avviso di chi scrive la mancata conferma dell’IRES premiale rischia di essere un errore. E non perché sia migliore o preferibile rispetto all’iper ammortamento.
Trovo però assolutamente paradossale quanto successo nelle ultime settimane, provo a schematizzare per singoli punti ma per chi fosse interessato ad approfondire il tema abbiamo realizzato anche diversi contenuti video, visibili sul canale YouTube di Informazione Fiscale, sia diversi approfondimenti più strutturati disponibili su Academy:
- inaccettabile instabilità e schizofrenia legislativa - da dieci anni a questa parte, cioé dal 2016, abbiamo avuto super ammortamento, iper ammortamento, ACE, IRES premiale, piano Industria 4.0, piano Transizione 5.0 e ora di nuovo Iper ammortamento. Questo modo di fare non consente mai alle aziende di programmare correttamente e nel medio lungo periodo gli investimenti da porre in essere rispetto alle agevolazioni fiscali disponibili, allontanando spesso potenziali soggetti interessati (il caso più grave rischia di essere quello delle aziende estere, per cui il sistema Paese non è attrattivo per questo motivo, oltre che per altri);
- complessità burocratica - ad eccezione dell’ACE, che a modesto avviso di chi scrive è stato un errore abrogare, le altre misure sono state tutte caratterizzate da eccessiva complessità burocratica, ne è testimonianza la difficoltà di utilizzare i fondi del piano Transizione 5.0 per quasi tutto il suo primo anno di applicazione (ovvero l’anno scorso, quando le aziende che a fine anno avevano prenotato il beneficio erano circa il 2% del totale, soprattutto a causa dell’elevatissimo livello di burocrazia);
- creazione di false aspettative ed effetto confusione - fino a pochi mesi fa si parlava in continuazione di conferma, messa a regime e semplificazione dell’IRES premiale dal 2026, ora si torna all’iper ammortamento. Questa tendenza, purtroppo diffusa, di annunciare provvedimenti che poi non vedono la luce, rischia di minare il rapporto tra fisco e imprese (e cittadini).
Per il futuro una delle riforma a costo zero che potrebbe essere sorprendentemente produttive potrebbe proprio essere quella di eliminare le tre criticità di cui sopra. Non costerebbe nulla ma renderebbe tantissimo.
Le altre novità in arrivo per le imprese
Non solo iper ammortamento. Il pacchetto di misure per le imprese prevede anche un’altra serie di novità. La Manovra 2026 prevede interventi anche per le Zone Economiche Speciali (ZES) e le Zone Logistiche Speciali (ZLS).
Nello specifico, per il triennio 2026/2028, si prevede la conferma del bonus ZES (compresa l’agevolazione per gli investimenti nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli e della pesca e dell’acquacoltura), il credito d’imposta per le imprese con sede nelle zone economiche speciali.
Quali sono le altre novità in arrivo per le aziende?
Oltre agli interventi più certi, negli ultimi giorni ha fatto discutere la questione relativa al finanziamento degli sconto fiscali per le agevolazioni gestite dal MIMIT, in particolare Transizione 5.0 e ancora il credito d’imposta ZES.
Partiamo dal primo. Si prevede infatti uno stanziamento di 1,3 miliardi di euro per rifinanziare il credito d’imposta per la Transizione 4.0, le cui risorse erano esaurite.
Per quanto riguarda la ZES Unica vengono confermate risorse aggiuntive destinate alle imprese che hanno richiesto il credito d’imposta per la Zona Economica Speciale del Mezzogiorno.
Una modifica aggiunta nel corso dell’esame in sede referente, introduce un contributo aggiuntivo sotto forma di credito d’imposta per gli investimenti realizzati entro il 15 novembre 2025 nella ZES unica, riconoscendo per il 2026 un’integrazione pari al 14,61% dell’importo già richiesto con dichiarazione integrativa inviata entro il 2 dicembre 2025, a condizione che l’impresa non abbia fruito del credito Transizione 5.0 per almeno uno degli investimenti indicati.
Vengono, inoltre, incrementate le aliquote fiscali agevolate per la ZES specifica dei settori agricoltura, pesca e acquacoltura.
In tema di investimenti, la prossima Legge di Bilancio prevede anche il rifinanziamento della Nuova Sabatini, l’agevolazione volta a supportare l’acquisto o l’acquisizione in leasing di beni strumentali, quali macchinari, attrezzature, impianti, beni strumentali ad uso produttivo e hardware, software e tecnologie digitali da parte delle micro, piccole e medie imprese. Il DdL Bilancio prevede un incremento dell’autorizzazione di spesa di 200 milioni di euro per il 2026 e di 450 milioni di euro per il 2027.
Infine, tra le novità in arrivo per le imprese, trova spazio anche la nuova proroga per l’entrata in vigore della sugar tax e della plastic tax.
La sterilizzazione dell’imposta sulle bevande zuccherate e sui prodotti di plastica monouso è prorogata al 31 dicembre 2026.
Articolo originale pubblicato su Informazione Fiscale qui: Iper ammortamento fino al 180 per cento nel 2026