Il paradosso delle sanzioni per gli omessi versamenti

Salvatore Cuomo - Imposte

Dall’analisi dell’ultimo provvedimento in materia di riscossione una riflessione sull’attuale - ed a mio parere iniquo - regime sanzionatorio per gli omessi versamenti delle imposte.

Il paradosso delle sanzioni per gli omessi versamenti

Con il provvedimento pubblicato lunedì l’Agenzia delle Entrate ha reso note le modalità di definizione agevolata introdotte dall’articolo 5, commi da 1 a 9, del DL 41/2021, convertito, con modificazioni, dalla Legge numero 69/2021.

Questa disposizione concede la possibilità ai contribuenti che rientrano nei requisiti più avanti indicati, di definire in via agevolata, come riportato nel provvedimento:

le somme dovute a seguito del controllo automatizzato delle dichiarazioni relative ai periodi d’imposta in corso al 31 dicembre 2017 e al 21 dicembre 2018

Soggetti beneficiari del provvedimento pubblicato dall’Agenzia delle Entrate sono:

… i soggetti con partita IVA attiva al 23 marzo 2021 che, a causa della situazione emergenziale dovuta all’epidemia di Covid-19, hanno subito nel 2020 una riduzione del volume d’affari maggiore del 30 per cento rispetto all’anno d’imposta precedente.

Per quanto attiene ai contribuenti non tenuti alla presentazione della dichiarazione IVA per effetti di specifiche esenzioni od applicazione di regimi fiscali, quali ad esempio il regime forfettario, si considera, in luogo del volume d’affari, l’ammontare dei ricavi e compensi risultante dalle dichiarazioni dei redditi presentate per gli anni d’imposta 2019 e 2020

L’agevolazione consiste nell’esclusione del pagamento delle sanzioni relative ad omessi o tardivi versamenti di imposte, come pure delle somme aggiuntive in caso di irregolarità relative a contributi previdenziali.

La definizione agevolata si perfeziona con il pagamento sia in unica soluzione che ratealmente dei contributi previdenziali, delle imposte e dei relativi interessi e del non meno importante adempimento connesso.

Provvedimento dell’Agenzia delle Entrate numero 275852/2021
Definizione agevolata delle somme dovute a seguito del controllo automatizzato delle dichiarazioni. Disposizioni attuative dell’articolo 5, commi da 1 a 9, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito con modificazioni dalla legge 21 maggio 2021, n. 69

L’attestazione del rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C (2020) 1863 final «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19», e successive modificazioni

Per attestare il rispetto dei predetti limiti e condizioni, i contribuenti che intendono accettare la proposta di definizione sono tenuti a presentare l’autodichiarazione prevista dall’articolo 1, commi 14 e 15, del decreto entro il prossimo 31 dicembre 2021.

Nel caso in cui la proposta di definizione agevolata non sia ricevuta dal contribuente in tempo utile per rispettare il predetto termine del 31 dicembre 2021, l’autodichiarazione può essere presentata entro la fine del mese successivo a quello in cui è effettuato il pagamento delle somme dovute o della prima rata.

Lo stesso documento descrive con precisione quali sono potranno essere gli atti oggetto di definizione:

In particolare, per il periodo d’imposta 2017 la definizione si applica alle comunicazioni elaborate entro il 31 dicembre 2020, non inviate per effetto della sospensione disposta dall’articolo 157 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77

Mentre in ordine al periodo d’imposta 2018:

la definizione si applica alle comunicazioni elaborate entro il 31 dicembre 2021

La lettura del provvedimento fa presupporre che i soggetti interessati riceveranno gli avvisi già depurati delle sanzioni, come pure il fatto che nel caso queste venissero notificate successivamente al 31 dicembre, ciò non farà decadere dal beneficio purché vengano rispettate le ordinarie scadenze di pagamento, in un’unica soluzione o a rate e che entro la fine del mese successivo al termine di pagamento dell’importo dovuto in unica soluzione o della prima rata venga rilasciata l’autocertificazione attinente le condizioni ed i limiti per la fruizione degli Aiuti di Stato.

Questa l’analisi del provvedimento.

Sanzioni per omessi versamenti di imposta: il paradosso dell’attuale normativa che regola il sistema tributario

In effetti una riflessione sull’intero impianto sanzionatorio riguardante i versamenti va fatta.

Per il qualsivoglia motivo non si adempie in tutto od in parte ad un versamento attinente una imposta regolarmente dichiarata la relativa sanzione, salva l’applicazione dello strumento del cosiddetto ravvedimento operoso, va dall’importo ridotto del 10% applicata agli avvisi di cui agli articoli 36 bis del Dpr 600/73, per le imposte dirette, e 54 bis del Dpr 633/72, per l’IVA, al 30% ordinariamente applicato quando notificata a mezzo cartella di pagamento, importo questo a cui va sommato l’aggio di riscossione attualmente previsto.

Una misura che paradossalmente si rileva del tutto analoga a quanto applicato nel caso di ricezione di un atto di accertamento per infedele dichiarazione dovuta a maggiori redditi non dichiarati, anche perché:

  • vi è l’acquiescenza che riduce ad un terzo le sanzioni irrogate che sono ordinariamente previste dal 90% al 180% della imposta evasa, solitamente la percentuale minima salvo casi particolari;
  • vi è l’accertamento con adesione che riduce ad un terzo del minimo le stesse sanzioni calcolato sull’eventuale minor importo accertato;
  • vi è l’istituto del cumulo giuridico delle sanzioni tributarie.

Senza entrare nei particolari tecnici, allo stato attuale è teoricamente possibile verificare che chi dichiara e non versa ha la certezza di ricevere la cartella di pagamento con applicazione della sanzione del 30%, oltre l’aggio di riscossione mentre chi evade, nel caso subisca un successivo accertamento, fruendo dei strumenti deflattivi di cui sopra, potrà cavarsela con una sanzione di importo del tutto analogo se non complessivamente inferiore, tra l’altro rischiando anche non subire alcuna verifica fiscale.

Il mancato coordinamento delle norme tributarie è reso evidente da questo impietoso confronto del regime sanzionatorio, applicato nel caso dei mancati versamenti di imposta pur dichiarati, con quello applicato in caso di infedele dichiarazione per minori redditi dichiarati, oggi entrambi rientranti nel grande calderone nell’evasione... quando tale è in realtà il solo secondo caso.

Magari anche questo potrà essere oggetto di riflessione da parte del Governo nell’ambito della Delega sulla Riforma Fiscale che il Parlamento si accinge a conferire?

Chissà.

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