Il servizio CIVIS dell’Agenzia delle Entrate ed il riesame in autotutela delle comunicazioni di irregolarità

Domenico Catalano - Dichiarazioni e adempimenti

CIVIS, l'Agenzia delle Entrate fornisce i chiarimenti sulle istanze di riesame in autotutela delle comunicazioni di irregolarità. Le richieste relative al canale di assistenza telematica riservato a cittadini e intermediari sono arrivate proprio da questi ultimi

Il servizio CIVIS dell'Agenzia delle Entrate ed il riesame in autotutela delle comunicazioni di irregolarità

CIVIS, l’Agenzia delle Entrate in passato ha più volte illustrato i chiarimenti sulle istanze di riesame in autotutela delle comunicazioni di irregolarità, inoltrate attraverso il canale di assistenza telematica riservato a cittadini e intermediari.

Appare utile in questa sede ritornare su alcuni documenti di prassi recenti, al fine di consentire a lettrici e lettori di avere chiare tutte le ipotesi in cui il servizio Civis può essere utilizzato e perché.

Il canale telematico di assistenza può essere utilizzato nei casi in cui siano rilevati eventuali dati o elementi non considerati o valutati erroneamente nella liquidazione dei tributi.

Il contribuente può fornire i chiarimenti necessari entro i 30 giorni successivi al ricevimento della comunicazione.

Nel documento di prassi sono fornite le indicazioni anche nel caso in cui venga inoltrata la richiesta dopo i 30 giorni previsti dal termine.

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CIVIS 2024, i chiarimenti delle Entrate sul riesame in autotutela delle comunicazioni di irregolarità

Oggi analizziamo, in particolare, la risoluzione numero 72/2021, con la quale l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti sulle istanze di riesame in autotutela delle comunicazioni di irregolarità, presentate mediante CIVIS.

Agenzia delle Entrate - Risoluzione numero 72 del 16 dicembre 2021
Chiarimenti in merito alla lavorazione delle istanze di riesame in autotutela delle comunicazioni di irregolarità trattate tramite il canale di assistenza telematica CIVIS.

Il canale telematico di assistenza, riservato a cittadini e intermediari, può essere utilizzato nei casi in cui siano rilevati eventuali dati o elementi non considerati o valutati erroneamente nella liquidazione dei tributi.

In altre parole, tale canale può essere utilizzato in risposta agli avvisi bonari, sulla base di quanto disposto dall’articolo 36-bis del d.P.R. n. 600 del 1973 e dell’articolo 54-bis del d.P.R. n. 633 del 1972.

Nel caso in cui ci siano eventuali dati o elementi non considerati o valutati erroneamente nella liquidazione dei tributi, il cittadino può fornire chiarimenti entro 30 giorni.

L’Agenzia delle Entrate ha specificato inoltre che:

“Tale termine, nel caso di invio con canali telematici dell’invito contenente gli esiti della liquidazione ai soggetti di cui all’articolo 3, comma 3, del regolamento di cui al d.P.R. n. 322 del 1998, decorre dal sessantesimo giorno successivo a quello in cui l’avviso è reso disponibile all’intermediario.”

Il cittadino può quindi chiedere il riesame della posizione e, se le ragioni sono fondate, ottiene la rideterminazione del tributo.

I dubbi espressi dagli intermediari, a cui rispondono i chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate, riguardano gli effetti della presentazione dell’istanza di riesame tramite CIVIS nel caso in cui sia trascorso il termine di 30 giorni.

Nello specifico si chiedono delucidazioni sulle sanzioni e sugli interessi.

Se il pagamento viene effettuato entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione, infatti, il contribuente può richiedere la riduzione delle sanzioni amministrative a un terzo e degli interessi.

La riduzione spetta ai contribuenti che provvedono al pagamento tempestivamente, ovvero entro 7 giorni. Quindi entro 37 giorni dalla ricezione della comunicazione.

CIVIS, i chiarimenti sul riesame in autotutela rispetto al termine di 30 giorni

Nella risoluzione dell’Agenzia delle Entrate vengono prospettate diverse ipotesi, alcune relative alla presentazione dell’istanza di autotutela entro il termine di 30 giorni, altre inoltrate oltre tale termine.

La data di riferimento è quella della ricevuta telematica rilasciata dal sistema CIVIS.

Nei casi di presentazione dell’istanza entro il termine di 30 giorni si possono verificare le seguenti situazioni:

  • la richiesta viene accolta per il complessivo importo, l’ufficio procede alla rideterminazione della pretesa e all’annullamento della comunicazione;
  • la richiesta viene accolta parzialmente, l’ufficio procede alla rideterminazione della pretesa e all’aggiornamento della comunicazione, con l’effetto che, secondo quanto disposto dall’articolo 2, comma 2, del d.lgs. n. 462 del 1997, dal ricevimento della comunicazione “definitiva” - contenente la rideterminazione in sede di autotutela delle somme dovute - decorre nuovamente il termine previsto per il pagamento (trenta giorni). Il contribuente, pertanto, beneficia della prevista riduzione delle sanzioni ad un terzo sul debito che residua;
  • la richiesta viene respinta, l’ufficio conferma le irregolarità. In tal caso, come già detto, a seconda del giorno di effettuazione del pagamento (entro oppure oltre trenta giorni dal ricevimento della comunicazione), il contribuente avrà o meno diritto a beneficiare della riduzione delle somme.

Se, invece, l’istanza viene presentata dopo il termine dei 30 giorni, si verificano le seguenti situazioni:

  • la richiesta viene accolta parzialmente, l’ufficio procede alla rideterminazione della pretesa e all’aggiornamento della comunicazione. Il contribuente, tuttavia, non potrà beneficiare di alcuna riduzione di sanzioni e interessi, che saranno applicati in misura piena sulle somme residue;
  • la richiesta viene respinta, l’ufficio conferma le irregolarità. Anche in tal caso il contribuente non potrà beneficiare di alcuna riduzione di sanzioni e interessi, che saranno applicati in misura piena sulle somme dovute.

Per quanto riguarda i chiarimenti del contribuente, l’Agenzia delle Entrate spiega che:

“Al riguardo, si coglie l’occasione per sottolineare che il canale CIVIS consente l’allegazione di documenti a supporto di quei processi operativi per i quali l’Amministrazione ha necessità di acquisire direttamente dai contribuenti la documentazione altrimenti non acquisibile.”

In merito all’attività di assistenza sulle comunicazioni di irregolarità, sugli avvisi telematici e sulle relative cartelle di pagamento, il contribuente non deve allegare alcun documento.

Potrà invece essere inserita la motivazione della richiesta, nell’apposito spazio di circa 3000 caratteri.

Per eventuali approfondimenti può essere richiesta l’assistenza presso uno sportello fisico ma tale modalità deve essere valutata con attenzione, vista l’emergenza coronavirus.

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